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Document 31986L0102

Direttiva 86/102/CEE del Consiglio del 24 marzo 1986 recante quarta modifica della direttiva 74/329/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

GU L 88 del 3.4.1986, pp. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/102/oj

31986L0102

Direttiva 86/102/CEE del Consiglio del 24 marzo 1986 recante quarta modifica della direttiva 74/329/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 03/04/1986 pag. 0040 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0062
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 15 pag. 0062


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 marzo 1986

recante quarta modifica della direttiva 74/329/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

(86/102/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 74/329/CEE (4), modificata, da ultimo, dalla direttiva 85/6/CEE (5), ha stabilito un elenco di emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari;

considerando che l'allegato II della direttiva 74/329/CEE, indica la denominazione delle sostanze il cui impiego nei prodotti alimentari può essere provvisoriamente autorizzato dagli stati membri; che detta autorizzazione è scaduta il 30 settembre 1985;

considerando che il periodo di autorizzazione temporanea dei polisorbati deve essere prorogato in modo che queste sostanze possano essere riesaminate alla luce di qualsiasi informazione di cui non si è tenuto conto finora;

considerando che si dovrebbe esaminare, dopo un'indagine della Commissione, l'impiego della gomma adragante (E 413);

considerando che occorre prevedere un nuovo periodo di autorizzazione temporanea dell'impiego della gomma Karaya e dell'olio di soia ossidato mediante riscaldamento e fatto reagire con dei mono-gliceridi e dei di-gliceridi d'acidi grassi alimentari, per consentire il completamento di taluni studi tossicologici e tecnologici, in modo che possa essere adottata una decisione sull'inclusione eventuale di queste sostanze nell'allegato I della direttiva 74/329/CEE oppure sul loro depennamento da detta direttiva;

considerando che, sulla scorta dei più recenti studi tossicologici, le pectine e le pectine amidate possono essere consideraten equivalenti;

considerando che non deve essere più autorizzato l'impiego dello stearato di poliossietilene (8), dello stearato di poliossietilene (40) e degli esteri misti d'acido lattico e d'acidi grassi alimentari con il glicerolo e il propilen-glicole, nonché del diottisolfosuccinato di sodio, alla scadenza di un periodo transitorio inteso a permettere la vendita dei prodotti alimentari che contengono queste sostanze e che sono già sul mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 74/329/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Tuttavia per quanto riguarda la gomma adragante di cui all'allegato I n. E 413, la Commissione procede ad un'indagine e, se necessario, in base ai risultati della stessa, propone al Consiglio di decidere, entro il 31 dicembre 1988, secondo la procedura dell'articolo 100 del trattato, in merito alla sua soppressione da detto allegato o a qualsiasi altra modifica del suo statuto. »;

2) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 gli stati membri possono autorizzare, fino al 31 dicembre 1988, l'impiego, nei prodotti alimentari, delle sostanze enumerate nell'allegato II. Tuttavia per quanto riguarda la gomma Karaya e l'olio di soia ossidato mediante riscaldamento e fatto reagire con dei mono-gliceridi e dei di-gliceridi d'acidi grassi alimentari, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 100 del trattato, può decidere, anteriormente al 31 dicembre 1988 e previa indagine della Commissione, in merito alla loro soppressione da detto allegato o a qualsiasi altra modifica del loro statuto.

Gli stati membri possono autorizzare fino al 31 marzo 1987 la commercializzazione dei prodotti alimentari contenenti le sostanze seguenti:

- stearato di poliossietilene (8)

- stearato di poliossietilene (40)

- esteri misti d'acido lattico e d'acidi grassi alimentari con il glicerolo e il propilen-glicole

- diottilsolfosucinato di sodio.

2. Se uno stato membro fa uso della facoltà di cui al paragrafo 1, in modo diverso dal semplice mantenimento della legislazione in vigore al momento della notifica della presente direttiva, esso informa immediatamente gli altri stati membri e la Commissione delle misure adottate e fornisce gli elementi che appaiono giustificare tali misure.

3. Senza pregiudizio del paragrafo 1, primo comma ed anteriormente alla scadenza del periodo in esso previsto, il Consiglio può secondo la procedura di cui all'articolo 100 del trattato, includere nell'allegato I le altre sostanze di cui all'allegato II.

Nel caso di cui al paragrafo 2, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 100 del trattato, ogni altra misura appropriata. »;

3) nell'allegato I le designazioni E 440 a (pectine) e E 440 b (pectine amidate) sono modificate come segue:

« E 440 (i) pectine

(ii) pectine amidate »;

4) il testo dell'allegato II è sostituito dal testo seguente:

« ALLEGATO II

DENOMINAZIONI

Gomma Karaya (sinonimo: gomma sterculia)

Monolaurato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 20)

Monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 40)

Monostearato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 60)

Tristearato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 65)

Monoleato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 80)

Olio di soia ossidato mediante riscaldamento e fatto reagire con dei mono-gliceridi e dei di-gliceridi d'acidi grassi alimentari ».

Articolo 2

L'articolo 1 ha efficacia a decorrere dal 1o ottobre 1985.

Articolo 3

Entro un termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli stati membri modificano la propria legislazione conformemente alle disposizioni che precedono e ne informano immediatamente la Commissione. La legislazione così modificata è applicata due anni dopo la notifica della presente direttiva.

Articolo 4

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 marzo 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. C 247 del 15. 9. 1984, pag. 3.

(2) GU n. C 12 del 14. 1. 1985, pag. 109.

(3) GU n. C 44 del 15. 2. 1985, pag. 2.

(4) GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 1.

(5) GU n. L 155 del 3. 1. 1985, pag. 21.

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