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Document 31987D0467

    87/467/CEE: Decisione della Commissione del 31 luglio 1987 relativa all'istituzione di un comitato paritetico per i trasporti marittimi

    GU L 253 del 4.9.1987, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1999; abrogato da 398D0500

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/467/oj

    31987D0467

    87/467/CEE: Decisione della Commissione del 31 luglio 1987 relativa all'istituzione di un comitato paritetico per i trasporti marittimi

    Gazzetta ufficiale n. L 253 del 04/09/1987 pag. 0020 - 0022
    edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0154
    edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0154


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 31 luglio 1987

    relativa all'istituzione di un comitato paritetico per i trasporti marittimi

    (87/467/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118;

    considerando che i capi di Stato e di governo hanno affermato, nella dichiarazione del 21 ottobre 1972, che lo scopo principale dell'espansione economica deve essere la riduzione delle disuguaglianze nelle condizioni di vita e che tale scopo deve esprimersi nel miglioramento della qualità della vita e nell'aumento del tenore di vita;

    considerando che, a tale riguardo, essi ritengono indispensabile intensificare la partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori alle decisioni economiche e sociali della Comunità;

    considerando che, nel contesto delle azioni prioritarie previste dal « programma d'azione sociale » della Comunità, la Commissione raccomanda di promuovere il dialogo e la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori a livello comunitario; che il Consiglio, nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma d'azione sociale (1), cita, fra i principali provvedimenti da prendere, quelli intesi ad aumentare la partecipazione degli imprenditori e dei lavoratori alle decisioni economiche e sociali della Comunità;

    considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 13 giugno 1972 (2), afferma che la partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori all'elaborazione della politica sociale della Comunità debba essere compiuta nella prima fase dell'Unione economica e monetaria;

    considerando che il Comitato economico e sociale, nel parere formulato il 24 novembre 1971, ha espresso analoga opinione;

    considerando che il Consiglio, nelle conclusioni del 22 giugno 1984 in merito ad un programma d'azione sociale comunitaria a medio termine (3), ha posto in rilievo la necessità di rafforzare il dialogo sociale europeo e di rivederne le modalità, per consentire alle parti sociali di partecipare più efficacemente alle decisioni economiche e sociali della Comunità;

    considerando che la situazione dei vari Stati membri dimostra chiaramente la necessità che le parti sociali del settore dei trasporti marittimi partecipino attivamente al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; che un comitato paritetico collegato alla Commissione è lo strumento più adeguato per garantire tale partecipazione, dando vita ad un foro comunitario rappresentativo degli interessi socioeconomici del settore;

    considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio relativa ai trasporti marittimi (4), stabilisce una serie di obiettivi socioeconomici che richiedono di essere discussi in un foro per il dialogo fra le parti sociali,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È istituito presso la Commissione un comitato paritetico per i trasporti marittimi, in appresso denominato « comitato ».

    Articolo 2

    Il comitato assisterà la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione della politica comunitaria mirante a:

    - migliorare ed armonizzare le condizioni di vita e di lavoro nei trasporti marittimi, nel contesto degli articoli pertinenti del trattato di Roma,

    - migliorare la situazione economica e concorrenziale dei trasporti marittimi della Comunità.

    Articolo 3

    1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'articolo 2, il comitato:

    a) esprime pareri e presenta relazioni alla Commissione, a richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa;

    b) per quanto riguarda le questioni di competenza delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori elencate nell'articolo 4, paragrafo 3:

    - promuove il dialogo e la collaborazione fra tali associazioni,

    - prende disposizioni affinché siano svolti studi,

    - partecipa alle discussioni ed ai seminari.

    2. Il comitato provvede ad informare tutte le parti interessate in merito alle proprie attività.

    3. Quando chiede un parere o una relazione al comitato, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la Commissione può fissare un termine per la presentazione del parere o della relazione.

    Articolo 4

    1. Il comitato è composto di quarantadue membri.

    2. I seggi sono così ripartiti:

    a) ventuno ai rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro,

    b) ventuno ai rappresentanti delle organizzazioni di marittimi.

    3. I membri del comitato saranno designati dalla Commissione come segue:

    a) trentasei su proposta delle seguenti associazioni di armatori e personale navigante dei trasporti marittimi:

    - Comitato delle associazioni di armatori delle Comunità europee (CAACE): diciotto membri,

    - Comitato dei sindacati dei lavoratori nel settore dei trasporti delle Comunità europee (CSTCE): diciotto membri.

    b) sei, direttamente dalla Commissione, previa consultazione degli organismi citati al precedente punto 3, lettera a) fra gli appartenenti alle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ove occorra, questi sei membri direttamente designati dalla Commissione possono provenire da organismi diversi da quelli citati al punto 3, lettera a).

