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Document 31989R0120

Regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione del 19 gennaio 1989 che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli

GU L 16 del 20.1.1989, p. 19–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/120/oj

31989R0120

Regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione del 19 gennaio 1989 che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 20/01/1989 pag. 0019 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0118


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 120/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1989

che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3 e l'articolo 20, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2180/71 del Consiglio, del 12 ottobre 1971, relativo alle norme generali da applicare in caso di difficoltà d'approvvigionamento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1603/74 del Consiglio, del 25 giugno 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti zuccherati a base di cereali, di riso e di latte, in caso di difficoltà di approvvigionamento in zucchero (6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (8), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1009/86 (10), in particolare l'articolo 8, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (12), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 (14), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione (15), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 (17),

visto il regolamento (CEE) n. 520/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero (18), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (19), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 (20), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 18, paragrafi 4 e 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (21), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione (22), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3677/86 (23), ha stabilito le modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli; che l'esperienza ha dimostrato che occorre inserire nuove disposizioni in questo regolamento; che per ragioni di chiarezza e di efficienza amministrativa è pertanto opportuno procedere ad una codificazione della normativa applicabile in materia;

considerando che i prelievi e le tasse all'esportazione rientrano nei dazi all'esportazione definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, riguardante l'obbligazione doganale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 4108/88 (2);

considerando che è opportuno non applicare il prelievo all'esportazione alle esportazioni effettuate sulla scorta di un titolo che implica una restituzione fissata in anticipo o stabilita nell'ambito di una gara;

considerando che certe operazioni non presentano alcun interesse economico oppure riguardano quantitativi trascurabili; che sembra possibile esentare tali operazioni dalla riscossione del prelievo all'esportazione;

considerando che è opportuno determinare, da un lato, la data da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'aliquota del prelievo all'esportazione e, dall'altro, lo Stato membro in cui il prelievo all'esportazione viene riscosso;

considerando che, per evitare operazioni di carattere speculativo, è opportuno adottare provvedimenti volti a garantire che i prodotti, per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione, lascino effettivamente il territorio doganale della Comunità entro un termine ragionevole; che si può applicare anche nel caso della riscossione di un prelievo all'esportazione il termine di 60 giorni previsto per le esportazioni che fruiscono di una restituzione; che, per l'ipotesi particolare dei prelievi all'esportazione, appare necessario prevedere disposizioni speciali per la determinazione dell'aliquota relativamente ai casi in cui venga oltrepassato tale termine;

considerando che il compito delle amministrazioni doganali risulta agevolato se i prodotti cui sia stato applicato un prelievo all'esportazione circolano nell'ambito di una procedura diversa da quella relativa ai prodotti non soggetti a prelievi all'esportazione; che a tal fine occorre prevedere che i prodotti ai quali è stato applicato un prelievo all'esportazione circolino nell'ambito della procedura di transito comunitario esterno;

considerando che, per l'ipotesi in cui i prodotti lascino il territorio della Comunità durante il trasporto da un certo punto ad un altro punto della stessa, occorre prevedere disposizioni atte a garantire la riscossione del prelievo all'esportazione nei casi in cui i prodotti non siano successivamente reintrodotti nel territorio comunitario; che a tal fine è opportuno ricorrere alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1469/88 (4);

considerando che era stato possibile chiedere o rilasciare titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione prima del termine iniziale di applicazione del prelievo all'esportazione; che, salvi i casi di fissazione anticipata, non appare opportuno esigere l'esportazione dei prodotti agricoli in caso di applicazione del prelievo all'esportazione; che occorre perciò prevedere la possibilità di ritirare le domande di titoli o di annullare i titoli, a richiesta dell'interessato, con conseguente svincolo della cauzione precostitutita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni derogatorie contenute nella normativa comunitaria riguardante specificamente determinati prodotti agricoli, il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei prelievi e delle tasse all'esportazione, qui di seguito denominati « prelievi all'esportazione », per i prodotti agricoli di cui:

- all'articolo 20, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento n. 136/66/CEE;

- all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2180/71;

- all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1603/74;

- all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2742/75;

- all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2747/75;

- all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1432/76;

- all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 520/77;

- all'articolo 18, paragrafi 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 2

Fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento, i prelievi all'esportazione si applicano a qualsiasi esportazione, definitiva o temporanea, fuori del territorio doganale della Comunità:

a) di prodotti rientranti nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, a prescidere dal fatto che vi rientrino i relativi imballaggi;

b) di prodotti non rientranti nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, qualora contengano componenti soggetti a prelievi all'esportazione che rientravano, totalmente o parzialmente, nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 2, prima di essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati.

