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Document 31989R0789

Regolamento (CEE) n. 789/89 del Consiglio del 20 marzo 1989 che istituisce misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube e modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

GU L 85 del 30.3.1989, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. impl. da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/789/oj

31989R0789

Regolamento (CEE) n. 789/89 del Consiglio del 20 marzo 1989 che istituisce misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube e modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 30/03/1989 pag. 0003 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0194
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0194


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 789/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

che istituisce misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube e modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la situazione del mercato della frutta a guscio, costituita essenzialmente da mandorle, nocciole, noci comuni e pistacchi, è caratterizzata da un assai scarso adeguamento alle esigenze tecniche e commerciali sia per quanto riguarda le condizioni tecniche di produzione, le cui caratteristiche predominanti sono la multitudine di piccole aziende e lo scarsissimo livello di meccanizzazione, con una conseguente produttività limitata, accompagnata da costi elevati, sia per quanto riguarda le condizioni di commercializzazione;

considerando che la stessa situazione caratterizza la coltura delle carrube; che in certe regioni della Comunità questa coltura è strettamente connessa con i frutteti che producono frutta a guscio e può costituire, insieme a questa coltura, piantagioni omogenee; che conviene pertanto estendere a questo prodotto le misure prese a favore della frutta a guscio;

considerando che la creazione di organizzazioni di produttori che prevedano l'obbligo per i loro aderenti di conformarsi alle norme adottate dall'organizzazione stessa allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti e adeguare l'offerta alle esigenze del mercato può costituire un rimedio alle carenze strutturali sopra menzionate; che occorre facilitare la creazione ed il funzionamento di tali organizzazioni;

considerando che questo obiettivo può essere realizzato innanzi tutto mediante la concessione di un aiuto forfettario alla creazione di tali organizzazioni, erogato alla fine della prima e della seconda campagna di commercializzazione successiva al loro riconoscimento specifico da parte dello Stato membro e complementare all'aiuto di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 (3); che è opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità fino a concorrenza del 50 % dell'aiuto concesso dallo Stato membro;

considerando che, per consentire alle organizzazioni di produttori che producono e commercializzano frutta a guscio e/o carrube di realizzare la concentrazione dell'offerta, di scaglionare l'immissione sul mercato della frutta grazie, in particolare, ad adeguate capacità di magazzinaggio, nonché di mettere in valore la qualità dei prodotti, occorre favorire la costituzione di capitali d'esercizio da parte di queste organizzazioni; che a tale scopo conviene prevedere l'erogazione, da parte dello Stato membro e della Comunità, di contributi finanziari alla costituzione di detti capitali, il cui massimale sia stabilito con riferimento al valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori nel corso di una data campagna;

considerando che, per spingere ulteriormente i produttori membri di organizzazioni ad un ammodernamento dei loro frutteti per adeguarsi alle esigenze del mercato, è opportuno subordinare la concessione degli aiuti a favore della creazione dell'organizzazione e della costituzione di un capitale di esercizio alla presentazione di un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, nonché all'approvazione di tale piano da parte delle autorità nazionali designate dagli Stati membri; che, ai fini della realizzazione di tale obiettivo, il piano in questione deve avere come scopo primario il miglioramento genetico e colturale dei prodotti ottenuti in piantagioni omogenee e non disperse tra altre colture; che occorre erogare, per la realizzazione di questi piani, un aiuto specifico al quale partecipino gli Stati membri e la Comunità; che è tuttavia necessario limitare l'importo dell'aiuto, conferendogli altresì un carattere transitorio e decrescente, allo scopo di giungere progressivamente ad ampliare la responsabilità finanziaria dei produttori;

considerando che per diffondere presso tutti gli utilizzatori attuali o potenziali la conoscenza dei prodotti in questione, per promuovere una commercializzazione che sia adeguata alle esigenze del mercato e per stimolare l'azione delle organizzazioni di produttori di frutta a guscio, occorre prevedere la partecipazione della Comunità al finanziamento di azioni volte a incrementare e migliorare il consumo e l'utilizzazione di questi prodotti;

considerando che conviene introdurre le carrube fra i prodotti coperti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e modificare il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3911/87 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la riga seguente:

1.2 // // // « Codice NC // Designazione delle merci // // // 1212 10 10 // Carrube » // //

2) All'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, è aggiunto il trattino seguente:

« - la frutta a guscio, fresca o secca, e le carrube, dal 1o settembre al 31 agosto ».

3) È inserito il titolo seguente:

« TITOLO II bis

Misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube

Articolo 14 bis

Le misure previste dal presente titolo si applicano:

- alle mandorle dei codici NC 0802 11 90 e 0802 12 90,

- alle nocciole dei codici NC 0802 21 00 e 0802 22 00,

- alle noci comuni dei codici NC 0802 31 00 e 0802 32 00,

- ai pistacchi del codice NC 0802 50 00,

- alle carrube del codice NC 1212 10 10.

Articolo 14 ter

1. Fatto salvo l'articolo 14, gli Stati membri erogano, allo scopo di incentivarne la creazione, un aiuto supplementare forfettario alle organizzazioni di produttori la cui attività economica consiste nella produzione e nella commercializzazione della frutta a guscio e/o delle carrube e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, approvato dalle autorità nazionali competenti in applicazione dell'articolo 14 quinquies.

