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Document 31987R4160

    Regolamento (CEE) n. 4160/87 della Commissione del 29 dicembre 1987 che modifica i regolamenti (CEE) n. 391/68 e (CEE) n. 2764/75 relativi alle carni suine a seguito dell'introduzione della nomenclatura combinata

    GU L 392 del 31.12.1987, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4160/oj

    31987R4160

    Regolamento (CEE) n. 4160/87 della Commissione del 29 dicembre 1987 che modifica i regolamenti (CEE) n. 391/68 e (CEE) n. 2764/75 relativi alle carni suine a seguito dell'introduzione della nomenclatura combinata

    Gazzetta ufficiale n. L 392 del 31/12/1987 pag. 0046 - 0047
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 25 pag. 0247
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 25 pag. 0247


    REGOLAMENTO (CEE) N. 4160/87 DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1987 che modifica i regolamenti (CEE) n. 391/68 e (CEE) n. 2764/75 relativi alle carni suine a seguito dell'introduzione della nomenclature combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 (2) in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1988, con regolamento (CEE) n. 2658/87 è stata istituita una nomenclatura combinata delle merci, in base alla nomenclatura del sistema armonizzato, rispondente nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità; considerando che occorre adattare in funzione della nuova nomenclatura combinata, basata sul sistema armonizzato, il regolamento (CEE) n. 391/68 della Commissione, del 1° aprile 1968, relativo alla modalità di applicazione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni suine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 912/71 (6), nonché il regolamento (CEE) n. 2764/75 del Consiglio, del 2 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo di un elemento del prelievo applicabile ai suini macellati (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (8); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/68 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2764/75 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 3 bisSono considerati come ''suini macellati'' le carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute da una separazione della carcassa intera passante per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Le carcasse o mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.

    (3) GU n. L 282 del 1. 11. 1975, pag. 1.

    (4) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

    (5) GU n. L 80 del 2. 4. 1968, pag. 5.

    (6) GU n. L 98 dell'1. 5. 1971, pag. 42.

    (7) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 21.

    (8) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Prodotti che sono oggetto di acquisto

    1. Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate (sottovoce ex 0203 11 10 della nomenclatura combinata):a) provenienti da animali macellati da 4 giorni al massimo ed opportunamente dissanguati;b)separate in parti simmetriche secondo un piano verticale corrispondente alla colonna vertebrale;c)presentate senza testa, guance, gola, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, giogaia e midollo spinale. 2.Pancette (ventresche), fresche o refrigerate (sottovoce ex 0203 19 15 della nomenclatura combinata):a)a proveniente da animali macellati da 8 giorni al massimo;b)di peso massimo di 8 kg al pezzo;c)con almeno 8 costole e tagliata dalla spalla in angolo retto fra la terza e quarta costola e presentata senza giogaia, senza fiori di grasso né mammelle. 3.Lardo, fresco o refrigerato (sottovoce ex 0209 00 11 della nomenclatura combinata):a) proveniente da animali macellati da 8 giorni al massimo;b)tagliato secondo un angolo retto;c)presentato con o senza cotenna, ma senza infiltrazioni carnose;d)di spessore minimo di 2 cm e di larghezza minima di 15 cm fra il dorso e la pancetta. 4.I prodotti di cui ai punti 1, 2 e 3 debbono essere stati refrigerati subito dopo la macellazione fino al momento della presa in carico; a questo momento la loro temperatura interna non può essere superiore a + 4 °C».

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