Articolo 3

1. I prelievi all'esportazione non si applicano alle esportazioni che formano oggetto di una restituzione fissata in anticipo o determinata nell'ambito di una gara.

Quando una restituzione è fissata in anticipo per uno o più dei componenti di un prodotto composto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (1), la non applicazione dei prelievi all'esportazione riguarda esclusivamente il componente o i componenti in questione.

2. Oltre che nei casi di cui al capitolo II del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (2), i prelievi all'esportazione non si applicano:

a) ai prodotti che, nella Comunità, vengano messi a bordo di navi adibite alla navigazione marittima o di aeromobili in servizio sulle linee internazionali e siano destinati al loro approvvigionamento, sempreché la quantità dei prodotti stessi rimanga nei limiti delle normali necessità di consumo a bordo di tali navi od aeromobili;

b) ai prodotti destinati alle forze armate di uno Stato membro stanziate fuori del territorio doganale della Comunità;

c) alle piccole spedizioni prive di qualsiasi carattere commerciale, se i prodotti tassabili non eccedono 3 kg per spedizione; le altre condizioni d'applicazione di questa franchigia, eccettuate quelle relative al valore dei prodotti, sono identiche a quelle stabilite negli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 918/83;

d) ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, se i prodotti tassabili non eccedono 3 kg per viaggiatore; le altre condizioni d'applicazione di questa franchigia, eccettuate quelle relative al valore dei prodotti, sono identiche a quelle stabilite negli articoli da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83;

e) ai prodotti soggetti ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (3);

f) alle forniture di provviste di bordo ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87; si applicano mutatis mutandis le condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma ed ai paragrafi da 3 a 7 di detto articolo.

3. Il disposto del paragrafo 2, lettera b) si applica soltanto previa presentazione, alle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione, di un attestato rilasciato dalle forze armate interessate comprovante la destinazione dei prodotti per i quali è presentata la dichiarazione d'esportazione e sempreché sussistano garanzie circa l'arrivo a destinazione dei prodotti stessi.

Articolo 4

1. Salvi i casi in cui il prelievo all'esportazione è fissato in anticipo o determinato nell'ambito di una gara, l'aliquota del prelievo all'esportazione applicabile è quella in vigore alla data in cui il servizio doganale ha accettato la dichiarazione d'esportazione per i prodotti soggetti a prelievo. Dal momento dell'accettazione i prodotti restano sotto controllo doganale fino alla loro uscita dal territorio doganale della Comunità.

Tuttavia, salvo casi di forza maggiore,

- se i prodotti considerati hanno lasciato il territorio doganale della Comunità soltanto dopo 60 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione oppure

- se, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione, non è stata fornita la prova dell'avvenuta uscita dal territorio doganale della Comunità,

si applica l'importo del prelievo all'esportazione che risulti più elevato tra quelli in vigore nel periodo compreso fra la data d'accettazione della dichiarazione d'esportazione e la data in cui i prodotti lasciano il territorio doganale della Comunità, ed eventualmente l'aliquota fissata in anticipo.

Nell'applicazione del secondo comma non si tiene conto delle fissazioni delle restituzioni all'esportazione effettuate durante il periodo suddetto.

La prova dell'avvenuta uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità deve essere fornita secondo le stesse modalità previste per le restituzioni. Se tale prova non viene fornita entro il termine di 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione, viene considerato come data d'uscita dal territorio doganale l'ultimo giorno di tale termine.

2. La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione costituisce la data da prendere in considerazione per determinare la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto da esportare.

