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Document 31988D0397

88/397/CEE: Decisione della Commissione del 12 luglio 1988 che coordina le disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio

GU L 189 del 20.7.1988, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/397/oj

31988D0397

88/397/CEE: Decisione della Commissione del 12 luglio 1988 che coordina le disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 20/07/1988 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0003


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1988

che coordina le disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio

(88/397/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 85/511/CEE, quando gli allevamenti comprendono due o più unità di produzione, le autorità competenti degli Stati membri possono derogare alle prescrizioni della direttiva a norma delle quali occorre procedere alla macellazione e alla distruzione di tutti gli animali dell'azienda, non assoggettando a tali disposizioni le unità di produzione indenni dalla malattia, purchè il veterinario ufficiale confermi che le unità indenni sono completamente separate da quelle infette per quanto riguarda la stabulazione, il governo e l'alimentazione degli animali;

considerando che la medesima facoltà è applicabile alle aziende produttrici di latte, a condizione che inoltre, le operazioni di mungitura in ciascuna unità vengano effettuate separatamente;

considerando che nel concedere le deroghe gli Stati membri devono accertarsi che il rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica tra unità di produzione separate di una stessa azienda non sia superiore a quello della possibile diffusione tra aziende separate;

considerando che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 85/511/CEE, gli Stati membri che intendono avvalersi di tale deroga hanno notificato alla Commissione le disposizioni adottate al riguardo;

considerando che è opportuno, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 85/511/CEE, che le disposizioni adottate dagli Stati membri siano modificate in modo da assicurare un coordinamento in tutta la Comunità in questo campo; che tale coordinamento deve comportare un complesso minimo di disposizioni da applicarsi in tutti gli Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Qualora facciano ricorso alla facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 85/511/CEE, gli Stati membri devono accertarsi che le disposizioni da essi adottate in conformità del paragrafo 2 di tale articolo rispondano almeno ai seguenti requisiti:

- la deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 85/511/CEE è concessa soltanto previa valutazione individuale dell'azienda interessata, effettuata da un veterinario ufficiale contemporaneamente all'indagine ufficiale durante la quale è stata confermata o negata la presenza dell'afta epizootica;

- tale valutazione deve tener conto delle condizioni e delle circostanze in materia di un'eventuale diffusione dell'afta epizootica.

Articolo 2

1. Nel concedere la deroga di cui all'articolo 1, gli Stati membri devono accertarsi che il rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica tra unità di produzione separate di una stessa azienda non sia superiore a quello dell'eventuale diffusione possibile tra aziende separate.

2. Le unità di produzione intensive che contengono animali sani debbono conformarsi alle seguenti norme:

- devono essere costituite da fabbricati fisicamente separati da quelli contenenti animali infetti e non essere comunicanti o possedere uno spazio libero comune;

- devono disporre di depositi separati per le attrezzature, i foraggi, gli effluenti e, se del caso, per il latte;

- devono essere munite, ciascuna, di specifici impianti di disinfezione installati all'entrata e all'uscita;

- devono disporre di proprio personale specifico;

- infine, tra le unità infette e le unità sane non devono essere avvenuti scambi di macchinari o di altre attrezzature dell'azienda, nè di animali, prodotti animali, mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze quali lana o rifiuti o prodotti di scarto che possano trasmettere l'afta epizootica dalle unità infette a quelle sane.

Articolo 3

Le condizioni di cui all'articolo 2 devono essere state applicate, in misura considerata adeguata dal veterinario ufficiale, prima della data in cui uno o più animali infetti ai sensi dell'articolo 2, lettera c) della direttiva 85/511/CEE si trovino nell'azienda, tenendo conto del probabile periodo di incubazione della malattia.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.

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