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Document 31989R1971
Council Regulation (EEC) No 1971/89 of 19 June 1989 amending article 1 of Regulation (EEC) No 3180/78 amending the value of the unit of account used by the European Monetary Cooperation Fund
REGOLAMENTO (CEE) N. 1971/89 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1989 che modifica l' articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78 relativo alla modifica del valore dell' unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria
REGOLAMENTO (CEE) N. 1971/89 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1989 che modifica l' articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78 relativo alla modifica del valore dell' unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria
GU L 189 del 4.7.1989, pp. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/01/1995
REGOLAMENTO (CEE) N. 1971/89 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1989 che modifica l' articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78 relativo alla modifica del valore dell' unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria -
Gazzetta ufficiale n. L 189 del 04/07/1989 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0059
edizione speciale svedese/ capitolo 10 tomo 1 pag. 0059
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1971/89 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1989 che modifica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78 relativo alla modifica del valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3180/78, in particolare l'articolo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato monetario, visto il parere del consiglio di amministrazione del Fondo europeo di cooperazione monetaria, considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/78 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (2), definisce all'articolo 1 l'ecu come una somma di importi di monete degli Stati membri; considerando che la risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978 sulla creazione del sistema monetario europeo precisa, al paragrafo 2.3, che i pesi delle monete che entrano nella composizione dell'ecu saranno riesaminati e, se del caso, riveduti entro sei mesi dall'entrata in vigore del sistema ed in seguito ogni cinque anni, o su richiesta, se il peso di una moneta ha subito variazioni del 25 % ; considerando che il riesame effettuato ha evidenziato l'opportunità di una revisione; considerando che, conformemente al paragrafo 2.3 di detta risoluzione, la revisione deve essere effettuata tenendo conto dei criteri economici di base e non deve modificare, di per sé, il valore esterno dell'ecu; considerando che la dichiarazione comune relativa all'inclusione della peseta e dell'escudo nell'ecu, allegata al trattato di adesione della Spagna e del Portogallo (3), precisa che le decisioni di inclusione della peseta e dell'escudo devono tener conto della necessità di garantire uno sviluppo stabile delle funzioni e degli usi dell'ecu e che l'una e l'altra di queste decisioni potrebbero intervenire, a richiesta del nuovo Stato membro interessato e previa consultazione del Comitato monetario, in occasione del primo riesame quinquennale della ponderazione delle monete nell'ecu; considerando che le autorità spagnole e portoghesi hanno chiesto l'inclusione delle rispettive monete nell'ecu; considerando che l'inclusione della peseta e dell'escudo, in particolare in seguito alle disposizioni adottate dalle autorità monetarie di tali paesi, è compatibile con la necessità di garantire uno sviluppo stabile delle funzioni e degli usi dell'ecu; considerando che è opportuno prevedere un intervallo di tempo tra la decisione sui nuovi pesi delle monete nell'ecu e la data alla quale essa avrà efficacia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 21 settembre 1989, la composizione dell'ecu, come definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78, è determinata: - da un lato, dai pesi seguenti: 1.2 // // in % // Marco tedesco: // 30,1 // Lira sterlina: // 13,0 // Franco francese: // 19,0 // Lira italiana: // 10,15 // Fiorino olandese: // 9,4 // Franco belga: // 7,6 // Franco lussemburghese: // 0,3 // Corona danese: // 2,45 // Sterlina irlandese: // 1,1 // Dracma greca: // 0,8 // Peseta spagnola: // 5,3 484. - dall'altro, dai corsi dell'ecu stabiliti dalla Commissione in base ai corsi del dollaro constatati dalle banche centrali degli Stati membri sui rispettivi mercati dei cambi, il mercoledì 20 settembre 1989 alle ore 14,15. La Commissione è incaricata di effettuare, il 20 settembre 1989, i calcoli necessari per determinare i nuovi importi monetari internazionali corrispondenti ai pesi definiti nel presente regolamento. Essa provvede a comunicarli alle autorità monetarie ed a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. SOLCHAGA CATALAN // Escudo portoghese: // 0,8 (1) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag.