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Document 31986L0662

Direttiva 86/662/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici

GU L 384 del 31.12.1986, pp. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2002; abrogato da 300L0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/662/oj

31986L0662

Direttiva 86/662/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici

Gazzetta ufficiale n. L 384 del 31/12/1986 pag. 0001 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0185
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0185


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici (86/662/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973(4) e del 1977(5) sottolineano l'importanza del problema dell'inquinamento acustico e, in particolare, la necessità di agire sulle sorgenti più rumorose ;

considerando che nella sessione del Consiglio del 18 e 19 dicembre 1978 i ministri dell'ambiente hanno dichiarato che negli allegati delle direttive particolari concernenti le singole macchine dovranno figurare le prescrizioni tecniche per la misurazione del rumore sul posto di lavoro degli operatori ;

considerando che una disparità tra le disposizioni applicabili negli Stati membri in materia di limitazione del livello sonoro degli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici ha un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato ;

considerando che la direttiva 84/532/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni alle attrezzature e alle macchine per cantieri(6) ha definito in particolare la procedura di certificazione CEE ; che, conformemente a tale direttiva, è d'uopo fissare le prescrizioni armonizzate applicabili alle diverse categorie di materiali ;

considerando che la direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e delle attrezzature per cantieri(1), modificata dalla direttiva 81/1051/CEE(2), ha definito in particolare il metodo da applicare per fissare i criteri acustici relativi agli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici ;

considerando inoltre che, a causa dell'incidenza del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici, sull'ambiente e, più particolarmente, sul benessere e sulla salute degli individui, è necessaria una progressiva e sensibile riduzione del livello sonoro massimo ammissibile per queste macchine ;

considerando che è opportuno un livello sonoro applicabile sin dall'entrata in vigore della direttiva e rinforzare man mano le disposizioni ;

considerando che è opportuno pubblicare per informazione il livello di potenza sonora nonché il livello di pressione sonora al posto di guida ;

considerando che le prescrizioni tecniche devono essere completate e adattate rapidamente al progresso della tecnica ; che a tal fine è opportuno prevedere l'applicazione della procedura contemplata dall'articolo 5 della direttiva 79/113/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente a al livello di pressione acustica del rumore al posto di guida degli escavatori idraulici, a funi, apripista, pale caricatrici, e caricatori-escavatori qui di seguito denominati « macchine di movimento-terra », impiegati per l'esecuzione di lavori nei cantieri edili o di lavori pubblici.

2. La presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 84/532/ CEE del Consiglio, in appresso denominata « direttiva quadro ».

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

2.1.Escavatore idraulico e a funi Macchina costituita da un carro semovente e da una sovrastruttura in grado di effettuare una rotazione di oltre 360°. La macchina scava, issa o solleva e scarica materiali mediante il movimento del braccio, dell'avambraccio e del cucchiaio (cucchiaio frontale, cucchiaio rovescio) o mediante il movimento della benna, azionata da un argano (dragline, benna mordente).

2.2.Apripiste Macchina semovente, gommata o cingolata, munita frontalmente di una lama che consente in particolare di spostare o di spargere materiali.

2.3.Pala caricatrice Macchina semovente, gommata o cingolata, munita frontalmente di un cucchiaio. La macchina carica, solleva, trasporta e scarica materiali, grazie ai movimenti del cucchiaio e della macchina stessa.

2.4.Caricatore-escavatore Macchina semovente, gommata o cingolata, concepita per portare sin dall'origine una pala caricatrice nella parte anteriore e un braccio escavatore nella parte posteriore. La pale caricatrice carica, solleva, trasporta e scarica materiali, grazie ai movimenti del cucchiaio e della macchina stessa. La benna scava, solleva e scarica materiali medianti il movimento del braccio, dell'avambraccio e del cucchiaio.

Articolo 3

1. Gli organismi autorizzati rilasciano l'attestato di certificazione CEE ad ogni tipo di macchine di « movimento- terra » di cui all'articolo 1, paragrafo 1, alle seguenti condizioni :

a)durante un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva, qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmo- sferico, misurato alle condizioni di funzionamento stazionario di cui all'allegato I della direttiva 79/113/ CEE, completato dall'allegato I della presente direttiva, non superi il livello ammissibile indicato nella seguente tabella, in funzione della potenza netta installata :

>SPAZIO PER TABELLA>

b)dopo la scadenza del periodo di sei anni di cui sopra, qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmosferico misurato alle condizioni di funzionamento dinamico reale di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, completato dall'allegato II della presente direttiva, non superi il livello ammissibile determinato in applicazione dell'articolo 7.

