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Document 31987D0593

    87/593/CEE: Decisione del Consiglio del 30 novembre 1987 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato E.5 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali

    GU L 362 del 22.12.1987, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/11/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/593/oj

    31987D0593

    87/593/CEE: Decisione del Consiglio del 30 novembre 1987 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato E.5 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali

    Gazzetta ufficiale n. L 362 del 22/12/1987 pag. 0001 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 13 pag. 0095
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 13 pag. 0095


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1987 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato E.5 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (87/593/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 et 235,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    considerando che, conformemente alla decisione 75/199/CEE(2), la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali ;

    considerando che l'accettazione degli allegati alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali contribuisce in modo efficace a sviluppare e facilitare gli scambi internazionali di merci ;

    considerando che l'allegato E.5, relativo all'ammissione temporanea con riesportazione delle merci tal quali, può essere accettata dalla Comunità ;

    considerando che è tuttavia opportuno corredare tale accettazione di talune riserve per tener conto delle esigenze proprie dell'unione doganale e dello stato attuale dell'armonizzazione in materia di legislazione doganale,

    DECIDE :

    Articolo 1

    L'allegato E.5 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, relativo all'ammissione temporanea con riesportazione delle merci tal quali, è accettato a nome della Comunità, con una riserva di ordine generale e con altre riserve relativamente alle norme 14 e 23 e delle prassi raccomandate 33, 37 e 38.

    Il testo dell'allegato corredato delle riserve è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del consiglio di cooperazione doganale l'accettazione, da parte della Comunità dell'allegato di cui all'articolo 1, con le riserve di cui allo stesso articolo.

    Per il ConsiglioIl PresidenteN. WILHJELM

    (1)GU n. C 318 del 30. 11. 1987.

    (2)GU n. L 100 del 21. 4. 1975, pag. 1.

    ALLEGATO ALLEGATO E.5 ALLEGATO RELATIVO ALL'AMMISSIONE TEMPORANEA CON RIESPORTAZIONE DELLE MERCI TAL QUALI

    INTRODUZIONE Molteplici considerazioni di ordine economico, sociale o culturale possono incitare gli Stati ad agevolare le importazioni temporanee di merci.

    Inoltre, quando le merci devono rimanere soltanto temporaneamente nel territorio doganale di uno Stato, il pagamento definitivo dei dazi e delle tasse loro applicabili all'importazione non sembra giustificato nella maggior parte dei casi, dato che tale prassi condurrebbe, fra l'altro, a sottoporre una stessa merce al pagamento di dazi e tasse all'importazione tante volte quante essa fosse importata, temporaneamente, in diversi paesi.

    Per tali motivi, la legislazione nazionale della maggior parte degli Stati contiene disposizioni che prevedono la sospensione dei dazi e delle tasse all'importazione per talune categorie di merci importate temporaneamente.

    Il regime doganale che prevede la sospensione dei dazi e delle tasse all'importazione di merci importate per uno scopo determinato e destinate ad essere riesportate tal quali è quello dell'ammissione temporanea.

    L'ammissione temporanea implica, come regola generale, la sospensione totale dei dazi e delle tasse all'importazione. Tuttavia, tale sospensione può essere soltanto parziale in taluni casi specifici, soprattutto quando le merci sono impiegate per scopi quali la produzione, l'esecuzione di lavori o i trasporti nel traffico interno.

    Il presente allegato non si applica agli oggetti importati temporaneamente dai viaggiatori e destinati al loro uso privato, né ai mezzi di trasporto per uso privato.

