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Document 31987L0252

Direttiva 87/252/CEE della Commissione del 7 aprile 1987 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba

GU L 117 del 5.5.1987, p. 22–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2002; abrog. impl. da 32000L0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/252/oj

31987L0252

Direttiva 87/252/CEE della Commissione del 7 aprile 1987 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 05/05/1987 pag. 0022 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0222
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0222


*****

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1987

che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 84/538/CEE per il ravvvinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba

(87/252/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 84/538/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, in base alle esperienze acquisite e allo stato della tecnologia, è necessario adeguare le prescrizioni degli allegati I, II e III della direttiva 84/538/CEE in modo da tenere conto dei progressi più recenti;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva relativa alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e delle attrezzature per cantieri, il quale è competente in materia di adeguamento degli allegati alla direttiva 84/538/CEE;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 84/538/CEE sono modificati conformemente agli allegati I, II e III della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1988 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1987.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 171.

ALLEGATO I

MODIFICHE DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 84/538/CEE

6.1. Oggetto della misurazione

6.1.2. Al punto 6.1.2 la prima frase del primo capoverso è sostituita dal seguente testo:

« Il dispositivo di taglio deve essere regolato ad un'altezza di 3 cm. Se per motivi tecnici ciò non è possibile il dispositivo di taglio deve essere regolato ad un'altezza prossima quanto più possibile a 3 cm ».

6.2. Funzionamento della sorgente sonora durante la misurazione

Al punto 6.2 il terzo capoverso è sostituito dal seguente testo:

« Se il dispositivo di taglio non può essere reso indipendente dalle ruote motrici del tosaerba, questo viene provato previo collocamento su un supporto o in fase di movimento, manovrato da un operatore nelle seguenti condizioni: »

Al punto 6.2 b) la seconda frase è sostituita dal seguente testo:

« Qualora il tosaerba sia alimentato da un gruppo elettrogeno o sia collegato alla rete elettrica, la frequenza della corrente di alimentazione deve essere stabilizzata a ± 1 Hz per i motori a induzione mentre la tensione dovrà essere pari a ± 1,0 % della tensione nominale per i motori a collettore. La frequenza o la tensione sono specificate dal fabbricante del motore.

La tensione d'alimentazione è misurata alla spina nel caso di un cavo non staccabile o al connettore nel caso di un cavo staccabile. La forma d'onda della corrente fornita da un generatore deve essere simile a quella della corrente fornita dalla rete ».

Dopo il paragrafo b) è aggiunto un nuovo paragrafo così formulato:

« c) tosaerba tenuti in mano o sospesi:

debbono essere tenuti o appoggiati in modo da trovarsi nella loro normale posizione di lavoro. I sostegni debbono essere tali da non influire sui risultati della misurazione ».

6.3. Luogo delle misurazioni

Il punto 6.3 è sostituito dai seguenti punti 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 e 6.3.4:

« 6.3.1. « Disposizioni di carattere generale

Il luogo delle misurazioni deve presentare le caratteristiche di cui ai punti 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4.

In caso di controversia, le misurazioni dovranno essere effettuate in un luogo conforme al punto 6.3.2.

6.3.2. Misurazioni all'aperto su pavimentazione artificiale

Il luogo delle misurazioni deve essere piano e orizzontale. Tutta l'area, compresa la zona in cui cade la proiezione verticale dei microfoni, deve essere di cemento o di asfalto non poroso ricoperto da una pavimentazione artificiale conforme alle prescrizioni dell'allegato A alla presente direttiva e il suo centro dovrà coincidere con il centro geometrico dell'emisfero di cui al punto 6.4. Gli angoli sono orientati verso le proiezioni verticali dei punti di misurazione 2, 4, 6 e 8.

Se le ruote del tosaerba provocano una compressione della pavimentazione artificiale di più di 1 cm devono essere collocate su supporti in modo da trovarsi allo stesso livello della pavimentazione artificiale prima della compressione. I supporti debbono essere sistemati in modo tale da non influire sui risultati della misurazione.

6.3.3. Misurazione all'aperto su prato

Il luogo delle misurazioni deve essere piano e orizzontale. Tutta l'area, comprese le proiezioni verticali dei punti di collocazione dei microfoni, deve essere costituita da un tappeto erboso non bagnato. 6.3.4. Misurazioni in ambiente chiuso su pavimentazione artificiale

Il campo acustico in ambiente chiuso deve corrispondere alle condizioni di campo libero e il valore della costante C va determinato conformemente al punto 8.6.2. Il pavimento deve essere piano e orizzontale.

