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Document 31988R1314
Council Regulation (EEC) No 1314/88 of 26 April 1988 on the import arrangements applicable for 1988 to products falling within CN codes 0714 10 90 and 0714 90 10 and originating in certain third countries which are not members of GATT, other than the People' s Republic of China
Regolamento (CEE) n. 1314/88 del Consiglio del 26 aprile 1988 relativo al regime applicabile all' importazione nel 1988 dei prodotti di cui ai codici 0714 10 90 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata originari di taluni paesi terzi non membri del GATT, diversi dalla Repubblica popolare cinese
Regolamento (CEE) n. 1314/88 del Consiglio del 26 aprile 1988 relativo al regime applicabile all' importazione nel 1988 dei prodotti di cui ai codici 0714 10 90 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata originari di taluni paesi terzi non membri del GATT, diversi dalla Repubblica popolare cinese
GU L 123 del 17.5.1988, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988
Regolamento (CEE) n. 1314/88 del Consiglio del 26 aprile 1988 relativo al regime applicabile all' importazione nel 1988 dei prodotti di cui ai codici 0714 10 90 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata originari di taluni paesi terzi non membri del GATT, diversi dalla Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 17/05/1988 pag. 0001 - 0001
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1314/88 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 1988 relativo al regime applicabile all'importazione nel 1988 dei prodotti di cui ai codici 0714 10 90 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata originari di taluni paesi terzi non membri del GATT, diversi dalla Repubblica popolare cinese IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che con il regolamento (CEE) n. 430/87 (1) il Consiglio ha stabilito il regime applicabile all'importazione dei prodotti di cui ai codici 0714 10 90 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata (07.06 A della tariffa doganale comune), originari dei paesi terzi negli anni 1987, 1988, 1989 e, a seconda dei casi, 1990; che tuttavia per i prodotti importati dai paesi terzi non membri del GATT, diversi dalla Repubblica popolare cinese, previsti all'articolo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 430/87, i quantitativi che beneficiano del regime in questione sono stati fissati esclusivamente per il 1987; considerando che è opportuno stabilire i quantitativi per il 1988, prendendo in considerazione, da un lato, i provvedimenti che la Comunità sarà indotta a prendere per stabilizzare le produzioni agricole e, dall'altro, la necessità di conservare le correnti di scambio con tali paesi, provvedendo nel contempo a non pregiudicare l'equilibrio del mercato interno dei prodotti cerealicoli; considerando che il contingente assegnato può essere oggetto di domande di importazione superiori; che alcune domande, che rappresentano un volume limitato, sono destinate tradizionalmente a utilizzazioni diverse dall'alimentazione animale; che per non eliminarle completamente, è opportuno prevedere che l'importazione dei suddetti prodotti, nell'ambito del regime di cui sopra, non sia subordinata alle limitazioni quantitative stabilite per i prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per i prodotti di cui ai codici 0714 10 90 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione, il cui massimale è stabilito al 6 % ad valorem, si limita nel 1988 a 30 000 tonnellate originarie dei paesi terzi non membri del GATT, diversi dalla Repubblica popolare cinese, previsti all'articolo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 430/87. Il limite quantitativo di cui al primo comma non si applica tuttavia all'importazione di prodotti utilizzati esclusivamente per il consumo umano diretto. Articolo 2 La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 (3), e fissa i prodotti di cui all'articolo 1, secondo comma del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER (1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.