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Document 31989R3921

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3921/89 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1989 relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

    GU L 375 del 23.12.1989, p. 48–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/06/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3921/oj

    31989R3921

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3921/89 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1989 relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare -

    Gazzetta ufficiale n. L 375 del 23/12/1989 pag. 0048 - 0052


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3921/89 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1989 relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

    considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 27 987 t di cereali;

    considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

    (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

    (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

    ALLEGATO I PARTITE A, B, C

    1. Azioni n. (1): 844/89, 845/89, 846/89.

    2. Programma: 1988.

    3. Beneficiario: Somalia.

    4. Rappresentante del beneficiario (2): Mrs. Hawo Mohamed Hashi, Director of Foreign Aid Department, Ministry of Finance, PO box 583, Mogadishu (tel. 216 11, telex No 3612 Somalia).

    5. Luogo o paese di destinazione: Somalia.

    6. Prodotto da mobilitare: frumento duro.

    7. Caratteristiche e qualità della merce (3):

    vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.2.

    8. Quantitativo globale: 6 000 t.

    9. Numero dei lotti: 3 (A: 2 000 t; B: 2 000 t; C: 2 000 t).

    10. Condizionamento e marcatura (4):

    Vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1. Iscrizione sui sacchi (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):

    A: « ACTION 844/89 / HARD WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SOMALIA ».

    B: « ACTION 845/89 / HARD WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SOMALIA ».

    C: « ACTION 846/89 / HARD WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SOMALIA ».

    11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità.

    12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina.

    13. Porto d'imbarco: -

    14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -

    15. Porto di sbarco: Mogadishu.

    16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: -

    17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: A: dal 20. 1 al 10. 2. 1990; B: dal 20. 2 al 10. 3. 1990; C: dal 20. 3 al 10. 4. 1990.

    18. Data limite per la fornitura (7): A: tra l'1. 3. e il 15. 3. 1990; B: tra l'1. 4. e il 15. 4. 1990; C: tra l'1. 5 e il 15. 5. 1990.

    19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

    20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 9. 1. 1990, ore 12.

    21. In caso di seconda gara:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 1. 1990, ore 12;

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: A: dal 5. 2. al 20. 2. 1990; B: dal 5. 3. al 20. 3. 1990; C: dal 5. 4. al 20. 4. 1990;

    c) data limite per la fornitura (7): A: tra il 15. 3 e il 31. 3. 1990; B: tra il 15. 4 e il 30. 4. 1990; C: dal 15. 5 e il 31. 5. 1990;

    22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.

    23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.

    24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5):

    Bureau de l'aide alimentaire

    À l'attention de Monsieur N. Arend

    Bâtiment Loi 120, bureau 7/58

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Telex AGREC 22037 B o 25670 B.

    25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): restituzione applicabile il 15. 12. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3527/89 della Commissione (GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 29).

    ALLEGATO II PARTITE D, E, F

    1. Azioni n. (1): 847/89, 848/89, 849/89.

    2. Programma: 1988.

    3. Beneficiario: Somalia.

    4. Rappresentante del beneficiario (2): Mrs. Hawo Mohamed Hashi, Director of Foreign Aid Department, Ministry of Finance, PO box 583, Mogadishu (tel. 216 11, telex No 3612 Somalia).

    5. Luogo o paese di destinazione: Somalia.

    6. Prodotto da mobilitare: farina di frumento tenero.

    7. Caratteristiche e qualità della merce (3):

    Vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3 (II.A.6).

    8. Quantitativo globale: 5 100 t (6 987 t di cereali).

    9. Numero dei lotti: 3 (D: 1 700 t; E: 1 700 t; F: 1 700).

    10. Condizionamento e marcatura (4):

    Vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.2.d). Iscrizione sui sacchi (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):

    D: « ACTION 847/89 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SOMALIA ».

    E: « ACTION 848/89 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SOMALIA ».

    F: « ACTION 849/89 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SOMALIA ».

    11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità.

    12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina.

    13. Porto d'imbarco: -

    14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -

    15. Porto di sbarco: Mogadishu.

    16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: -

    17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: D: dall'1. 2 al 15. 2. 1990; E: dall'1. 3 al 15. 3. 1990; F: dall'1. 4 al 15. 4. 1990.

    18. Data limite per la fornitura (7): D: tra 15. 3 e 31. 3. 1990; E: tra 15. 4 e 30. 4. 1990; F: tra 15. 5 e 31. 5. 1990.

