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Document 31988R1329

    Regolamento (CEE) n. 1329/88 del Consiglio del 16 maggio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1022/88 per quanto riguarda alcuni tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità dalla Kyushu Matsushita (UK) Ltd

    GU L 123 del 17.5.1988, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1329/oj

    31988R1329

    Regolamento (CEE) n. 1329/88 del Consiglio del 16 maggio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1022/88 per quanto riguarda alcuni tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità dalla Kyushu Matsushita (UK) Ltd

    Gazzetta ufficiale n. L 123 del 17/05/1988 pag. 0031 - 0031


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1329/88 DEL CONSIGLIO

    del 16 maggio 1988

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1022/88 per quanto riguarda alcuni tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità dalla Kyushu Matsushita (UK) Ltd

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, rlativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

    vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

    considerando quanto segue:

    (1) Con regolamento (CEE) n. 1022/88 (3), il Consiglio ha esteso l'applicazione del dazio antidumping istituito con regolamento (CEE) n. 1698/85 (4) ad alcuni tipi di macchine da scrivere montati nella Comunità dalle società Canon Bretagne (F), Kyushu Matsushita (UK), Sharp (UK) e Silver Reed (UK).

    (2) Nel marzo 1988 la società Kyushu Matsushita ha offerto un impegno; mediante un'inchiesta in loco presso detta società la Commissione ha accertato che l'impegno eliminava le condizioni in base alle quali con regolamento (CEE) n. 1022/88 il dazio antidumping era stato esteso alle macchine da scrivere montate nella Comunità.

    (3) Previa consultazione, la Commissione ha accettato l'impegno con una decisione della stessa data.

    (4) Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 1022/88 che estende il dazio antidumping ad alcuni tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità deve essere modificato per quanto riguarda la società Kyushu Matsushita,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1022/88 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 1

    1. Il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CEE) n. 1698/85 sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche che incorporano o no meccanismi di calcolo, originarie del Giappone, viene imposto parimenti alle macchine da scrivere elettroniche che incorporano o no meccanismi di calcolo, dei codici 8469 10 00, ex 8469 21 00 e ex 8469 29 00 della nomenclatura combinata, immesso sul mercato comunitario previo montaggio nella Comunità da parte delle società Canon Bretagne (Francia), Sharp (Regno Unito) e Silver Reed (Regno Unito).

    2. L'aliquota del dazio per unità montata dalle suddette società interessate è la seguente:

    - Canon Bretagne (F): 44,00 ECU,

    - Sharp (UK): 21,82 ECU,

    - Silver Reed (UK): 56,14 ECU. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I. KIECHLE

    (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

    (3) GU n. L 101 del 20. 4. 1988, pag. 4.

    (4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.

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