    DEFINIZIONI Per l'applicazione del presente allegato, s'intende per :

    a)« ammissione temporanea » : il regime doganale che consente di ricevere in un territorio doganale, con sospensione dei dazi e delle tasse all'importazione, talune merci importate per uno scopo determinato e destinate ad essere riesportate, entro un dato termine, senza aver subito modifiche, ad eccezione del normale deprezzamento delle merci derivante dall'uso cui sono adibite ;

    b)« dazi e tasse all'importazione » : i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, canoni o altre imposte che vengono riscosse all'importazione o nel momento stesso in cui le merci vengono importate, eccettuati i canoni e le imposte il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati ;

    c)« controllo doganale » : l'insieme delle misure prese per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare ;

    d)« garanzia » : ciò che assicura, conformemente a quanto stabilito dalla dogana, l'adempimento di un obbligo nei confronti di quest'ultima. La garanzia si dice « globale », quando assicura l'adempimento degli obblighi derivanti da più operazioni ;

    e)« persona » : sia una persona fisica sia una persona giuridica, sempreché il contesto non disponga altrimenti.

    PRINCIPIO 1.Norma L'ammissione temporanea è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato.

    CAMPO D'APPLICAZIONE 2.Norma La legislazione nazionale enumera i casi in cui può essere concessa l'ammissione temporanea e stabilisce le condizioni da osservare per beneficiare di tale regime.

    3.Norma Le merci in ammissione temporanea godono della sospensione totale dei dazi e delle tasse all'importazione. Tuttavia, la sospensione dei dazi e delle tasse all'importazione può essere soltanto parziale nei casi previsti dalla prassi raccomandata 38.

    4.Norma L'ammissione temporanea non è riservata alle merci importate direttamente dall'estero, ma è autorizzata anche per le merci che formano oggetto di transito doganale o che escono da un deposito doganale, da un porto franco o da una zona franca.

    5.Prassi raccomandata L'ammissione temporanea dovrebbe essere concessa senza tener conto del paese di origine, di provenienza o di destinazione delle merci.

    REGIME DELL'AMMISSIONE TEMPORANEA a)Formalità da espletare prima di vincolare le merci al regime dell'ammissione temporanea 6.Norma La legislazione nazionale enumera i casi in cui l'ammissione temporanea è subordinata ad autorizzazione preventiva e designa le autorità abilitate a rilasciare tale autorizzazione.

    7.Prassi raccomandata Il numero dei casi nei quali l'ammissione temporanea è subordinata ad autorizzazione preventiva dovrebbe essere limitato il più possibile.

    b)Dichiarazione di ammissione temporanea 8.Norma La legislazione nazionale determina le condizioni in cui le merci che sono destinate ad essere vincolate al regime dell'ammissione temporanea dovono essere presentate all'ufficio doganale competente e formare oggetto di una dichiarazione delle merci.

    9.Prassi raccomandata I formulari nazionali utilizzati per vincolare le merci al regime dell'ammissione temporanea dovrebbero essere armonizzati con quelli utilizzati per la dichiarazione per l'immissione al consumo delle merci.

    c)Garanzia 10.Norma Le forme della garanzia da costituire all'atto dell'ammissione temporanea sono stabilite dalla legislazione nazionale, oppure, conformemente a quest'ultima, dalle autorità doganali.

    11.Prassi raccomandata Il dichiarante dovrebbe poter scegliere liberamente fra le forme di garanzia ammesse.

    12.Norma Le autorità doganali stabiliscono, conformemente alla legislazione nazionale, l'importo della garanzia da fornire per l'ammissione temporanea.

    13.Prassi raccomandata L'importo della garanzia da costituire per vincolare le merci al regime dell'ammissione temporanea non dovrebbe superare l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione di cui è sospesa la riscossione.

    Nota Tale prassi raccomandata non pregiudica la possibilità di calcolare l'importo della garanzia in base ad un'aliquota unica quando le merci sono classificate in numerose voci doganali.

    14.Norma Le persone che effettuano abitualmente operazioni di ammissione temporanea presso un singolo ufficio oppure presso diversi uffici di uno stesso territorio doganale devono essere autorizzate a costituire una garanzia globale.

