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Dokuments 31987D0075

87/75/CEE: Decisione della Commissione del 7 gennaio 1987 relativa all'istituzione di un comitato consultivo per lo zucchero

GU L 45 del 14.2.1987., 16.–18. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/03/1998; abrogato da 31998D0235

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/75/oj

31987D0075

87/75/CEE: Decisione della Commissione del 7 gennaio 1987 relativa all'istituzione di un comitato consultivo per lo zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 14/02/1987 pag. 0016 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0152
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0152


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1987 relativa all'istituzione di un comitato consultivo per lo zucchero (87/75/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che con decisione 69/146/CEE della Com-

missione (1), modificata da ultimo dalla decisione

86/57/CEE (2), è stato istituito un comitato consultivo per lo zucchero;

considerando che in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità è necessario aumentare e ripartire il numero dei seggi; che è inoltre opportuno adattare la procedura relativa alla sostituzione dei membri;

considerando che le disposizioni relative al comitato consultivo per lo zucchero sono state più volte modificate, motivo per cui risultano difficilmente applicabili; che è quindi necessario codificarle;

considerando che alla Commissione interessa conoscere i pareri delle categorie professionali e dei consumatori sui problemi posti dal funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

considerando che tutte le categorie professionali direttamente interessate dall'attuazione di questa organizzazione comune dei mercati e i consumatori devono avere la possibilità di partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione;

considerando che le associazioni professionali interessate e le associazioni dei consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello comunitario che sono in grado di rappresentare le categorie rispettive di tutti gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo per lo zucchero, in appresso denominato «comitato».

2. Il comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche: produttori agricoli, cooperative agricole, industrie agricole ed alimentari, commercio di prodotti agricoli ed alimentari, lavoratori dei settori agricolo ed alimentare, consumatori.

(3) GU n. L 122 del 22. 5. 1969, pag. 2.

(4) GU n. L 68 dell' 11. 3. 1986, pag. 20.

Articolo 2

1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regola-

menti.

2. Il presidente del comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il comitato su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

3. Per i problemi relativi

a) ai contratti di consegna delle barbabietole,

b) al pagamento delle barbabietole e delle canne,

c) allo smaltimento della produzione di zucchero,

d) alla compensazione delle spese di magazzinaggio dello zucchero,

e) all'assegnazione delle quote, soprattutto in caso di fusione di imprese,

la Commissione può consultare alle condizioni previste dall'articolo 5 i soli rappresentanti dei coltivatori di barbabietole e di canne da zucchero e quelli dei fabbricanti di zucchero.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di 52 membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue:

- 26 ai produttori e alle cooperative agricole del settore;

- 13 alle industrie produttrici di zucchero e di isoglucosio e alle industrie utilizzatrici di zucchero, di cui:

- 7 ai fabbricanti di zucchero,

- 1 ai produttori di isoglucosio,

- 1 alle industrie di raffinazione dello zucchero,

- 4 alle industrie utilizzatrici di zucchero:

- 3 ai commercianti di zucchero e di melassa;

- 5 ai lavoratori del settore agricolo ed alimentare;

- 5 ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero; tuttavia i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del comitato consultivo dei consumatori.

Per ogni seggio, i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri del comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri del comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

In caso di dimissioni, decesso o domanda di sostituzione inoltrata dall'organismo che ha presentato la candidatura di un membro, si provvede alla sua sostituzione secondo la procedura prevista al paragrafo 1.

3. A titolo informativo la Commissione pubblica l'elenco dei membri del comitato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

1. Nell'ambito del comitato è costituito un gruppo paritetico composto di 11 rappresentanti dei coltivatori di barbabietole e di canne da zucchero e di 11 rappresentanti dei fabbricanti di zucchero nominati dalla Commissione, su proposta delle organizzazioni professionali interessate, in condizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 4.

I membri del gruppo paritetico non devono necessariamente essere membri del comitato.

2. Nel caso esclusivo che un membro del gruppo paritetico non possa assistere ad una riunione, egli può farvisi sostituire. L'organzizzazione professionale cui appartiene l'interessato propone eventualmente un supplente al presidente.

3. Il presidente del gruppo paritetico può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il gruppo su un problema di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2, sul quale non sia stato consultato. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle due categorie economiche rappresentate nel gruppo paritetico.

Articolo 6

1. Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge un presidente per tre anni.

L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. Il comitato elegge per tre anni due vicepresidenti. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione ha luogo secondo la procedura di cui al para-

grafo 1.

Con la stessa procedura, il comitato può nominare altri membri dell'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel comitato o nelle sezioni.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.

3. Il gruppo paritetico elegge fra i suoi membri, per la durata di un anno, un presidente e un vicepresidente. L'elezione ha luogo secondo la procedura di cui al para-

grafo 1.

Il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa categoria economica rappresentata. Essi sono scelti alternativamente fra le due categorie economiche rappresentate.

Articolo 7

1. Possono partecipare o assistere alle riunioni soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri dei comitato, oppure, in caso d'impedimento, i loro sostituti, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 3, 4 e 7.

2. Possono partecipare o assistere alle riunioni del gruppo paritetico soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri del gruppo stesso, o, in caso d'impedimento, i loro sostituti, il presidente del comitato, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 5 e 7.

3. Se un membro è impedito, l'organizzazione o le organizzazioni cui è attribuito un seggio possono delegare un sostituto, scelto fra i nomi contenuti in un elenco compilato di comune accordo dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni stesse. In tale elenco deve figurare al massimo la metà dei membri che rappresentano l'organizzazione o le organizzazioni di cui sopra.

Il numero dei membri indicati nell'elenco non può essere inferiore a 1 né superiore a 12.

Nell'eventualità sopra descritta, il nome del sostituto dovrà essere comunicato alla segreteria del comitato almeno sette giorni prima della riunione.

4. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi nel comitato, il presidente di quest'ultimo può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del comitato stesso.

In caso di impedimento, il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui desi-

gnata.

5. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi nel gruppo paritetico, il presidente di

quest'ultimo può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo stesso.

In caso di impedimento il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui desi-

gnata.

6. Gli osservatori non hanno diritto alla parola, ma il presidente può invitarli a intervenire, con il benestare dei servizi della Commissione.

7. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica e non rientrino pertanto nelle normali attribuzioni del comitato o del gruppo paritetico, il presidente, su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi e con il benestare dei servizi della Commissione, può invitare uno o più esperti a partecipare ai lavori del comitato o del gruppo paritetico.

La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato o del gruppo paritetico, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano tuttavia alle deliberazioni unicamente per la questione che ha richiesto la loro presenza.

Articolo 8

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato o il gruppo paritetico possono costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori.

Articolo 9

1. Il comitato e il gruppo paritetico si riuniscono presso la sede della Commissione e su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza, del gruppo paritetico e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del comitato, dell'ufficio di presidenza, del gruppo paritetico e dei gruppi di lavoro.

Articolo 10

Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione delle categorie economiche rappresentate nel comitato figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesse alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del comitato sono comunicati dalla Commissione al Consiglio o ai comitati di gestione, a loro richiesta.

Articolo 11

Il presidente del gruppo paritetico informa il comitato in merito ai lavori del gruppo.

Articolo 12

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato e del gruppo paritetico e i supplenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato, del gruppo paritetico e dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del comitato e del gruppo paritetico, i supplenti di cui sopra e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 13

La decisione 69/146/CEE della Commissione è abrogata.

Articolo 14

La presente decisione ha effetto dal 1g gennaio 1987.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

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