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Document 31987R4025

    Regolamento (CEE) n. 4025/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 577/86 relativo all' applicazione di importi compensativi adesione a taluni prodotti trasformati nel settore dei cereali a seguito dell' adesione della Spagna

    GU L 378 del 31.12.1987, p. 56–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4025/oj

    31987R4025

    Regolamento (CEE) n. 4025/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 577/86 relativo all' applicazione di importi compensativi adesione a taluni prodotti trasformati nel settore dei cereali a seguito dell' adesione della Spagna

    Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1987 pag. 0056 - 0056


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 4025/87 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 1987

    che modifica il regolamento (CEE) n. 577/86 relativo all'applicazione di importi compensativi adesione a taluni prodotti trasformati nel settore dei cereali a seguito dell'adesione della Spagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87 (2),

    considerando che, tenendo conto della scadenza dell'applicazione di misure transitorie prevista dall'articolo 90 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 577/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione di importi compensativi adesione a taluni prodotti trasformati nel settore dei cereali a seguito dell'adesione della Spagna (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/87 (4), ha previsto che l'applicazione di detti importi si limiti al 31 dicembre 1987; che in considerazione del regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che proroga il periodo previsto dagli articoli 90, paragrafo 1 e 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (5) occorre prevedere che gli importi compensativi adesione stabiliti dal regolamento (CEE) n. 577/86 siano applicabili fino al termine della campagna 1987/1988;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 577/86, i termini « del periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 1988 » sono sostiuiti dai termini« per la campagna 1987/1988 ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.

    (3) GU n. L 57 dell'1. 9. 1986, pag. 16.

    (4) GU n. L 189 del 9. 7. 1987, pag. 13.

    (5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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