    15.Prassi raccomandata Le autorità doganali dovrebbero rinunciare ad esigere la garanzia nei casi in cui esse ammettono che la riscossione delle somme eventualmente esigibili può essere garantita con altri mezzi.

    d)Carnets ATA 16.Prassi raccomandata Le parti contraenti dovrebbero esaminare attentamente la possibilità di aderire alla convenzione doganale sul Carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci stipulata a Bruxelles il 6 dicembre 1961 e, di conseguenza, di accettare i Carnets ATA, invece dei documenti doganali nazionali e come garanzia dei dazi e delle tasse all'importazione per le merci che beneficiano del regime dell'ammissione temporanea in sospensione totale dei dazi e tasse all'importazione.

    e)Verifica delle merci 17.Prassi raccomandata A richiesta dell'importatore, e per motivi giudicati validi, le autorità doganali dovrebbero, per quanto possibile, consentire che le merci da vincolare al regime dell'ammissione temporanea siano verificate nei locali dell'interessato, addebitandone le spese all'importatore.

    f)Misure d'identificazione 18.Prassi raccomandata Per l'identificazione delle merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea, le autorità doganali dovrebbero ricorrere all'apposizione di contrassegni doganali (sigilli, bolli, marchi perforati, ecc.) soltanto se l'identificazione non può essere facilmente assicurata da sigilli stranieri, contrassegni, numeri ed altre indicazioni figuranti in modo permanente sulle merci o attraverso la descrizione delle merci, oppure mediante prelevamento di campioni.

    SOGGIORNO DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE 19.Norma Il termine dell'ammissione temporanea è stabilito per ciascuna categoria di casi, secondo la durata necessaria all'ammissione temporanea e, se necessario, fino ad un termine massimo previsto dalla legislazione nazionale.

    20. Prassi raccomandata A richiesta dell'interessato, e per motivi giudicati validi, le autorità doganali dovrebbero prorogare il termine inizialmente previsto.

    FINE DELL'AMMISSIONE TEMPORANEA 21.Norma La legislazione nazionale determina le condizioni in cui le merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea devono essere presentate all'ufficio doganale competente e formare oggetto di una dichiarazione delle merci.

    a)Riesportazione 22.Norma Le merci in regime di ammissione temporanea devono poter essere riesportate in una o più spedizioni.

    23.Norma L'appuramento dell'ammissione temporanea deve poter essere ottenuto mediante immissione delle merci nei porti franchi o nelle zone franche.

    24.Norma Le merci in ammissione temporanea devono poter essere riesportate da un ufficio doganale diverso da quello d'importazione.

    25.Prassi raccomandata A richiesta dell'esportatore e per motivi giudicati validi, le autorità doganali dovrebbero, per quanto possibile, consentire che le merci da riesportare siano verificate nei locali dell'interessato, addebitandone le spese all'esportatore.

    b)Altri casi di appuramento 26.Norma L'appuramento dell'ammissione temporanea deve poter essere ottenuto mediante immissione al consumo delle merci, purché siano soddisfatte le condizioni e le formalità applicabili in tal caso.

    27.Norma La legislazione nazionale stabilisce il momento da prendere in considerazione per determinare il valore e la quantità delle merci dichiarate per l'immissione al consumo nonché le aliquote dei dazi e delle tasse all'importazione loro applicabili.

    28.Prassi raccomandata L'appuramento dell'ammissione temporanea dovrebbe poter essere ottenuto con l'immissione delle merci in deposito doganale, ai fini della loro successiva esportazione o di qualsiasi altra destinazione ammessa.

    29.Prassi raccomandata L'appuramento dell'ammissione temporanea dovrebbe poter essere ottenuto con l'ammissione delle merci al regime del transito doganale, ai fini della loro successiva esportazione.

    30.Norma L'appuramento dell'ammissione temporanea deve poter essere ottenuto qualora, a richiesta dell'interessato e secondo la decisione delle autorità doganali, le merci siano abbandonate a favore del tesoro pubblico o distrutte, oppure trattate in modo da togliere loro ogni valore commerciale, sotto il controllo doganale. Tale abbandono o distruzione non deve comportare alcuna spesa per il tesoro pubblico.

