Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0366

    Direttiva 88/366/CEE della Commissione del 17 maggio 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/649/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore

    GU L 181 del 12.7.1988, p. 40–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/366/oj

    31988L0366

    Direttiva 88/366/CEE della Commissione del 17 maggio 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/649/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore

    Gazzetta ufficiale n. L 181 del 12/07/1988 pag. 0040 - 0044
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0072
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0072


    *****

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 17 maggio 1988

    che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/649/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore

    (88/366/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata per ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (2), in particolare l'articolo 11,

    vista la direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (3), modificata dalla direttiva 81/643/CEE (4), in particolare l'articolo 5,

    considerando che la tecnica di costruzione dei veicoli ha registrato un'evoluzione in particolare in seguito alle ricerche aerodinamiche intese a risparmiare carburante, inducendo spesso a realizzare montanti di parabrezza molto inclinati; che è opportuno modificare le attuali prescrizioni relative alle ostruzioni binoculari dei montanti dei parabrezza onde ridurre le difficoltà incontrate dai costruttori nel realizzare veicoli con coefficienti di penetrazione nell'aria (Cx) ottimali;

    considerando che l'esperienza pratica ha dimostrato la necessità di modificare anche talune prescrizioni concernenti le « antenne radio » ed i conduttori di « sbrinamento/disappannamento » incorporati nei parabrezza per consentire da un lato una ricezione ampia e fedele compatibile con gli impianti autoradio più efficienti e d'altro lato un miglioramento delle prestazioni e dell'efficacia dello sbrinamento e del disappannamento dei parabrezza pur rispettando una buona qualità ottica e senza ostruire il campo di visibilità;

    considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'elenco degli allegati e gli allegati I e IV della direttiva 77/649/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 1988 e ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1988.

    Per la Commissione

    COCKFIELD

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

    (2) GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44.

    (3) GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1.

    (4) GU n. L 231 del 15. 8. 1981, pag. 41.

    ALLEGATO

    L'elenco degli allegati è modificato come segue:

    Dopo l'allegato III aggiungere:

    « Appendice: figure da 1 a 2 »

    Dopo l'allegato IV aggiungere:

    « Appendice: figure da 1 a 7 »

    L'allegato I è modificato come segue:

    I punti da 5.1.2 a 5.1.2.1.2 sono sostituiti dai punti seguenti:

    1.2 // « 5.1.2. // L'angolo di ostruzione dei montanti "A", quale descritto al punto 5.1.2.1, non deve superare 6° (vedi figura 3 dell'appendice dell'allegato IV). // // L'angolo di ostruzione del montante "A" lato passeggero, quale descritto al punto 5.1.2.1.2, non deve essere determinato nel caso in cui i due montanti siano disposti simmetricamente rispetto al piano verticale longitudinale mediano del veicolo. // 5.1.2.1. // L'angolo di ostruzione di ciascun montante "A" viene misurato sovrapponendo su di un piano le due sezioni orizzontali seguenti: // // Sezione 1: A partire dal punto Pm, situato nella posizione definita al punto 5.3.1.1, si disegna un piano che forma un angolo di 2° verso l'alto rispetto al piano orizzontale che passa anteriormente per Pm. Si determina la sezione orizzontale del montante "A" a partire dal punto più avanzato dell'intersezione del montante "A" e del piano inclinato (vedi figura 2 dell'appendice dell'allegato IV). // // Sezione 2: Ripetere lo stesso procedimento prendendo un piano che forma un angolo di 5° verso il basso rispetto al piano orizzontale che passa anteriormente per Pm (vedi figura 2 dell'appendice dell'allegato IV). // 5.1.2.1.1. // L'angolo di ostruzione del montante "A" lato conducente è l'angolo formato sul piano dalla tangente che congiunge E1 al bordo esterno della sezione S2 e da una parallela dal punto E2 alla tangente che congiunge E2 al bordo interno della sezione S1 (vedi figura 3 dell'appendice dell'allegato IV). // 5.1.2.1.2. // L'angolo di ostruzione del montante ''A" lato passeggero è l'angolo formato sul piano dalla tangente che congiunge E3 al bordo interno della sezione S1 e da una parallela dal punto E3 alla tangente che congiunge E4 al bordo esterno della sezione S2 (vedi figura 3 dell'appendice dell'allegato IV) ».

