Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0218

    90/218/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 1990, relativa all'impiego della somatotropina bovina (BST)

    GU L 116 del 8.5.1990, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2000; abrogato da 399D0879

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/218/oj

    31990D0218

    90/218/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 1990, relativa all'impiego della somatotropina bovina (BST)

    Gazzetta ufficiale n. L 116 del 08/05/1990 pag. 0027 - 0027
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0153
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0153


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 25 aprile 1990

    relativa all'impiego della somatotropina bovina (BST)

    (90/218/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che i prodotti ottenuti dall'allevamento rivestono notevole importanza nella Comunità; che essi costituiscono una fonte essenziale di reddito per una parte della popolazione rurale;

    considerando che le conoscenze acquisite rendono possibile l'immissione sul mercato delle sostanze che possono influenzare la produttività degli animali;

    considerando che, nonostante i lavori compiuti, in particolare la valutazione della somatotropina bovina da parte del comitato per i medicinali veterinari (CMV), conformemente alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (3), ed alla direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia (4), non sono stati ancora sufficientemente chiariti gli effetti di queste nuove sostanze, come la somatotropina bovina; che occorre quindi prevedere un periodo di tempo che consenta di effettuare studi approfonditi;

    considerando che, in mancanza di una decisione della Comunità, gli Stati membri possono adottare misure divergenti; che tali divergenze possono provocare una distorsione tra i produttori lattieri e costituire nuovi ostacoli agli scambi intracomunitari;

    considerando che, tenuto conto di quanto precede, è di primaria importanza, nel pubblico interesse, vietare temporaneamente la somministrazione di tali sostanze alle vacche da latte fino a che non siano state raccolte le informazioni indispensabili in materia;

    considerando che occorrerà riesaminare la situazione nel suo complesso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nonostante l'esame scientifico e tecnico delle domande presentate conformemente alla normativa comunitaria, fino al 31 dicembre 1990 gli Stati membri vietano nel proprio territorio la somministrazione, tramite qualsiasi mezzo, di somatotropina bovina alle vacche da latte.

    Articolo 2

    In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare la somministrazione alle vacche da latte di somatotropina bovina per la realizzazione di esami scientifici e tecnici, subordinati a condizioni strettamente controllate che devono essere notificate alla Commissione.

    Articolo 3

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare, su proposta della Commissione, le misure necessarie per l'applicazione uniforme della presente decisione.

    Articolo 4

    Anteriormente al 1o ottobre 1990, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'andamento della situazione, corredata dalle proposte relative al regime successivo. Il Consiglio adotta una decisione su tali proposte anteriormente al 31 dicembre 1990.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. O'KENNEDY

    (1) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

    (2) GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 25.

    (3) GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

    (4) GU n. L 15 del 12. 1. 1987, pag. 38.

    Top