    Gli scarti e residui eventualmente derivanti dalla distruzione sono soggetti, in caso di immissione al consumo, ai dazi ed alle tasse all'importazione applicabili a tali scarti o residui qualora fossero importati tal quali.

    31.Norma Le merci in regime di ammissione temporanea distrutte o irrimediabilmente perdute in seguito ad incidente o per causa di forza maggiore non sono soggette ai dazi ed alle tasse all'importazione, purché tale distruzione o perdita sia debitamente accertata con piena soddisfazione delle autorità doganali.

    Gli scarti e residui eventualmente derivanti dalla distruzione sono soggetti, in caso di immissione al consumo, ai dazi ed alle tasse all'importazione loro applicabili se fossero importati tal quali.

    Nota In caso di sospensione parziale dei dazi e delle tasse all'importazione, si applicano le norme 30 e 31, purché sia pagata la parte di dazi e tasse all'importazione che era esigibile al momento dell'abbandono, della distruzione o della perdita delle merci.

    SCARICO DELLA GARANZIA 32.Norma Lo scarico della garanzia eventualmente fornita è concesso al più presto dopo l'appuramento totale del'ammissione temporanea.

    33.Prassi raccomandata Se la garanzia è stata costituita sotto forma di un deposito in denaro, il rimborso della stessa dovrebbe poter essere effettuato dell'ufficio di esportazione, anche se è diverso da quello d'importazione.

    INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE TEMPORANEA 34.Norma Le autorità doganali fanno in modo che qualsiasi persona interessata possa procurarsi senza difficoltà tutte le informazioni utili in merito all'ammissione temporanea.

    CASI D'APPLICAZIONE a)Ammissione temporanea in sospensione totale dei dazi e tasse all'importazione 35.Prassi raccomandata L'ammissione temporanea deve essere accordata alle merci sottoelencate :

    1)« Imballaggi », ai sensi dell'articolo 2 della convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea degli imballaggi (Bruxelles, 6 ottobre 1960).

    2)« Merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, una fiera, un congresso o manifestazione analoga », ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione doganale relativa alle agevolazioni concesse per l'importazione di merci destinate ad essere presentate o utilizzate in un'esposizione, una fiera, un congresso o manifestazione analoga (Bruxelles, 8 giugno 1961).

    3)« Materiali professionali », ai sensi degli allegati da A a C della convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea di materiali professionali (Bruxelles, 8 giugno 1961).

    4)« Materiali per il conforto dei marittimi », ai sensi dell'articolo 1, paragrafo a) della convenzione doganale relativa ai materiali per il conforto dei marittimi (Bruxelles, 1o dicembre 1964).

    5)« Materiali scientifici », ai sensi dell'articolo 1, paragrafo a) della convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea di materiali scientifici (Bruxelles, 11 giugno 1968).

    6)« Materiale pedagogico », ai sensi dell'articolo 1, paragrafo a) della convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea di materiale pedagogico (Bruxelles, 8 giugno 1970).

    7)« Campioni » e « Film pubblicitari », ai sensi degli articoli III e V della convenzione internazionale per agevolare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario (Ginevra, 7 novembre 1952).

    8)« Materiale di propaganda turistica », ai sensi dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo alla convenzione sulle agevolazioni doganali a favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica (New York, 4 giugno 1954).

    9)« Container », ai sensi dell'articolo 1, paragrafo c), della convenzione doganale relativa ai container (Ginevra, 2 dicembre 1972).

    10)« Palette », ai sensi dell'articolo 1 della convenzione europea relativa al regime doganale delle palette impiegate nei trasporti internazionali (Ginevra,

    9 dicembre 1960).

    11)«Veicoli stradali commerciali » ai sensi dell'arti- colo 1 della convenzione doganale relativa all'importazione dei veicoli stradali commerciali (Ginevra,

    18 maggio 1956).

    Le parti contraenti sono invitate ad esaminare la possibilità di aderire agli strumenti internazionali sopra citati.

