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Document 31987R1943
Commission Regulation (EEC) No 1943/87 of 3 July 1987 fixing, for the 1987/88 marketing year, the threshold prices for cereals and for certain classes of flour, groats and meal
Regolamento (CEE) n. 1943/87 della Commissione del 3 luglio 1987 che fissa i prezzi d' entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1987/1988
Regolamento (CEE) n. 1943/87 della Commissione del 3 luglio 1987 che fissa i prezzi d' entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1987/1988
GU L 185 del 4.7.1987, p. 37–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1988
Regolamento (CEE) n. 1943/87 della Commissione del 3 luglio 1987 che fissa i prezzi d' entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1987/1988
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/07/1987 pag. 0037 - 0037
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1943/87 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1987 che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1987/1988 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafi 5 e 6, considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prezzo d'entrata dei cereali principali dev'essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita dei prodotti importati raggiunga il livello del prezzo indicativo; che è possibile raggiungere tale obiettivo qualora dal prezzo indicativo si detraggano le spese di trasporto più favorevoli tra Rotterdam e Duisburg, le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine di commercializzazione; che, per la campagna 1987/1988 i prezzi indicativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1901/87 del Consiglio (3); considerando che il prezzo di entrata degli altri cereali per i quali non è stato fissato il prezzo indicativo, deve, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, essere determinato in modo che, per i cereali generali concorrenti, il prezzo indicativo possa essere raggiunto sul mercato di Duisburg; considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2727/75, i prezzi d'entrata delle farine di frumento segalato e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento devono essere fissati secondo le norme e per le qualità tipo determinate agli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 2734/75 del Consiglio (4); che, dai calcoli effettuati in applicazione di tali norme risultano i prezzi indicati qui di seguito; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2727/75, per la campagna di commercializzazione 1987/1988 i prezzi di entrata dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) dello stesso regolamento sono fissati come segue: 1.2 // // in ECU per tonnellata // Frumento (grano tenero e frumento segalato): // 251,39 // Segala: // 229,09 // Orzo: // 229,09 // Granturco: // 229,09 // Frumento (grano) duro: // 352,99 // Avena: // 219,93 // Grano saraceno: // 229,09 // Sorgo: // 229,09 // Miglio: // 229,09 // Scagliola: // 229,09 // Farina di frumento e frumento segalato: // 378,70 // Farina di segala: // 349,73 // Semole e semolini di frumento tenero: // 409,00 // Semole e semolini di frumento duro: // 547,97 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987. (3) GU n. L 182 del 3. 7. 1987. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 34.