Tutta l'area, incluse le proiezioni verticali dei previsti punti di posizionamento dei microfoni, deve avere le stesse caratteristiche acustiche del cemento o asfalto non poroso e deve essere ricoperto da una pavimentazione artificiale, conformemente alle prescrizioni dell'allegato A della presente direttiva, il cui centro dovrà coincidere con il centro geometrico dell'emisfero di cui al punto 6.4. Gli angoli della pavimentazione sono orientati verso le proiezioni verticali dei punti di misura 2, 4, 6 e 8.

Nell'ipotesi che la pressione esercitata dalle ruote del tosaerba possa comprimere la pavimentazione artificiale di più di 1 cm occorre disporre le ruote su un supporto, affinché si trovino al livello della pavimentazione artificiale prima della compressione. I supporti devono essere sistemati in modo tale da non influire sui risultati della misurazione. »

ALLEGATO A

PAVIMENTAZIONE ARTIFICIALE

1. DIMENSIONI E MATERIALI

1.1. Dimensioni

La pavimentazione artificiale deve misurare 360 × 360 cm.

1.2. Materiali

La pavimentazione artificiale deve essere costituita da un rivestimento di materiale assorbente i cui coefficienti di assorbimento a, misurati con formemente alla norma ISO 354, prima edizione, 1985-02-01, siano compresi entro i valori indicati nella tabella che segue:

1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Frequenza in Hz // 125 // 250 // 500 // 1 000 // 2 000 // 4 000 // // // // // // // // a minimo // 0,00 // 0,20 // 0,40 // 0,60 // 0,70 // 0,80 // // // // // // // // a massimo // 0,20 // 0,40 // 0,60 // 0,80 // 0,90 // 1,00 // // // // // // //

Nota: Nell'allegato B viene dato un esempio di materiale e di costruzione che dovrebbe soddisfare ai requisiti suddetti.

ALLEGATO B

ESEMPIO DI MATERIALI E DI COSTRUZIONE

Fibra minerale dello spessore di 20 mm, con una resistenza all'aria di 11 kNs/m4 e una densità di 25 kg/m3.

Per ragioni di praticità, la pavimentazione artificiale può essere costituita da diverse sezioni congiunte.

I bordi dei pannelli di agglomerato debbono essere resi non assorbenti e protetti dall'umidità. A tale scopo si può applicare una mano di vernice plastica.

I lati esterni debbono essere rivestiti di profilati a U in alluminio delle dimensioni di 3 × 20 mm.

In generale queste sezioni congiunte possono essere di due tipi:

A) sezioni che non sopportano carichi;

B) sezioni che possono sopportare il carico del tosaerba e del personale.

Sulle sezioni di cui al punto B) vengono montati come distanziatori profilati a T in alluminio delle dimensioni di 3 × 20 mm (figura 1).

I pannelli così allestiti vengono rivestiti con il materiale assorbente tagliato su misura.

Le sezioni di cui al punto A) vengono coperte da una rete metallica dello spessore di 0,8 mm, con maglie di 10 mm di lato (rete leggera da uccelliera).

Le sezioni di cui al punto B) sono ricoperte da una griglia d'acciaio ondulato con fili del diametro di 3,1, e maglie di 30 mm di lato.

Le griglie di protezione sono fissate ai profilati a U in alluminio.

DISPOSIZIONE DEI PANNELLI DI PROVA

STRUTTURA

Tipo A

Rete da uccelliera

larghezza delle maglie: 10 mm

spessore del filo: 0,8 mm

Profilato a U in alluminio, 3 mm × 20 mm

Feltro di fibra minerale

Pannello d'agglomerazione rivestito in plastica

Tipo B

Griglia

larghezza delle maglie: 30 mm

spessore del filo: 3,1 mm

filo d'acciaio ondulato

Profilato a T in alluminio, 3 mm × 20 mm

Feltro di fibra minerale

Pannello d'agglomerazione rivestito in plastica

Figura 1

ALLEGATO II

MODIFICHE DELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 84/538/CEE

Il punto 4 del modello di certificato deve essere così riformulato:

« 4. Identificazione della serie . . . »

Al punto 4 è aggiunto il seguente nuovo punto 5:

« 5. Motore:

- fabbricante . . . . . .

- tipo . . . . . .

- velocità di rotazione durante la prova in . . . . . . giri al minuto ».

ALLEGATO III

MODIFICA DELL'ALLEGATO III DELLA DIRETTIVA 84/538/CEE

Il modello di indicazione del livello di potenza acustica è sostituito dal seguente modello.

Tutte le dimensioni date possono essere moltiplicate, ad esempio per 1/2, 1/3, 2, 3, 4, ecc., purché siano rispettate le specificazioni definite dall'articolo 4.

Per tutte le dimensioni di cui sopra è concessa una tolleranza del 20 %.

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