    36.Prassi raccomandata Le autorità doganali dovrebbero rinunciare ad esigere una dichiarazione scritta ed una garanzia nei casi di ammissione temporanea previsti dai paragrafi 1, 9, 10 ed 11 della prassi raccomandata 35.

    37.Prassi raccomandata L'ammissione temporanea dovrebbe essere accordata alle merci qui di seguito elencate, a meno che tali merci non siano ammesse in franchigia definitiva in virtù delle disposizione nazionali di legge :

    1)Effetti mobili usati appartenenti ad una persona che si stabilisce temporaneamente nel paese di importazione.

    2)Oggetti (compresi gli autoveicoli) che, per la loro stessa natura, possono servire unicamente a pubblicizzare un determinato articolo o a fare propaganda per uno scopo determinato.

    3)Supporti d'informazione destinati ad essere utilizzati nel trattamento automatico dei dati.

    4)Disegni, progetti e modelli che devono servire per la fabbricazione di merci.

    5)Matrici, cliché, e materiale di riproduzione della fattispecie, spediti a titolo di prestito o in affitto, che debbono servire per la stampa di incisioni, immagini e simili in periodici o libri.

    6)Matrici, cliché, stampi e oggetti analoghi, inviati a titoli di prestito o in affitto, che debbono servire per la fabbricazione di oggetti che saranno consegnati all'estero.

    7)Strumenti, apparecchi e macchine destinati ad essere sottoposti a prove o controlli.

    8)Strumenti, apparecchi e macchine che, in attesa della consegna o della riparazione di merci analoghe, sono messi gratuitamente a disposizione di un cliente su intervento della ditta fornitrice o riparatrice, a seconda del caso.

    9)Costumi ed accessori di scena inviati a titolo di prestito o in affitto a filodrammatiche o teatri.

    10)Merci che debbono subire un cambiamento d'imballaggio prima di essere consegnate all'estero.

    11)Merci quali indumenti, gioielli, tappeti e articoli di gioielleria, che sono inviati per un'eventuale vendita a persone che non commerciano in merci del genere.

    12)Animali, articoli sportivi e altri oggetti appartenenti ad una persona stabilita all'estero e destinati ad esser da questa utilizzati in occasione di gare o dimostrazioni sportive.

    13)Oggetti d'arte, pezzi da collezione e di antiquariato, destinati a figurare in esposizioni, comprese quelle organizzate dagli artisti stessi.

    14)Libri che sono spediti a titolo di prestito a persone stabilite nel paese di importazione.

    15)Fotografie, diapositive e film destinati a figurare in un'esposizione o in un concorso per fotografi o cineasti.

    16)Animali da tiro e materiale destinato allo sfruttamento di terre limitrofe da parte di persone stabilite all'estero.

    17)Animali che vengono in pastura sulle terre limitrofe sfruttate da persone stabilite all'estero.

    18)Cavalli e altri animali che sono importati per la ferratura o per la pesatura, ovvero per essere curati o per altri fini veterinari.

    19)Materiale specializzato che viene trasportato per via marittima e utilizzato a terra, nei porti di scalo, per il carico, lo scarico o la movimentazione del carico.

    b)Ammissione temporanea in sospensione parziale dei dazi e tasse all'importazione 38.Prassi raccomandata Le merci diverse da quelle contemplate nelle prassi raccomandate 35 et 37 e che sono destinate ad essere temporaneamente utilizzate a fini quali la produzione, l'esecuzione di lavori o i trasporti in traffico interno, dovrebbero usufruire dell'ammissione temporanea in sospensione parziale dei dazi e delle tasse all'importazione.

    Nota Per calcolare l'importo delle tasse eventualmente applicabili a siffatte merci, le disposizione nazionali di legge possono prevedere che sarà tenuto conto della durata del soggiorno delle merci nel territorio doganale o del deprezzamento risultante dall'utilizzazione delle merci stesse o infine del prezzo pagato per il loro affitto.

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