2. La domanda di attestato di certificazione CEE per un tipo di macchina di « movimento-terra » per quanto concerne i livelli sonori ammissibili deve essere accompagnata da una scheda informativa conforme al modello riportato nell'allegato IV.

3. Per ogni tipo che certifica, l'organismo autorizzato compila tutte le rubriche della scheda il cui modello figura nell'allegato III della direttiva quadro.

4. Gli attestati di certificazione CEE sono validi per sei anni.

L'attestato rilasciato a norma del paragrafo 1, lettera a), non è tuttavia più valido dopo la scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva.

Le condizioni di proroga degli attestati rilasciati saranno determinate in applicazione dell'articolo 7.

5. Per ogni macchina di « movimento-terra », costruita conformemente al tipo per il quale è stata rilasciata una certificazione CEE, il costruttore completa il certificato di conformità il cui modello figura nell'allegato VI della direttiva quadro e vi precisa il valore della potenza netta installata e il regime di rotazione corrispondente.

6. Su ogni macchina di « movimento-terra » costruita conformemente al tipo per il quale è stata rilasciata una certificazione CEE devono figurare in modo visibile e durevole -il livello della potenza sonora espressa in dB(A)/1 pW -il livello della pressione sonora espressa in dB(A) 20 ìPa al posto di guida garantiti dal costruttore e determinati nelle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE, e completato dall'allegato I o II e III della presente direttiva, nonché la sigla « aa » (epsilon). Il modello di queste indicazioni è riportato nell'allegato V.

Articolo 4

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di limitare, nel rispetto del trattato e in particolare dei suoi articoli da 30 a 36, il livello di rumore percepito al posto di guida delle macchine di « movimento-terra » purché ciò non comporti l'obbligo di adattare le macchine di « movimento-terra » conformi alla presente direttiva a specificazioni in materia di livello sonoro diverse, ai sensi dell'allegato I della direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri possono adottare disposizioni per disciplinare l'impiego delle macchine di « movimento-terra » nelle zone da essi considerate sensibili.

Articolo 6

Il controllo delle conformità delle fabbricazioni al tipo esaminato, previsto dall'articolo 12 della direttiva quadro si effettua secondo le modalità tecniche indicate nell'allegato VI.

Articolo 7

La Commissione presenterà al Consiglio una proposta intesa a stabilire i livelli sonori ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in base al metodo di misurazione da adottare conformemente all'articolo 8, primo trattino, nonché a determinare le condizioni per un'eventuale proroga degli attestati di certificazione CEE e per la loro validità, contemplate all'articolo 3, paragrafo 4, al più presto e al massimo diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva. I livelli sonori ammissibili devono essere stabiliti in modo che l'incidenza sull'ambiente sia ridotta di circa 3 dB secondo le categorie di potenza e i tipi di macchine, misurata secondo il metodo di misurazione di funzionamento stazionario.

Il Consiglio delibera sulla proposta entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione al Consiglio, in conformità con le disposizioni del trattato.

Articolo 8

Sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE :

-il metodo di misurazione dinamica reale di cui all'allegato II ;

-le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni contenute negli allegati della presente direttiva.

Articolo 9

Il Consiglio, in conformità delle disposizioni del trattato, delibera, entro un termine di diciotto mesi, sulla proposta di riduzione dei livelli di rumore ammissibili che la Commissione presenterà cinque anni dopo l'entrata in vigore del periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 10

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le macchine di « movimento-terra » di cui all'articolo 2 possano essere ammesse sul mercato solo qualora siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva quadro.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il giorno seguente la scadenza di un periodo di 24 mesi a decorrere dalla notifica(1) e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il ConsiglioIL PresidenteG. SHAW

(1)GU n. C 302 del 21. 11. 1981, pag. 7.

(2)GU n. C 66 del 15. 3. 1982, pag. 95.

(3)GU n. C 64 del 15. 3. 1982, pag. 12.

(4)GU n. C 112 del 20. 12. 1973.

(5)GU n. C 139 del 13. 6. 1977.

(6)GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 111.

(1)GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 15.

(2)GU n. L 376 del 30. 12. 1981, pag. 49.

(1)La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 29 dicembre 1986.

