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Document 31986R1483
Commission Regulation (EEC) No 1483/86 of 15 May 1986 amending Regulation (EEC) No 3718/85 laying down certain technical and control measures relating to the fishing activities in Portuguese waters of vessels flying the flag of Spain
Regolamento (CEE) n. 1483/86 della Commissione del 15 maggio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3718/85 che stabilisce alcune misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera della Spagna nelle acque del Portogallo
Regolamento (CEE) n. 1483/86 della Commissione del 15 maggio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3718/85 che stabilisce alcune misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera della Spagna nelle acque del Portogallo
GU L 130 del 16.5.1986, p. 23–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Regolamento (CEE) n. 1483/86 della Commissione del 15 maggio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3718/85 che stabilisce alcune misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera della Spagna nelle acque del Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 130 del 16/05/1986 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0115
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0115
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1483/86 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3718/85 che stabilisce alcune misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera della Spagna nelle acque del Portogallo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 352, paragrafo 8, considerando che è opportuno potenziare le misure di controllo per le navi che esercitano la pesca del tonno bianco; considerando che è opportuno abbreviare la durata di validità degli elenchi periodici, di estendere alle navi di stazza lorda superiore a 20 TSL le condizioni speciali cui devono soddisfare per essere autorizzate ad esercitare la pesca e di prevedere un regime particolare per le navi di stazza lorda inferiore a 20 TSL; considerando che è opportuno modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 3718/85 della Commissione (1); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3718/85 è modificato come segue: 1. Nell'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: « L'elenco delle navi che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno viene trasmesso almeno quindi giorni prima della sua entrata in vigore; esso copre un periodo di almeno due mesi civili. L'elenco delle navi che esercitano la pesca del tonno bianco viene trasmesso almeno quindici giorni prima della sua entrata in vigore; esso copre un periodo che val dal 1o al 15 del mese oppure dal 16 alla fine del mese ». 2. Nell'articolo 3, paragrafo 3, il quarto trattino sostituito dal testo seguente: « - coefficiente menzionato all'articolo 158, paragrafo 2, dell'atto di adesione e, per le navi che esercitano la pesca del tonno bianco, coefficiente fissato dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 352, paragrafo 6, dell'atto di adesione ». 3. All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma: « Le autorità spagnole notificano alle autorità di controllo nazionali menzionate al punto 7 dell'allegato, almeno 24 ore prima che una nave entri nella zona delle 200 miglia del Portogallo le informazioni ricevute a norma del punto 8.1 dell'allegato, e 24 ore dopo il rientro della nave nel porto operativo le informazioni di cui al paragrafo 8.2 dell'allegato ». 4. Nell'allegato il titolo della parte B è sostituito dal testo seguente: « B. Condizioni supplementari applicabili a tutte le navi, ad eccezione di quelle che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno ». 5. Nell'allegato, il testo del punto 3, in limine, è sostituito dal testo seguente: « 3. Tutte le navi autorizzate a pescare, tranne le navi di stazza lorda inferiore a 20 TSL autorizzate ad esercitare la pesca del tonno bianco e che non hanno a bordo una radio, comunicano alle competenti autorità di controllo nazionali menzionate al punto 7 le informazioni di cui al punto 4, secondo il ritmo seguente: ». 6. Nell'allegato è aggiunto il punto seguente: « 8. Le navi di stazza lorda inferiore a 20 TSL autorizzate a pescare il tonno bianco e che non hanno a bordo una radio, comunicano alle autorità di controllo spagnole: 8.1. Prima della partenza dal loro porto operativo e almeno 24 ore prima dell'ingresso nella zona delle 200 miglia del Portogallo; 8.1.1. le date previste d'ingresso e di uscita dalla zona delle 200 miglia del Portogallo; 8.1.2. il riquadro CIEM o COPACE in cui verrà effettuata la pesca; 8.1.3. le date previste d'ingresso e di uscita da un porto del Portogallo; 8.1.4. le date previste di ritorno nel porto operativo. 8.2. Entro le 24 ore successive al loro ritorno nel porto operativo: 8.2.1. le catture effettuate per riquadro CIEM o COPACE ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 360 del 31. 12. 1985, pag. 20.