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Document 31988D0355

    88/355/CEE: Decisione del Consiglio del 7 giugno 1988 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato B.2 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali

    GU L 161 del 28.6.1988, p. 3–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/355/oj

    31988D0355

    88/355/CEE: Decisione del Consiglio del 7 giugno 1988 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato B.2 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali

    Gazzetta ufficiale n. L 161 del 28/06/1988 pag. 0003 - 0011
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0081
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 14 pag. 0081


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 giugno 1988 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato B.2 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (88/355/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che, conformemente alla decisione 75/199/CEE (2), la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

    considerando che l'accettazione degli allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali contribuisce, in modo efficace,

    a sviluppare e ad agevolare gli scambi internazionali di merci;

    considerando che la Comunità può accettare l'allegato B.2 relativo all'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione di merci dichiarate per l'immissione in consumo;

    considerando che è tuttavia opportuno corredare tale accettazione di alcune riserve per tener conto delle necessità proprie dell'unione doganale e dell'attuale stato di armonizzazione della normativa doganale,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'allegato B.2 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, relativo all'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione di merci dichiarate per l'immissione in consumo è accettato, a nome della Comunità, con una riserva di carattere generale e con riserve nei confronti delle norme 3, 21, 28 e 34 delle pratiche raccomandate 10, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 32, 33 e 35.

    Il testo dell'allegato B.2 corredato delle riserve è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del consiglio di cooperazione doganale l'accettazione da parte della Comunità dell'allegato di cui all'articolo 1 con le riserve di cui al suddetto articolo.

    Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988.

    Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (2) GU n. L 100 del 21. 4. 1975, pag. 1.

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