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Document 31987D0073

87/73/CEE: Decisione della Commissione del 7 gennaio 1987 relativa all'istituzione di un comitato consultivo per il pollame

GU L 45 del 14.2.1987, pp. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1998; abrogato da 31998D0235

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/73/oj

31987D0073

87/73/CEE: Decisione della Commissione del 7 gennaio 1987 relativa all'istituzione di un comitato consultivo per il pollame

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 14/02/1987 pag. 0010 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0146
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0146


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1987 relativa all'istituzione di un comitato consultivo per il pollame (87/73/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che con decisione 73/419/CEE della

Commissione (1), modificata da ultima dalla decisione

83/77/CEE (2), è stato istituito un comitato consultivo per il pollame;

considerando che in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità è necessario aumentare e ripartire il numero dei seggi; che è inoltre opportuno adattare la procedura relativa alla sostituzione dei membri;

considerando che le disposizioni relative al comitato consultivo per il pollame sono state più volte modificate, motivo per cui risultano difficilmente applicabili; che è quindi necessario codificarle;

considerando che alla Commissione interessa conoscere i pareri delle categorie professionali e dei consumatori sui problemi posti dal funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame;

considerando che tutte le categorie professionali direttamente interessate dall'attuazione di questa organizzazione comune dei mercati e i consumatori devono avere la possibilità di partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione;

considerando che le associazioni professionali interessate e le associazioni dei consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello comunitario che sono in grado di rappresentare le categorie rispettive di tutti gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo per il pollame, in appresso denominato «comitato».

2. Il comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche: produttori agricoli, cooperative agricole, industrie agricole ed alimentari, commercio di prodotti agricoli ed alimentari, lavoratori dei settori agricolo ed alimentare, consumatori.

(3) GU n. L 355 del 24. 12. 1973, pag. 34.

(4) GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 34.

Articolo 2

1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi concernenti l'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regolamenti.

2. Il presidente del comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il comitato su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di 30 membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue:

- 15 ai produttori e alle cooperative agricole del settore,

- 3 alle industrie di macellazione del pollame,

- 4 ai commercianti di pollame, di cui 1 alle grandi superfici di vendita,

- 4 ai lavoratori del settore agricolo ed alimentare,

- 4 ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati del pollame. Tuttavia i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del comitato consultivo dei consumatori.

Per ogni seggio, i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri del comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri del comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

In caso di dimissioni, decesso o domanda di sostituzione inoltrata dall'organismo che ha presentato la candidatura di un membro, si provvede alla sua sostituzione secondo la precedura prevista al paragrafo 1.

3. A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri del comitato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

1. Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge un presidente per tre anni.

L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. Il comitato elegge per tre anni due vicepresidenti.

I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione ha luogo secondo la procedura di cui al para-

grafo 1.

Con la stessa procedura il comitato può nominare altri membri dell'ufficio di presidenza. In tal caso detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel comitato.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.

Articolo 6

1. Possono partecipare o assistere alle riunioni soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri del comitato, oppure, in caso d'impedimento, i loro sostituti, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 3 e 4.

2. In caso di impedimento di un membro, l'organizzazione o le organizzazioni cui è attribuito un seggio possono delegare un sostituto, scelto fra i nomi contenuti in un elenco compilato di comune accordo dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni stesse. In tale elenco deve figurare al massimo la metà dei membri che rappresentano l'organizzazione o le organizzazioni di cui sopra. Il numero dei membri indicati nell'elenco non può essere inferiore a 1 né superiore a 12.

Nell'eventualità sopra descritta, il nome del sostituto dovrà essere comunicato alla segreteria del comitato almeno sette giorni prima della riunione.

3. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi, il presidente può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del comitato.

In caso d'impedimento il segretario generale può delegare

il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata.

Gli osservatori non hanno diritto alla parola, ma il presidente può invitarli a intervenire, con il benestare dei servizi della Commissione.

4. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica e non rientrino pertanto nelle normali attribuzioni del comitato, il presidente, su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi e con il benestare dei servizi della Commissione, può invitare uno o più esperti a partecipare ai lavori del comitato.

La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano tuttavia alle deliberazioni unicamente par la questione che ha richiesto la loro presenza.

Articolo 7

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato può costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori.

Articolo 8

1. Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. L rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, del suo ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del comitato, del suo ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nella sua domanda di parere del comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il Comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del comitato vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al comitato di gestione, a loro richiesta.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori della sezione stessa o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri della sezione e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

La decisione 73/419/CEE della Commissione è abrogata.

Articolo 12

La presente decisione ha effetto dal 1g gennaio 1987.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

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