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Document 31989R3739

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3739/89 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili, della categoria di prodotti n. 94 (numero d'ordine 40.0940), beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

    GU L 364 del 14.12.1989, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3739/oj

    31989R3739

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3739/89 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili, della categoria di prodotti n. 94 (numero d'ordine 40.0940), beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 364 del 14/12/1989 pag. 0020 - 0020


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3739/89 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 1989

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili, della categoria di prodotti n. 94 (numero d'ordine 40.0940), beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio , del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

    considerando che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

    considerando che per le ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili, della categoria di prodotti n. 94 (numero d'ordine 40.0940), originari dell'Indonesia, il massimale è fissato a 87 t; che, alla data del 24 luglio 1989 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'Indonesia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A partire dal 17 dicembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Indonesia:

    1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0940 // 94 (tonnellate) // 5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00 // Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte, fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili // // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1989.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

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