3. Nell'applicazione del presente articolo, per aliquota del prelievo all'esportazione più elevata si intende l'importo del prelievo all'esportazione

- espresso in ecu,

- più elevato per il prodotto e per la destinazione considerati, nel periodo di raffronto degli importi.

4. Il prelievo all'esportazione, stabilito nell'ambito di una gara, è un prelievo fissato in anticipo.

Articolo 5

1. Il prelievo all'esportazione viene riscosso dallo Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale che accetta la dichiarazione d'esportazione.

2. Se il prelievo all'esportazione è differenziato secondo la destinazione:

a) viene riscosso il prelievo fissato per la destinazione menzionata nella dichiarazione d'esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1; l'eventuale differenza tra l'importo di questo prelievo e quello del prelievo più elevato applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione dà luogo alla costituzione di una cauzione;

b) se è stata costituita una cauzione, l'esportatore deve fornire la prova dell'arrivo a destinazione del prodotto entro il termine di 12 mesi dal giorno dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione, salvo casi di forza maggiore; detta prova è fornita nei modi previsti dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87;

c) se la prova di cui alla lettera b) non è fornita entro il termine prescritto, salvo casi di forza maggiore, si considera che i prodotti abbiano raggiunto la destinazione per la quale si applica il prelievo più elevato e la cauzione viene incamerata a titolo di prelievo all'esportazione;

d) se la prova di cui alla lettera b) è fornita entro il termine prescritto, la cauzione è svincolata in funzione della destinazione raggiunta e proporzionalmente ai quantitativi per i quali la prova è fornita; se una parte o la totalità della cauzione non viene svincolata, l'importo corrispondente è incamerato a titolo di prelievo all'esportazione;

e) se l'esportatore fornisce la prova, entro il termine di cui alla lettera b), che il prodotto ha raggiunto una destinazione per la quale l'importo del prelievo è inferiore a quello riscosso, l'importo dovuto viene corretto e la cauzione eventualmente costituita viene svincolata;

f) la cauzione è costituita in contanti o sotto forma di garanzia rilasciata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione.

3. Se non è stato possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 2, lettere b), c) ed e), sebbene l'esportatore si sia adoperato per procurarsi le prove prima della scadenza, il termine può essere prorogato, su richiesta dell'esportatore, per la durata giudicata necessaria dall'organismo competente dello Stato membro di esportazione, tenuto conto delle circostanze addotte.

Articolo 6

Se la prova di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma e/o la prova di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) sono fornite nei sei mesi successivi ai termini previsti, l'importo del prelievo dovuto è:

a) il prelievo che sarebbe stato riscosso se fossero stati rispettati detti termini;

b) maggiorato di un importo pari al 15 % della differenza tra il prelievo riscosso e l'importo di cui alla lettera a).

Articolo 7

Dal momento dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione per essi presentata, i prodotti di cui all'articolo 2, lettera a) non sono più considerati come rientranti nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato e di conseguenza circolano conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (1).

Articolo 8

1. La circolazione tra due Stati membri dei prodotti soggetti ad un prelievo all'esportazione si effettua secondo le disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 1062/87.

2. L'ufficio doganale di partenza ai sensi del regolamento (CEE) n. 222/77 adotta i provvedimenti necessari per la riscossione del prelievo all'esportazione di cui alla lettera c) qualora:

a) un documento di transito comunitario interno che indica come ufficio doganale di destinazione un ufficio doganale di uno Stato membro non rechi la dicitura di cui all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1062/87 (seconda dicitura) poiché il prodotto in questione non era soggetto ad un prelievo all'esportazione al momento della convalida della dichiarazione di transito comunitario interno;

b) tale prodotto sia presentato ad un ufficio doganale di destinazione di uno dei paesi dell'EFTA in base alla Convenzione tra la Comunità economica europea e i paesi dell'EFTA relativa ad un regime comune di transito;

c) il giorno in cui il prodotto viene presentato all'ufficio di destinazione sia in vigore un prelievo all'esportazione istituito dopo la data di convalida della dichiarazione di transito comunitario interno.

