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Document 31987R0416

    Regolamento (CEE) n. 416/87 della Commissione dell'11 febbraio 1987 recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti

    GU L 42 del 12.2.1987, p. 18–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/416/oj

    31987R0416

    Regolamento (CEE) n. 416/87 della Commissione dell'11 febbraio 1987 recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti

    Gazzetta ufficiale n. L 042 del 12/02/1987 pag. 0018 - 0023


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 416/87 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 febbraio 1987

    recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,

    considerando che la classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2599/85 (4);

    considerando che l'esperienza acquisita dimostra che i vini ottenuti da determinate varietà di viti per uva da vino che figurano da cinque anni nella classe delle varietà provvisoriamente autorizzate in talune unità amministrative francesi e italiane possono essere considerati normalmente di buona qualità; che è pertanto opportuno classificare tali varietà tra le varietà raccomandate per le stesse unità amministrative o per le unità amministrative limitrofe, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia;

    considerando che è opportuno completare la classificazione delle varietà di viti per uva da vino aggiungendo, tra le varietà raccomandate o autorizzate per talune unità amministrative francesi e italiane e per un'unità amministrativa tedesca, determinate varietà che figurano da almeno cinque anni nella classificazione per un'unità amministrativa limitrofa e che soddisfano quindi alle condizioni prescritte dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 347/79;

    considerando che è opportuno completare la classificazione inserendovi una varietà di viti per uva da vino la cui attitudine colturale è stata riconosciuta soddisfacente previo esame; che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79, tale varietà può essere autorizzata provvisoriamente in talune unità amministrative francesi;

    considerando che l'attitudine colturale di determinate varietà di viti per uva da vino che figurano da almeno cinque anni nella classe delle varietà provvisoriamente autorizzate in talune unità amministrative italiane è stata riconosciuta soddisfacente; che è pertanto opportuno classificare tali varietà definitivamente tra le varietà di viti autorizzate nelle stesse unità amministrative, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) 347/79;

    considerando che l'attitudine colturale di una varietà di vite raccomandata in un'unità amministrativa italiana non è soddisfacente; che è quindi opportuno eliminare tale varietà dalla classificazione, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 347/79;

    considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che i requisiti per il mantenimento di due varietà di viti tra le varietà raccomandate in un'unità amministrativa italiana non sono più soddisfatti; che è pertanto opportuno classificare tali varietà tra le varietà autorizzate per la stessa unità amministrativa, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79;

    considerando che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 347/79, è opportuno completare la classificazione delle varietà di portinnesti per la Francia inserendovi una varietà la cui attitudine colturale è stata riconosciuta soddisfacente previo esame;

    considerando che la selezione clonale in seno alla popolazione della varietà Courbu Blanc B ha consentito di distinguere senza ambiguità la varietà Petit Courbu B e di caratterizzarla in opposizione ai diversi cloni della varietà Courbu Blanc B; che, data la certezza dell'identità ampelografica della varietà Petit Courbu B, la quale consente di creare parcelle sperimentali omogenee è opportuno completare la classificazione delle varietà di viti inserendovi la varietà Petit Courbu B per le stesse unità amministrative e nella stessa classe in cui figura la varietà Courbu Blanc B;

    considerando che è opportuno colmare una lacuna prevedendo la classificazione definitiva, tra le varietà autorizzate, di una varietà di vite che figura tra le varietà provvisoriamente autorizzate in un'unità amministrativa francese, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 347/79;

    considerando che alcune varietà di vini da tavola non soddisfano più alle condizioni stabilite all'articolo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 347/79 per le varietà di viti raccomandate; che è quindi opportuno classificare tali varietà tra le varietà da uva da tavola autorizzate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato in conformità di quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

    (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

    (3) GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.

    (4) GU n. L 248 del 17. 9. 1985, pag. 5.

    (5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.

    ALLEGATO

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato come segue:

    I. Al titolo I, sottotitolo I, il punto « II. Repubblica federale di Germania » è modificato come segue (i nomi delle varietà di viti vengono inseriti seguendo l'ordine alfabetico):

    2. Regierungsbezirk Trier:

    alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Blauer Spaetburgunder N.

    II. Al titolo I, sottotitolo I, il punto « IV. Francia » è modificato come segue (i nomi delle varietà di viti vengono inseriti seguendo l'ordine alfabetico):

    6. Dipartimento delle Alpes-Maritimes:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B ( * * * * ).

    7. Dipartimento dell'Ardèche:

    punto A:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée N e Aranel B ( * * * * );

    punto B:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée N e Aranel B ( * * * * ).

    11. Dipartimento dell'Aude:

    punto A:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Liliorila B, Perdea B e Semebat N,

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B ( * * * * * );

    punto B:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Liliorila B, Perdea B e Semebat N;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B ( * * * * * * ).

    12. Dipartimento dell'Aveyron:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Segalin N.

    13. Dipartimento delle Bouches-du-Rhône:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée, Aranel B ( * * * * * * ) e Chasselas.

    15. Dipartimento del Cantal:

    punto A:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Arinarnoa N. Liliorila B, Perdea B, Segalin N e Semebat N;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Segalin N.

