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Document 31988S1322

Decisione n. 1322/88/CECA della Commissione dell' 11 maggio 1988 che proroga un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell' Algeria, del Messico e della Iugoslavia

GU L 123 del 17.5.1988, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/1322/oj

31988S1322

Decisione n. 1322/88/CECA della Commissione dell' 11 maggio 1988 che proroga un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell' Algeria, del Messico e della Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 17/05/1988 pag. 0021 - 0021


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DECISIONE N. 1322/88/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1988

che proroga un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2177/84/CECA della Commissione, del 27 luglio 1984, relativa alla difesa contro importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (1), in particolare l'articolo 11,

considerando che, con la decisione n. 163/88/CECA (2), modificata dalla decisione n. 979/88/CECA (3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio, in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia;

considerando che l'esportatore iugoslavo che rappresenta una percentuale notevole degli scambi nel settore ha chiesto alla Commissione di prorogare il dazio provvisorio istituito per un periodo ulteriore di due mesi;

considerando che, a giudizio della Commissione, è necessaria una proroga del suddetto dazio per procedere all'accertamento definitivo dei fatti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia, istituito con la decisione n. 163/88/CECA, come successivamente modificata, è prorogato per un periodo massimo di due mesi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Senza pregiudizio dell'articolo 11 della decisione n. 2177/84/CECA e di qualsiasi altra decisione della Commissione, la presente decisione è applicabile fino all'entrata in vigore di un atto della Commissione istitutivo di misure definitive.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17.

(2) GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 31.

(3) GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 32.

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