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Document 31986S2514

2514/86/CECA: Decisione della Commissione del 31 luglio 1986 che modifica la decisione n. 31/53 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini dei prezzi e condizioni di vendita praticate dalle imprese dell'industria dell'acciaio

GU L 221 del 7.8.1986, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/2514/oj

31986S2514

2514/86/CECA: Decisione della Commissione del 31 luglio 1986 che modifica la decisione n. 31/53 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini dei prezzi e condizioni di vendita praticate dalle imprese dell'industria dell'acciaio

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 07/08/1986 pag. 0012 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0232
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 15 pag. 0232


*****

DECISIONE N. 2514/86/CECA DELLA COMMISSIONE

che modifica la decisione n. 31/53 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini dei prezzi e condizioni di vendita praticate dalle imprese dell'industria dell'acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 60,

dopo consultazione del Comitato consultivo,

considerando che la Commissione, con decisione n. 31/53 (1), modificata da ultimo dalla decisione 72/441/CECA (2), ha stabilito le disposizioni relative alle condizioni di pubblicità dei listini dei prezzi e alle condizioni di vendita, di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del trattato per le imprese siderurgiche e le loro organizzazioni di vendita;

considerando che, fatto salvo il divieto di svolgere pratiche discriminatorie ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del trattato, le imprese siderurgiche possono differenziare i loro prezzi in base alla categoria degli utilizzatori a condizione che tali categorie non siano in concorrenza tra di loro; che l'articolo 5 della decisione n. 31/53 consente alle imprese di non pubblicare nei loro listini gli scarti applicati a talune categorie di utilizzatori;

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato siderurgico e per evitare che i commercianti detentori di scorte siano svantaggiati nella loro attività di approvvigionamento degli utilizzatori ai quali sono applicati degli scarti di categoria, appare necessario modificare le disposizioni dell'articolo 5 della decisione n. 31/53 in modo da poterli applicarli anche a tali commercianti;

considerando che è necessario limitare i tipi di scarto contemplati dalla presente decisione al fine di evitare che gli scarti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione nel listino dei prezzi delle imprese dell'industria dell'acciaio comprendano taluni elementi dei listini stessi, di cui all'articolo 2 della decisione n. 31/53, i quali devono far parte dei listini pubblicati;

considerando che, ai fini della trasparenza del mercato, è necessario obbligare le imprese siderurgiche a comunicare tali scarti a chiunque abbia fondato interesse a conoscerli e ne faccia richiesta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 4 e 5 della decisione n. 31/53 sono sostituiti dal testo seguente:

« Articolo 4

1. a) I listini e le condizioni di vendita nonché gli scarti di cui all'articolo 5 sono applicabili non prima di due giorni lavorativi dalla data del loro invio alla Commissione.

b) I listini e le condizioni di vendita sono comunicati dalle imprese dell'industria dell'acciaio a tutti gli interessati che ne facciano richiesta. Gli scarti applicati, previsti all'articolo 5, sono comunicati a tutti i commercianti detentori di scorte che ne facciano richiesta. Gli utilizzatori debbono essere informati, se ne fanno richiesta, degli scarti relativi alle categorie che interessano il loro settore di attività;

c) La Commissione può decidere di assicurare la diffusione dei listini e delle condizioni di vendita nonché degli scarti di cui all'articolo 5 con una apposita pubblicazione speciale.

2. Il paragrafo 1 si applica parimenti ad ogni modifica dei listini dei prezzi, delle condizioni di vendita e degli scarti applicati.

Articolo 5

1. Le imprese siderurgiche possono applicare gli scarti di cui al paragrafo 3 a talune categorie di utilizzatori e di commercianti detentori di scorte. Tali scarti non devono essere pubblicati sui loro listini. Le imprese non possono applicare scarti diversi a categorie di utilizzatori in concorrenza tra di loro.

2. Le imprese, qualora applichino tali scarti, sono tenute a notificarli alla Commissione. Tali scarti sono applicabili ai listini in vigore.

3. Solo gli scarti seguenti sono applicabili a titolo del paragrafo 1:

- scarti applicati a talune categorie di utilizzatori, con indicazione esatta di tali categorie;

- ribassi per i commercianti detentori di scorte;

- ribassi applicati in funzione delle quantità ricevute globalmente da un utilizzatore, o commerciante detentore di scorte, in un anno dalle imprese siderurgiche soggette alle disposizioni dell'articolo 60 del trattato CECA;

- ribassi supplementari applicati temporaneamente ad una data categoria di utilizzatori o ai commercianti detentori di scorte.

4. Gli scarti notificati alla Commissione prima dell'entrata in vigore della presente decisione possono essere applicati solo se conformi al disposto del paragrafo 3.

5. Qualora si constati che il numero o l'entità degli scarti è tale da richiedere una pubblicazione, la Commissione può obbligare qualsiasi impresa dell'industria dell'acciaio a pubblicare nel listino tutti od alcuni degli scarti applicati ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

(1) GU n. 6 del 4. 5. 1953, pag. 111.

(2) GU n. L 297 del 30. 12. 1972, pag. 42.

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