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Document 31989R1544
Commission Regulation (EEC) No 1544/89 of 2 June 1989 amending Regulation (EEC) No 3460/85 laying down detailed rules for the granting of a compensatory allowance for Mediterranean sardines
Regolamento (CEE) n. 1544/89 della Commissione del 2 giugno 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3460/85, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine mediterranee
Regolamento (CEE) n. 1544/89 della Commissione del 2 giugno 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3460/85, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine mediterranee
GU L 151 del 3.6.1989, p. 22–22
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In force
Regolamento (CEE) n. 1544/89 della Commissione del 2 giugno 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3460/85, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine mediterranee
Gazzetta ufficiale n. L 151 del 03/06/1989 pag. 0022 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0129
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1544/89 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3460/85, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine mediterranee LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine della specie Sardina pilchardus (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 (2), in particolare l'articolo 4, considerando che, per alcuni prodotti salati, la durata di maturazione non consente, in determinati casi, di rispettare il termine per la presentazione della domanda di versamento dell'indennità fissato dal regolamento (CEE) n. 3460/85 della Commissione (3); che, per evitare che i prodotti in causa siano esclusi dal beneficio dell'indennità compensativa, è opportuno modificare l'articolo 5, paragrafo 1 di detto regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3460/85, è aggiunto il comma seguente: « Per i prodotti salati che richiedono una maturazione sotto sale la cui durata non consente di rispettare il termine di sei mesi summenzionato, lo Stato membro in causa, se del caso, proroga questo termine entro il limite di tempo necessario alla maturazione dei prodotti. Questo termine supplementare non può in nessun caso superare sei mesi. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1989. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6. (3) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 19.