ALLEGATO I METODO DI MISURAZIONE DEL RUMORE PROPAGATO NELL'ARIA DAGLI ESCAVATORI IDRAULICI E A FUNI, DAGLI APRIPISTA, DALLE PALE CARICATRICI E DAI CARICATORI- ESCAVATORI

CAMPO D'APPLICAZIONE Il presente metodo di misurazione si applica agli escavatori idraulici e a funi, agli apripista, alle pale caricatrici e ai caricatori-escavatori qui di seguito denominati « macchine di movimento-terra ». Esso stabilisce i procedimenti di prova per la determinazione del livello di potenza acustica di queste macchine di movimento-terra, ai fini dell'omologazione CEE, della certificazione CEE e del controllo di conformità.

Questi procedimenti tecnici sono conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato I della direttiva 79/113/CEE. Le disposizioni di tale allegato sono applicabili alle macchine di movimento-terra con le seguenti aggiunte :

4.CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEI RISULTATI 4.1.Criterio acustico ambientale Il criterio acustico ambientale per una macchina « movimento-terra » è espresso dal livello della potenza sonora LWA.

6.2.Funzionamento durante le misurazioni Le misurazioni dell'emissione sonora vengono effettuate mentre la macchina movimento-terra si trova in posizione stazionaria e con il motore non sotto carico.

Per queste misurazioni il motore della macchina e il suo sistema idraulico eventuale devono essere portati alla temperatura di lavoro, secondo le istruzioni del fabbricante, e devono essere rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza.

6.2.1.La prova viene eseguita con la macchina in posizione stazionaria senza azionare i dispositivi di lavoro o di traslazione. Per tale prova il motore non è sotto carico e ha un regime di rotazione almeno uguale al regime nominale al quale corrisponde la potenza netta definita e determinata conformemente all'allegato I della direttiva 80/1269/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1980.

Il regime nominale e la potenza corrispondente sono indicati dal fabbricante della macchina movimento-terra e devono figurare sulla scheda tecnica della macchina e sul certificato di conformità rimesso all'acquirente.

Qualora la macchina sia fornita di più motori, questi devono funzionare simultaneamente durante la prova, purché il funzionamento simultaneo faccia parte delle normali condizioni di lavoro della macchina movimento-terra.

Se il motore della macchina è attrezzato con un ventilatore, anch'esso deve funzionare durante le prove. Se il ventilatore può girare a varie velocità, le prove sono effettuate alla velocità massima di rotazione.

La regolazione della velocità nominale è effettuata dal fabbricante. Il dispositivo di lavoro (cucchiaio o lama di una pala caricatrice o di un apripista) deve trovarsi ad un'altezza di 300 ± 50 mm dal suolo).

Per gli escavatori e i caricatori-escavatori il dispositivo di lavoro deve trovarsi in posizione arretrata.

6.2.2.Prova con carico Non viene presa in considerazione.

6.3.Luogo delle misurazioni L'area di prova deve essere piana e orizzontale. Quest'area, compresi i punti in cui sono disposti i microfoni, sarà costituita da cemento o da asfalto non poroso.

6.4.Superficie di misura, distanza di misura, ubicazione e numero dei punti di misura 6.4.1.Superficie di misura, distanza di misura La superficie di misura per l'esecuzione della prova è un emisfero.

Il raggio dell'emisfero è determinato dalla lunghezza di base (l, vedi figura 1).

Il raggio è di :

-4 m, quando la lunghezza di base della macchina da provare è inferiore o uguale a 1,5 m ;

-10 m, quando la lunghezza di base della macchina da provare è superiore a 1,5 m, ma inferiore o uguale a 4 m ;

-16 m, quando la lunghezza di base della macchina da provare supera i 4 m.

6.4.2.Ubicazione e numero dei punti di misura 6.4.2.1.Generalità Per la misurazione i punti sono 6, cioè i punti 2-4-6-8-10 e 12, disposti in conformità del punto 6.4.2.2 dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE.

Per le prove della macchina di movimento-terra, il centro geometrico della macchina di base deve essere sulla verticale del centro dell'emisfero e la sua parte anteriore deve essere orientata verso il punto di misura 1.

7.1.1.Rumori estranei Solo il rumore di fondo viene preso in considerazione per le correzioni.

7.1.5.Presenza di ostacoli Un controllo visivo in un'area circolare di raggio pari a tre volte quello dell'emisfero di misurazione e il cui centro coincida con quello dell'emisfero è sufficiente per verificare l'osservanza delle disposizioni del punto 6.3, terzo comma, dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE.

7.2.Se i livelli di pressione acustica nei punti di misurazione vengono determinati sulla base di valori indicati su un fonometro, questi ultimi devono essere perlomeno cinque e sono rilevati ad intervalli regolari.

8.5.Calcolo del livello della potenza sonora LWA Il termine di correzione K2 è uguale a zero.