    19. Dipartimento della Corrèze:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Segalin N.

    20. Dipartimenti della Haute-Corse e della Corse du Sud:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Chenin B;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B ( * * * * * ).

    24. Dipartimento della Dordogne:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B ( * * * * * ) e soppressa la varietà Segalin N.

    26. Dipartimento della Drôme:

    punto A:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée N e Aranel B ( * * * * * );

    punto B:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée N e Aranel B ( * * * * ).

    30. Dipartimento del Gard:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Arinarnoa N. Liliorila B, Perdea B, Segalin N e Semebat N;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée N, Aranel B ( * * * * * * ) e Gros Vert B; la varietà Segalin N è soppressa.

    31. Dipartimento della Haute-Garonne:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B ( * * * * * * ).

    32. Dipartimento del Gers:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Petit Courbu B;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B ( * * * * * * ).

    33. Dipartimento della Gironde:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B ( * * * * * ).

    40. Dipartimento delle Landes:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Petit Courbu B;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B ( * * * * * ).

    46. Dipartimento del Lot:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B ( * * * * * ) e soppressa la varietà Segalin N.

    47. Dipartimento del Lot-et-Garonne:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B ( * * * * * ) e soppressa la varietà Segalin N.

    64. Dipartimento dei Pyrénées-Atlantique:

    alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Petit Courbu B.

    66. Dipartimento dei Pyrénées-Orientales:

    anziché

    « Le stesse varietà del dipartimento del Gard. Inoltre la varietà Tourbat B è raccomandata »,

    leggi

    « Le stesse varietà del dipartimento del Gard. Tuttavia, la varietà Tourbat B è raccomandata e le varietà Alphonse Lavallée N e Chasselas B non fanno parte delle varietà di viti autorizzate ».

    79. Dipartimento delle Deux-Sèvres:

    alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Arinarnoa N, Liliorila B, Perdea B e Semebat N.

    81. Dipartimento del Tarn:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B ( * * * * * ).

    82. Dipartimento del Tarn-et-Garonne:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B ( * * * * * ) e soppressa la varietà Segalin N.

    83. Dipartimento del Var:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée e Aranel B ( * * * * ).

    84. Dipartimento del Vaucluse:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B ( * * * * * ).

    85. Dipartimento della Vandée:

    alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Arinarnoa N, Liliorila B, Perdea B e Semebat N.

    86. Dipartimento della Vienne:

    alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Liliorila B, Perdea B e Semebat N.

    III. Al titolo I, sottotitolo I, il punto « V. Italia » è modificato come segue (i nomi delle varietà di viti vengono inseriti seguendo l'ordine alfabetico):

    16. Provincia di Mantova:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Pinot grigio G, Pinot nero N e Sauvignon B.

    17. Provincia di Milano:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono soppresse le varietà Ancellotta N, Freisa N e Malvasia istriana B;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Ancellotta N, Freisa N, Pinot bianco B, Pinot grigio G e Pinot nero N.

    22. Provincia di Trento:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Chardonnay B;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Chardonnay B ( * * ).

    26. Provincia di Treviso:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Franconia N e Tocai rosso N.

    34. Provincia di Bologna:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate:

    - è aggiunta la varietà Pinot grigio G;

    - è soppressa la sigla ( * ) che figura dopo le varietà Mostosa B e Terrano N.

    36. Provincia di Forlì:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Mostosa B e Terrano N;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate sono soppresse le varietà Mostosa B ( * ) e Terrano N ( * ).

    40. Provincia di Ravenna:

    - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Mostosa B e Terrano N;

    - alla classe delle varietà di viti autorizzate sono soppresse le varietà Mostosa B ( * * ) e Terrano N ( * * ) ed è soppressa la sigla ( * * ) figurante dopo la varietà Ancellotta N.

    44. Provincia di Grosseto:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Pinot bianco B e Sauvignon B.

    67. Provincia di Chieti:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Moscato bianco B.

    68. Provincia dell'Aquila:

    alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Moscato bianco B.

    IV. Al titolo II, il punto « III. Francia », numero 1, è modificato come segue (i nomi delle varietà di viti vengono inseriti seguendo l'ordine alfabetico):

    a) alla classe delle varietà raccomandate sono soppresse le varietà:

    Clairette (tutte le varietà), Jaoumet B, Madeleines (tutte le varietà), Mireille B, Muscat d'Alexandrie B, OEillade N, Olivette B, Perlette B, Sultanine B e Valensi N;

    b) alla classe delle varietà autorizzate sono aggiunte le varietà:

    Clairette (tutte le varietà), Jaoumet B, Madeleines (tutte le varietà), Mireille B, Muscat d'Alexandrie B, OEillade N, Olivette B, Perlette B, Sultanine B e Valensi N.

    V. Al titolo IV, lettera B, il punto « III. Francia » è modificato come segue: è aggiunta la varietà Gravesac.

    ( * * * * )Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1o settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

    ( * * * * * * ) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1o settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

    ( * * * * )Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1o settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

    ( * * * * * )Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1o settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

    ( * * * * * * ) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1o settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

    ( * * * * * )Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1o settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

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