    Articolo 5

    1. Ciascun membro del comitato può designare un supplente, secondo criteri identici a quelli stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 3.

    2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, il supplente può assistere alle riunioni del comitato o di un gruppo di lavoro previsto dall'articolo 9 o partecipare ai lavori, soltanto qualora il membro effettivo non possa intervenire.

    Articolo 6

    1. I membri del comitato ed i loro supplenti rimangono in carica per un periodo di quattro anni; il mandato può essere rinnovato.

    2. I membri ed i supplenti giunti al termine del mandato possono rimanere in carica finché siano sostituiti o sia rinnovato il loro mandato.

    3. Il mandato di un membro o di un supplente può cessare prima del termine di quattro anni, in seguito a dimissioni o a decesso, oppure qualora l'associazione che ha designato il membro o il sostituto ne chieda la sostituzione. Il posto divenuto vacante sarà attribuito, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3 ad una persona che rimarrà in carica per il rimanente periodo del madato.

    4. Le attività prestate non sono remunerate.

    Articolo 7

    1. Il comitato, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, elegge fra i propri membri un presidente ed un vicepresidente che rimangono in carica per un periodo di due anni. Il presidente ed il vicepresidente sono scelti alternativamente nei due gruppi di associazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

    2. a) Il presidente o il vicepresidente il cui mandato è scaduto può rimanere in carica fino a che non sia stato sostituito.

    b) In caso di cessazione dell'incarico prima della scadenza del mandato, il presidente o il vicepresidente è sostituito per il periodo rimanente da una persona designata secondo la procedura descritta nel paragrafo 1, su proposta del gruppo al quale appartiene la sua associazione.

    Articolo 8

    Il comitato si dota di un ufficio di presidenza composto dal presidente e dal vicepresidente assistiti da altri due rappresentanti di ognuno dei due gruppi di associazioni elencate nell'articolo 4, paragrafo 3 per programmare e coordinare le attività. L'ufficio di presidenza può invitare alle riunioni i relatori dei gruppi di lavoro previsti dall'articolo 9. Articolo 9

    Il comitato può:

    a) istituire gruppi di lavoro ad hoc o permanenti per facilitare le proprie attività. Esso può autorizzare un membro a delegare in sua vece in un gruppo di lavoro un altro rappresentante della propria associazione, da designare; tale delegato esercita, nelle riunioni del gruppo di lavoro, gli stessi diritti del membro che sostituisce;

    b) chiedere alla Commissione di nominare gli esperti che lo assistano in compiti specifici. Ciascun gruppo di membri specificato nell'articolo 4, paragrafo 3 può chiedere che partecipi alle riunioni del comitato, in veste di esperto, qualsiasi persona specializzata nei problemi specifici all'ordine del giorno. Tale esperto sarà presente soltanto alla discussione del punto specifico per il quale è richiesta la sua presenza.

    Articolo 10

    Il comitato è convocato dal proprio segretariato, a richiesta della Commissione, previa consultazione del presidente e del vicepresidente, o con l'assenso dell'ufficio di presidenza. L'ordine del giorno della riunione è fissato con il consenso unanime dell'ufficio di presidenza. Le riunioni della presidenza sono convocate dal segretariato, previa consultazione del presidente e del vicepresidente.

    Articolo 11

    1. I pareri del comitato sono validi soltanto se sono presenti due terzi dei membri.

    2. Il comitato presenta i pareri o le relazioni alla Commissione. Se un'opinione o una relazione non riscuote il consenso unanime, il comitato riferirà alla Commissione le opinioni dissenzienti.

    Articolo 12

    1. La Commissione provvede al segretariato del comitato, della presidenza e gruppi di lavoro.

    2. La Commissione garantisce che i funzionari di grado adeguato dei servizi interesati partecipino a tutte le riunioni del comitato, della presidenza e dei gruppi di lavoro.

    3. Un rappresentante del segretariato di ciascuna delle associazioni elencate all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) può assistere alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.

    4. La Commissione, sentito il parere del comitato, può chiedere ad altre organizzazioni, oltre a quelle citate all'articolo 4, paragrafo 3 di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato.

    Articolo 13

    Se la Commissione ha comunicato al comitato che un parere richiesto riguarda una questione riservata, i membri del comitato sono tenuti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, a non rivelare le informazioni acquisite nelle riunioni del comitato, dei gruppi di lavoro o della presidenza.

    Articolo 14

    Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione, previa consultazione del comitato, può modificare la presente decisione.

    La presente decisione entra in vigore il 31 luglio 1987.

    Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

    Per la Commissione

    M. MARÍN

    Vicepresidente

    (1) GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

    (2) GU n. C 70 dell'1. 7. 1972, pag. 11.

    (3) GU n. C 175 del 4. 7. 1984, pag. 1.

    (4) COM(85) 90 def. del 14. 3. 1985.

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