Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1766

Regolamento (CEE) n. 1766/87 della Commissione del 24 giugno 1987 relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo

GU L 167 del 26.6.1987, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/08/1987; abrogato da 387R2551

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1766/oj

31987R1766

Regolamento (CEE) n. 1766/87 della Commissione del 24 giugno 1987 relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 26/06/1987 pag. 0019 - 0019


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1766/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1987

relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 4027/86 (2), in particolare l'articolo 10, para- grafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1365/87 (4), prevede dei contingenti di sugarello per il 1987;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4041/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa i quantitativi forfettari di naselli, sugarelli e merlú alla Spagna per il 1987 (5), prevede un quantitativo forfettario di sugarello attribuito alla Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4033/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, che fissa, per il 1987, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo (6), prevede un quantitativo di sugarello attribuito al Portogallo;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII, exc. VIII c, da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, hanno esaurito il contingente assegnato agli Stati membri, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1987;

considerando che le catture di sugarello, effettuate nelle acque delle divisioni CIEM V b, VI, VII e VIII a, b, d, da parte di navi battenti bandiera della Spagna o del Portogallo, o registrate nella Spagna o nel Portogallo, non hanno esaurito il quantitativo forfettario attribuito alla Spagna o il quantitativo attribuito al Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII, exc. VIII c, eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1987.

La pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII, exc. VIII c, eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4.

(3) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.

(4) GU n. L 129 del 19. 5. 1987, pag. 15.

(5) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 109.

(6) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 37.

Top