Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R1079

    Regolamento (CEE) n. 1079/88 della Commissione del 25 aprile 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 75 (numero d' ordine 40.0750), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

    GU L 105 del 26.4.1988, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1079/oj

    31988R1079

    Regolamento (CEE) n. 1079/88 della Commissione del 25 aprile 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 75 (numero d' ordine 40.0750), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 105 del 26/04/1988 pag. 0008 - 0008


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1079/88 DELLA COMMISSIONE

    del 25 aprile 1988

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 75 (numero d'ordine 40.0750), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

    considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

    considerando che per i vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo della categoria di prodotti n. 75 (numero d'ordine 40.0750) il massimale è fissato a 12 000 pezzi; che alla data del 19 aprile 1988 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nel riguardi del Brasile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A partire dal 29 aprile 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

    1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria // Codice NC // Descrizione // // // // // 40.0750 // 75 (1 000 pezzi) // 6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00 // Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci // // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1988.

    Per la Commissione

    COCKFIELD

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

    (2) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

    Top