3. Se l'esportatore fornisce la prova, considerata soddisfacente dall'autorità competente, che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità ad una data in cui il prelievo all'esportazione non esisteva od era inferiore a quello di cui al paragrafo 2, non viene riscosso alcun prelievo o, se del caso, viene riscosso un prelievo d'importo inferiore.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano appartenenti all'EFTA i seguenti paesi: l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera.

Articolo 9

1. Quando i prodotti circolano alle condizioni di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento (CEE) n. 1062/87, deve essere costituita una cauzione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2 di detto regolamento, per garantire la riscossione del prelievo all'esportazione esigibile nel caso in cui i prodotti non vengano reintrodotti nel territorio doganale della Comunità.

2. La cauzione viene svincolata non appena è fornita la prova, nello Stato membro di partenza, che i prodotti sono stati reintrodotti nel territorio doganale della Comunità, proporzionalmente ai quantitativi per i quali è fornita tale prova.

Articolo 10

Quando un prodotto è sottoposto ad una delle procedure semplificate di cui al titolo IV, capitolo 1 del regolamento (CEE) n. 1062/87 per essere spedito verso una stazione di destinazione o per essere consegnato ad un destinatario nel territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale

di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, in forza della quale il trasporto stesso si concluda fuori del territorio doganale, solo dopo aver adottato le misure necessarie per garantire la riscossione del prelievo all'esportazione esigibile. Il tal caso, l'aliquota del prelievo all'esportazione applicabile è quella in vigore alla data dell'accettazione, da parte dell'ufficio doganale di partenza, della dichiarazione di esportazione verso i paesi terzi.

Articolo 11

1. Quando è in vigore un prelievo all'esportazione e quando i prodotti vengono riesportati secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, o dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio (1), deve essere costituita una cauzione pari all'importo del prelievo all'esportazione.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1:

a) viene svincolata qualora la decisione in merito alla domanda di rimborso o di riduzione dei prelievi all'importazione sia positiva;

b) viene incamerata a titolo di prelievo all'esportazione qualora:

- la decisione di cui alla lettera a) sia negativa,

- e il prelievo all'esportazione non sia stato versato entro 30 giorni a decorrere dalla data della richiesta di pagamento.

Articolo 12

1. Nel periodo durante il quale per un dato prodotto è applicabile un'aliquota del prelievo all'esportazione espressa da una cifra superiore a 0, gli interessati possono chiedere l'annullamento dei titoli di esportazione e ritirare le domande relative a tali titoli, salvo che nei casi seguenti:

a) quando il titolo comporta una restituzione fissata in anticipo ovvero determinata nell'ambito di una gara;

b) quando il titolo sia stato rilasciato in base ad una domanda presentata, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (2), in un giorno nel quale era applicabile un prelievo;

c) quando la domanda di titolo concerne i titoli di cui alla lettera a) o b).

2. In tali casi, la cauzione relativa al titolo viene immediatamente svincolata.

Articolo 13

1. Il regolamento (CEE) n. 645/75 è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato in forza del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Per i visto e i richiami al regolamento abrogato vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(4) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

(5) GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 1.

(6) GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 9.

(7) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(8) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

(9) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

(10) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

(11) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 82.

(12) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(13) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(14) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 27.

(15) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 39.

(16) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(17) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.

(18) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 26.

(19) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(20) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

(21) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

(22) GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.

(23) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

(1) GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 15.

(2) GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 67.

(1) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(3) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

(1) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

Tabella di corrispondenza

1.2 // // // Regolamento (CEE) n. 645/75 // Presente regolamento // // 1.2 // Articolo 1 // Articolo 1 // Articolo 2, paragrafo 1 paragrafo 2 // Articolo 2 // Articolo 2 bis // Articolo 11 // Articolo 3 // Articolo 3 // Articolo 4 // Articolo 4 // Articolo 5 // Articolo 5 // - // Articolo 6 // - // Articolo 7 // Articolo 6 // Articolo 8, paragrafo 1 // Articolo 7 // Articolo 9 // Articolo 8 // Articolo 10 // Articolo 9 // - // Articolo 10 // Articolo 12 // Articolo 11 // Articolo 13 // Articolo 12 // Articolo 14 // //

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