    Il punto 5.1.3 è sostituito da:

    1.2 // « 5.1.3. // Oltre alle ostruzione costituite dai montanti "A", dai montanti dei deflettori laterali fissi o mobili, dalle antenne radio esterne, dai retrovisori e dai tergicristalli, non devono esistere altre ostruzioni nel campo di visibilità anteriore diretta di 180° del conducente al di sotto di un piano orizzontale passante per V1 e al di sopra di 3 piani passanti per V2, dei quali uno è perpendicolare al piano X-Z e inclinato anteriormente di 4° al di sotto dell'orizzontale, e gli altri due sono perpendicolari al piano Y-Z ed inclinati di 4° al di sotto dell'orizzontale (vedi figura 4 dell'allegato IV). // // Non sono considerati ostruzioni al campo di visibilità: // // - i conduttori "antenne radio", incorporati o stampati, aventi la seguente larghezza massima: // // - conduttori incorporati: 0,5 mm // // - conduttori stampati: 1,0 mm // // Questi conduttori "antenne radio" non devono attraversare la zona A definita nella direttiva 78/318/CEE, relativa ai dispositivi tergicristallo dei veicoli a motore (1). Tuttavia, tre conduttori "antenne radio" possono attraversare la zona A se la

    (1) GU n. L 81 del 28. 3. 1978, pag. 49.

    // // - i conduttori "sbrinamento/disappannamento" all'interno della zona A di solito a forma di "zig-zag" o sinusoidale, aventi le seguenti dimensioni: // // - larghezza massima apparente: 0,030 mm, // // - densità massima dei conduttori // // - se i conduttori sono verticali: 8/cm // // - se i conduttori sono orizzontali: 5/cm ».

    Il punto 5.3.1.1 è sostituito dal punto seguente:

    1.2 // « 5.3.1.1. // La tabella II indica le coordinate di base per un angolo teorico dello schienale di 25°. Il senso positivo delle coordinate è indicato nella figura 1 dell'appendice dell'allegato IV. // // Il punto Pm è il punto dell'intersezione tra la retta P1 P2 ed il piano verticale longitudinale che passa per il punto R.

    TABELLA II

    1.2.3.4.5 // // // // // // // Punto P // X // Y // Z // // // // // // // P1 // 35 mm // 20 mm // 627 mm // // // // // // // P2 // 63 mm // 47 mm // 627 mm // // // // // // // Pm // 43,36 mm // 0 mm // 627 mm // // // // //

    Il punto 5.5.2 è sostituito dal punto seguente:

    1.2 // « 5.5.2. // La retta che congiunge E1 ed E2 viene fatta ruotare attorno a P1 finché la tangente che congiunge E1 al bordo esterno della sezione S2 del montante "A" lato conducente forma un angolo di 90° con la retta E1 - E2 (figura 3 dell'appendice dell'allegato IV) ».

    I punti 5.5.2.1 e 5.5.2.2 sono soppressi.

    Il punto 5.5.4 è sostituito dal punto seguente:

    1.2 // « 5.5.4. // La retta E3 - E4 viene fatta ruotare attorno a P2 finché la tangente che congiunge E4 al bordo esterno della sezione S2 del montante "A" latto passeggero forma un angolo di 90° con la retta E3 - E4 (figura 3 dell'appendice dell'allegato IV) ».

    Il punto 6.1.4 è sostituito dal punto seguente:

    1.2 // « 6.1.4. // L'angolo di ostruzione (vedasi punto 5.1.2) deve essere misurato sui piani inclinati come indicato nella figura 2 dell'appendice dell'allegato IV. La relazione tra P1 e P2 collegati con E1 ed E2 e rispettivamente con E3 ed E4 è illustrata nella figura 5 dell'appendice dell'allegato IV ».

    I punti 6.1.4.1 e 6.1.4.2 sono sostituiti dai punti seguenti:

    1.2 // « 6.1.4.1. // La retta E1 - E2 deve giacere come descritto al punto 5.5.2. L'angolo di ostruzione del montante "A" lato conducente deve essere perciò misurato come indicato al punto 5.1.2.1.1. // 6.1.4.2. // La retta E3 - E4 deve giacere come descritto al punto 5.5.4. L'angolo di ostruzione del montante "A" lato passeggero deve essere perciò misurato come indicato al punto 5.1.2.1.2 ».

    È aggiunto il nuovo punto 6.1.5:

    1.2 // « 6.1.5. // Il fabbricante può misurare l'angolo di ostruzione sia sul veicolo sia sui disegni. In caso di dubbio i servizi tecnici possono esigere l'esecuzione di prove sul veicolo ».

    L'allegato IV è modificato come segue:

    Prima delle figure inserire il termine « Appendice ».

    La figura 2 è sostituita dalla figura 2 seguente:

    « Figura 2

    » Dopo la figura 2 aggiungere la nuova figura 3 seguente:

    « figura 3

    parallela a

    Angolo di ostruzione

    del montante "A" lato passeggero

    Angolo di ostruzione del

    montante "A" lato conducente

    parallela a

    Le figure 3, 4, 5 e 6 diventano rispettivamente le figure 4, 5, 6 e 7 ». loro larghezza non supera 0,5 mm.

    Top