L'aiuto è erogato all'organizzazione di produttori riconosciuta dall'autorità nazionale competente a norma del presente articolo.

2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è calcolato in funzione dei quantitativi di frutta a guscio e/o carrube commercializzate dall'organizzazione dei produttori durante la prima campagna di commercializzazione successiva al riconoscimento specifico di cui al paragrafo 1. È fissato un importo unitario dell'aiuto per quota di quantitativi. L'aiuto viene versato alla fine della prima e della seconda campagna di commercializzazione successiva al riconoscimento.

Gli aiuti concessi sono rimborsati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, fino a concorrenza del 50 % del loro importo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le organizzazioni di produttori riconosciute in virtù del presente articolo, il numero dei loro membri e i quantitativi globali commercializzati dalle organizzazioni stesse durante la prima campagna di commercializzazione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le quote di quantitativi di cui al paragrafo 2 e l'importo unitario dell'aiuto applicabile a ciascuna di esse.

Articolo 14 quater

1. Gli Stati membri erogano un aiuto specifico alle organizzazioni di produttori che costituiscono un capitale di esercizio conformemente al presente articolo e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, approvato dalle autorità nazionali competenti in applicazione dell'articolo 14 quinquies.

2. Il capitale di esercizio ha lo scopo, da un lato, di regolarizzare l'offerta garantendo il finanziamento del magazzinaggio necessario ai fini di un'adeguata immissione sul mercato e, dall'altro, di consentire migliorie del condizionamento dei prodotti per una loro migliore commercializzazione. Detto capitale è utilizzato dall'organizzazione dei produttori per finanziare, in particolare, il magazzinaggio, la cernita, la sgusciatura e il condizionamento.

3. L'aiuto specifico è erogato in una sola rata, a condizione che il finanziamento del capitale in questione sia garantito:

- per il 45 % dall'organizzazione di produttori,

- per il 10 % dallo Stato membro a titolo di contributo.

Il finanziamento comunitario è pari al 45 % di detto capitale. Tuttavia, la partecipazione finanziaria globale dello Stato membro e della Comunità non può superare il 16,5 % del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori durante una data campagna di commercializzazione.

Articolo 14 quinquies

1. Le organizzazioni di produttori beneficiano degli aiuti di cui agli articoli 14 ter e 14 quater se presentano un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, approvato dalle autorità competenti dello Stato membro.

Il piano di cui al primo comma ha come obiettivo primario il miglioramento della qualità della produzione, mediante una riconversione varietale o un miglioramento colturale su superfici di coltura omogenea e non dispersa tra altre colture e, se del caso, un obiettivo di miglioramento della commercializzazione. Esso deve prevedere la realizzazione dei tipi d'azioni decisi secondo la procedura prevista all'articolo 33. 2. Il piano approvato beneficia, per la sua realizzazione, di un aiuto comunitario del 45 % se il suo finanziamento è sostenuto in misura pari al 45 % dall'organizzazione di produttori e al 10 % dallo Stato membro.

Per il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario è tuttavia stabilito un massimale. Questo massimale è determinato in funzione della superficie di una coltura non dispersa e di un massimale per ettaro.

Il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario sono versati per un periodo di dieci anni. Il massimale dell'aiuto è decrescente.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce:

- il massimale per ettaro del contributo dello Stato membro e dell'aiuto comunitario,

- le modalità di riduzione graduale del contributo nazionale e dell'aiuto comunitario.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i piani ad essi presentati dalle organizzazioni di produttori. Detti piani possono essere approvati dalle autorità competenti dello Stato membro unicamente previa loro trasmissione alla Commissione e trascorso un periodo di sessanta giorni, durante il quale la Commissione può chiedere che essi siano modificati o rigettati.

Articolo 14 sixties

1. La Comunità contribuisce nella massima misura del 50 % al finanziamento di azioni intese a incrementare e migliorare il consumo e l'utilizzazione nella Comunità della frutta a guscio e/o delle carrube.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 hanno come obiettivo:

- la promozione della qualità dei prodotti, grazie specialmente alla realizzazione di studi di mercato, e la ricerca di nuove utilizzazioni, compresi i mezzi volti all'adeguamento della produzione;

- la messa a punto di nuove modalità di condizionamento;

- la divulgazione di consigli in materia di commercializzazione presso i vari operatori economici del settore;

- l'organizzazione e la partecipazione a fiere e altre manifestazioni commerciali.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 14 octies, le azioni indicate nel paragrafo 2 o definisce nuove azioni.

Articolo 14 septies

1. Gli aiuti di cui agli articoli 14 quater, 14 quinquies e 14 sexties sono considerati come misure di intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2).

2. Per quanto riguarda gli aiuti di cui al paragrafo 1, la Commissione può, su richiesta degli Stati membri interessati e secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70, decidere il versamento di una prima rata degli importi assegnati sulla base dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati dagli Stati membri.

Articolo 14 octies

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 33, le modalità di applicazione del presente titolo. Queste ultime comportano le misure atte a garantire il controllo dell'utilizzazione dell'aiuto finanziario della Comunità.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. »

4) All'allegato I, nella rubrica « Frutta » sono aggiunti i termini « mandorle, nocciole e noci comuni ».

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 la riga concernente le carrube del codice NC 1212 10 10 è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) Parere reso il 17 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

(5) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 36.

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