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Document 31988D0355
88/355/EEC: Council Decision of 7 June 1988 accepting, on behalf of the Community, Annex B.2 to the International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures
88/355/CEE: Decisione del Consiglio del 7 giugno 1988 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato B.2 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali
88/355/CEE: Decisione del Consiglio del 7 giugno 1988 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato B.2 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali
GU L 161 del 28.6.1988, p. 3–11
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In force
88/355/CEE: Decisione del Consiglio del 7 giugno 1988 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato B.2 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali
Gazzetta ufficiale n. L 161 del 28/06/1988 pag. 0003 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0081
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 14 pag. 0081
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 giugno 1988 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato B.2 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (88/355/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che, conformemente alla decisione 75/199/CEE (2), la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali; considerando che l'accettazione degli allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali contribuisce, in modo efficace, a sviluppare e ad agevolare gli scambi internazionali di merci; considerando che la Comunità può accettare l'allegato B.2 relativo all'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione di merci dichiarate per l'immissione in consumo; considerando che è tuttavia opportuno corredare tale accettazione di alcune riserve per tener conto delle necessità proprie dell'unione doganale e dell'attuale stato di armonizzazione della normativa doganale, DECIDE: Articolo 1 L'allegato B.2 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, relativo all'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione di merci dichiarate per l'immissione in consumo è accettato, a nome della Comunità, con una riserva di carattere generale e con riserve nei confronti delle norme 3, 21, 28 e 34 delle pratiche raccomandate 10, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 32, 33 e 35. Il testo dell'allegato B.2 corredato delle riserve è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del consiglio di cooperazione doganale l'accettazione da parte della Comunità dell'allegato di cui all'articolo 1 con le riserve di cui al suddetto articolo. Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (2) GU n. L 100 del 21. 4. 1975, pag. 1.