    19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

    20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 9. 1. 1990, ore 12.

    21. In caso di seconda gara:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 1. 1990, ore 12;

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: D: dal 15. 2. al 1. 3. 1990; E: dal 15. 3. al 1. 4. 1990; F: dal 15. 4. all'1. 5. 1990;

    c) data limite per la fornitura (7): D: tra ill'1. 4 e il 15. 4. 1990; E: tra ill'1. 5 e il 15. 5. 1990; F: tra l'1. 6. e il 15. 6. 1990.

    22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.

    23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.

    24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5):

    Bureau de l'aide alimentaire

    À l'attention de Monsieur N. Arend

    Bâtiment Loi 120, bureau 7/58

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Telex AGREC 22037 B o 25670 B.

    25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): restituzione applicabile il 15. 12. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3527/89 della Commissione (GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 29).

    ALLEGATO III PARTITA G

    1. Azione n. (1): 899/89.

    2. Programma: 1989.

    3. Beneficiario: Etiopia.

    4. Rappresentante del beneficiario (2): (Europa): Ambassade de l'Ethiopie, Bd. St. Michel 32, 1040 Bruxelles, telex 62285 ETH BRU B. (Etiopia): Relief and Rehabilitation Commission (RRC), PO Box 5686, Addis-Abeba, cable REHAB, tel. 15 30 11.

    5. Luogo o paese di destinazione: Etiopia.

    6. Prodotto da mobilitare: frumento tenero.

    7. Caratteristiche e qualità della merce (3):

    Vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.

    8. Quantitativo globale: 15 000 t.

    9. Numero dei lotti: 1.

    10. Condizionamento: alla rinfusa e

    - 315 000 sacchi di iuta nuovi, vuoti, di un peso minimo di 600 g, di una capacità di 50 kg, 150 aghi e il filo necessario;

    - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza: il mese e l'anno d'imbarco, seguito da:

    « ACTION No 899/88 / WHEAT / FOOD AID OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF ETHIOPIA » (9).

    11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità.

    12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco (10) - franco banchina.

    13. Porto d'imbarco: -

    14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -

    15. Porto di sbarco (8): Massawa.

    16. Indirizzo del magazzino e, se del caso porto di sbarco:-

    17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1. al 15. 2. 1990.

    18. Data limite per la fornitura: 8. 3. 1990.

    19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

    20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 9. 1. 1990, ore 12.

    21. In caso di seconda gara:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 16. 1. 1990, ore 12.

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1 al 15. 2. 1990.

    c) data per la fornitura: 8. 3. 1990.

    22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.

    23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.

    24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5):

    Bureau de l'aide alimentaire

    À l'attention de Monsieur N. Arend

    Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Telex AGREC 22037 B o 25670 B.

    25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):

    Restituzione applicabile il 15. 12. 1989 fissata dal regolamento (CEE) n. 3527/89 (GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 29).

    Note

    (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

    (2) Delegato della Commissone che l'aggiudicatario deve contattare:

    - A-F: M. Chiarini, Via Makka Al Mukkaram 2 - A6/17 (Km 4, Mogadishu) Tel. 252-1-210 49 o 211 18. Telex 628 CEC SM (Somalia).

    - G: M. Haffner, PO Box 5570, Addis-Abeba (telex 21135 DELEGEUR, Addis-Abeba).

    (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

    Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

    (4) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono esser della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

    (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 dei presenti allegati la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:

    - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 dei presenti allegati,

    - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:

    - 235 01 32

    - 236 10 97

    - 235 01 30

    - 236 20 05.

    (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 dei presenti allegati.

    (7) I rischi e le spese, derivanti dal non rispetto del termine di fornitura previsto per ciascun lotto, sono a carico dell'aggiudicatario.

    (8) Il porto di Massawa è accessibile soltanto a navi aventi un pescaggio di 28 piedi al massimo ed una lunghezza massima di 180 piedi.

    (9) Il costo del condizionamento in sacchi della merce arrivata a destinazione è a carico dell'aggiudicatario.

    (10) Da inserire nel contratto di noleggio:

    « Questa fornitura costituisce un aiuto alimentare della Comuntià economica europea. Nessun costo di coordinamento e di supervisione è compreso nel nolo; di conseguenza, la tassa di 1,5 dollari USA abitualmente corrisposta non deve essere riscossa per questa nave ».

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