ALLEGATO II METODI DI MISURAZIONE DINAMICA REALE DEL RUMORE PRODOTTO DAGLI ESCAVATORI IDRAULICI E A FUNI, DAGLI APRIPISTA, DALLE PALE CARICATRICI E DAI CARICATORI- ESCAVATORI

Le condizioni di funzionamento della macchina corrispondono o al suo metodo di lavoro reale oppure a un metodo di lavoro convenzionale che genera, in linea di massima, effetti e vincoli analoghi a quelli osservati durante il lavoro reale.

Il metodo di misurazione sarà stabilito in base agli esperimenti e ai lavori esistenti o in corso a livello nazionale, comunitario e internazionale.

ALLEGATO III METODO DI MISURAZIONE DEL RUMORE PROPAGATO NELL'ARIA DAGLI ESCAVATORI IDRAULICI E A FUNI, DAGLI APRIPISTA, DALLE PALE CARICATRICI E DAI CARICATORI- ESCAVATORI AL POSTO DI GUIDA

Il presente metodo di misurazione si applica agli escavatori idraulici e a funi, agli apripista, alle pale caricatrici ed ai caricatori-escavatori, qui di seguito denominati « macchine di movimento-terra ». Esso stabilisce i procedimenti di prova per la determinazione del livello equivalente continuo della pressione acustica al posto di guida.

Questi procedimenti tecnici sono conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato II della direttiva 79/113/CEE modificata dalla direttiva 81/1051/CEE. Le disposizioni di tale allegato sono applicabili alle macchine di movimento terra, con le seguenti aggiunte :

6.OPERATORI Un operatore deve essere presente al posto di guida durante le prove.

6.2.1.Operatore in piedi Non va preso in considerazione.

7.1.Disposizione generale La posizione del microfono è quella specificata al punto 7.3.

9.1.Disposizioni generali Le condizioni d'installazione di funzionamento della macchina sono quelle definite per il metodo accolto per la misurazione dei rumori propagati nell'ambiente (a seconda dei casi : allegato I o II).

9.2.Funzionamento della macchina munita di dispositivi regolabili Nessuno dei dispositivi regolabili di cui al punto 9.2.1, eccetto quelli indicati al punto 9.2.2, va preso in considerazione.

10.2.2.Facendo ricorso al livello di pressione acustica ponderata A, LpA Qualora la misurazione venga eseguita mediante un fonometro, T sarà uguale a 5 secondi. Vanno effettuate cinque misurazioni.

ALLEGATO IV MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA RIGUARDANTE UN TIPO DI MACCHINE DI « MOVIMENTO-TERRA »

1.Dati generali 1.1.Nome e indirizzo del fabbricante (del mandatario) : .

1.2.Marca (ragione sociale) : .

1.3.Denominazione commerciale : .

2.Macchina 2.1.Tipo : .

Serie: .

Numero : .

2.2.Scheda delle quote (Avvertenze) : .

2.3.Lunghezza (l): .

3.Dati tecnici 3.1.Motore di trazione Marca : .

Tipo : .

Numero : .

Potenza netta installata : ............... kW (1) per ................. giri/minuto) Altri motori (eventualmente) Motore di trazione .

Marca : .

Tipo : .

Numero : .

Potenza netta installata : ............... kW (1) per ................. giri/minuto 3.2.Pompe idrauliche 3.2.1.Dispositivi di traslazione (...) Produttore : .

Tipo : .

Serie : .

Numero : .

Pressione di funzionamento : .

3.2.2.Dispositivo idraulico di lavoro : .

Produttore : .

3.2.3.Meccanismi di raffreddamento del dispositivo idraulico : .

3.3.Descrizione delle misure prese per ridurre il rumore (per quanto possibile mediante foto) 4.Se esiste, unire il foglio descrittivo commerciale.

1Potenza netta definita e determinata conformemente all'allegato 1 della direttiva 80/1269/CEE del 16 dicembre 1980.

ALLEGATO V MODELLI DI TARGHETTA INDICANTE IL LIVELLO DELLA POTENZA SONORA E DELLA PRESSIONE ACUSTICA AL POSTO DI GUIDA GARANTITI DAL FABBRICANTE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO VI MODALITÀ TECNICHE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLE FABBRICAZIONI AL TIPO CERTIFICATO

Il controllo della conformità delle fabbricazioni al tipo certificato è eseguito, se possibile, per sondaggio.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa1B><?aeLM30,><?aa8K>Figura 1 <?aa6W><?aa8G>l = Lunghezza di base <?aa8K>Figura 2 <?aa6W><?aa8G>l = Lunghezza di base >FINE DI UN GRAFICO>

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