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Document 31988D0244
88/244/EEC: Commission Decision of 23 March 1988 authorizing the Federal Republic of Germany and the United Kingdom to permit temporarily the marketing of durum wheat seed not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC
88/244/CEE: Decisione della Commissione del 23 marzo 1988 che autorizza la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro non conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 66/402/CEE del Consiglio
88/244/CEE: Decisione della Commissione del 23 marzo 1988 che autorizza la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro non conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 66/402/CEE del Consiglio
GU L 105 del 26.4.1988, p. 33–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1988
88/244/CEE: Decisione della Commissione del 23 marzo 1988 che autorizza la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro non conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 66/402/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 105 del 26/04/1988 pag. 0033 - 0033
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1988 che autorizza la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro non conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 66/402/CEE del Consiglio (88/244/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 17, viste le richieste presentate dalla Repubblica federale di Germania e dal Regno Unito, considerando che nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito la produzione di sementi di frumento duro conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 66/402/CEE è stata deficitaria nel 1987 e non permette quindi di sopperire all'approvvigionamento di tali paesi; considerando che è impossibile soddisfare il fabbisogno conseguente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata; considerando che occorre pertanto autorizzare la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito ad ammettere, fino al 30 aprile 1988, la commercializzazione di sementi di frumento duro in possesso di requisiti meno rigorosi; considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri in grado di fornire alla Repubblica federale di Germania e al Regno Unito sementi non conformi ai requisiti previsti dalla suddetta direttiva ad ammettere la commercializzazione, purché esse siano destinate alla Repubblica federale di Germania o al Regno Unito; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Repubblica federale di Germania e il Regno Unito sono autorizzati ad ammettere, fino al 30 aprile 1988, la commercializzazione nel proprio territorio di un quantitativo massimo pari, per la Germania, a 1 400 t di sementi di frumento duro primaverile (Triticum durum Desf.) della categoria « sementi certificate della prima generazione » e, per il Regno Unito, a 66 t di sementi di frumento duro primaverile della categoria « sementi certificate della seconda generazione » non conformi ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto concerne la facoltà germinativa minima, sempreché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la facoltà germinativa sia pari almeno all'80 % delle sementi pure; b) l'etichetta ufficiale rechi le indicazioni seguenti: - « facoltà germinativa minima 80 % », - « destinate esclusivamente alla Repubblica federale di Germania » o « destinate esclusivamente al Regno Unito », in funzione della loro destinazione. Articolo 2 Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un quantitativo massimo pari a 1 466 t di sementi di frumento duro primaverile, a condizione che esse siano destinate unicamente alla Repubblica federale di Germania o al Regno Unito. L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni di cui all'articolo 1, lettera b). Articolo 3 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 30 giugno 1988, i quantitativi di sementi commercializzati nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. (2) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39.