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Document 31986H0666

    86/666/CEE: Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti

    GU L 384 del 31.12.1986, p. 60–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1986/666/oj

    31986H0666

    86/666/CEE: Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti

    Gazzetta ufficiale n. L 384 del 31/12/1986 pag. 0060 - 0068


    RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    considerando che non in tutti gli Stati membri esiste una normativa in materia di protezione antincendio di tutti gli alberghi ; che, laddove esistono, le relative disposizioni sono spesso incomplete e disperse in vari testi e che pertanto è difficile averne un'idea precisa ; che la loro applicazione non è sempre interamente garantita ;

    considerando che con lo sviluppo sempre più intenso del turismo e dei viaggi d'affari un numero sempre maggiore di persone soggiorna in alberghi situati in Stati membri diversi da quelli del paese di origine ; che tali persone hanno il diritto di fruire di una protezione sufficiente nel paese ospitante e di conoscere la natura e la portata di questa protezione ; che la protezione degli ospiti deve essere compatibile con la sicurezza del personale sul luogo di lavoro ;

    considerando che, pur tenendo conto delle differenze di tipo e di costruzione che caratterizzano gli alberghi negli Stati membri, è possibile definire un livello minimo di sicurezza antincendio per l'insieme di questi alberghi ; che la loro conformità con questo livello minimo è essenziale alla loro ulteriore gestione e che è opportuno sottoporre gli alberghi a un controllo periodico ;

    considerando che, per motivi economici, tecnici ed architettonici la protezione antincendio degli alberghi richiederà un certo periodo per essere attuata completamente ; che, per realizzare l'obiettivo perseguito, tale periodo deve rimanere entro limiti ragionevoli ;

    considerando che non esistono ancora a livello comunitario disposizioni armonizzate in materia di utilizzazione e di applicazione dei materiali per la costruzione dal punto di vista della protezione antincendio ; che questa situazione non può giustificare l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure atte ad accentuare gli ostacoli tecnici agli scambi ma che, al contrario, la protezione antincendio degli alberghi sulla base di un livello minimo di sicurezza deve preparare e favorire i lavori di armonizzazione già in corso ;

    considerando che tanto sotto l'aspetto economico quanto sotto quello della sicurezza dei turisti o delle persone che viaggiano per qualsiasi altra ragione da uno Stato membro ad un altro è importante favorire la circolazione e la diffusione dell'informazione relativa alle misure adottate a livello nazionale per la protezione antincendio degli alberghi ; che la Commissione deve svolgere un ruolo essenziale per la circolazione e la diffusione di questo tipo d'informazione,

    RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI :

    1)di prendere, qualora la legislazione esistente non sia già sufficiente per rispondere alle esigenze della presente raccomandazione, tutte le misure utili affinché in materia di sicurezza antincendio gli alberghi esistenti siano assoggettati a disposizioni basate sui principi indicati in appresso :

    Scopo della protezione degli alberghi esistenti e mezzi per realizzarla 1.La protezione antincendio degli alberghi esistenti mira :

    1.1.a ridurre i rischi che possa divampare un incendio ;

    1.2.ad impedire la propagazione del fuoco e dei fumi ;

    1.3.a consentire a tutti gli eventuali occupanti di uscire incolumi ;

    1.4.a consentire l'intervento dei servizi di soccorso.

    2.Per soddisfare queste esigenze è necessario assicurarsi che nell'esercizio siano state prese tutte le precauzioni necessarie per :

    2.1.predisporre vie di evacuazione sicure, chiaramente indicate, che restino aperte e siano libere da ogni ostruzione ;

    2.2.garantire la stabilità dell'immobile in caso d'incendio almeno per il tempo necessario perché gli occupanti possano uscire incolumi ;

    2.3.limitare accuratamente la presenza o l'uso di materiali altamente infiammabili nei rivestimenti delle pareti, del soffitto e del pavimento e nelle decorazioni interne ;

    (impianto elettrico, del gas, di riscaldamento, ecc.) presentino una buona sicurezza di funzionamento ;

    2.5.predisporre ed assicurare il corretto funzionamento di mezzi adeguati per allarmare gli occupanti ;

    2.6.affiggere in ogni locale solitamente occupato dagli ospiti o dal personale le istruzioni di sicurezza e la pianta dei locali con l'indicazione delle vie di evacuazione ;

    2.7.disporre ed assicurare la manutenzione dei mezzi di soccorso di primo intervento (estintori, ecc.) ;

    2.8.assicurare adeguati addestramento e formazione del personale.

    3.Nell'applicare i principi summenzionati agli esercizi esistenti che svolgono attività commerciale, che occupano in tutto o in parte un edificio e che sotto la denominazione di albergo, pensione, ostello, locanda, motel o qualsiasi altra equivalente, possono offrire alloggio ad almeno venti ospiti paganti di passaggio, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione gli orientamenti tecnici contenuti nell'allegato. Gli Stati membri possono ricorrere a misure diverse o più severe di quelle elencate nell'allegato, se queste consentono di raggiungere un risultato almeno equivalente. In particolare, qualora una qualsiasi disposizione dell'allegato, per motivi economici, tecnici, compresi antisismici, o architettonici, non possa essere applicata, le soluzioni alternative adottate devono assicurare il rispetto del livello minimo globale di sicurezza che le disposizioni di detto allegato sono intese a garantire.

    Per gli esercizi che offrono alloggio a meno di venti ospiti paganti di passaggio, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure più idonee per garantire la loro sicurezza conformemente ai principi stabiliti ai punti 1 e 2, tenendo conto del grado del rischio ;

    2)di sottoporre gli alberghi a un controllo periodico della loro conformità rispetto alle disposizioni nazionali basate sui principi sopraindicati ;

    3)di informare la Commissione, entro un termine di due anni, di tutte le misure nazionali intese a garantire che vengano rispettate negli alberghi le prescrizioni sopra indicate, nonché dei provvedimenti che essi intendono prendere a tal fine nei prossimi cinque anni. Entro sei mesi la Commissione riferisce al Consiglio sulle misure adottate o previste.

    Per il ConsiglioIl PresidenteG. SHAW

    (1)GU n. C 49 del 21. 2. 1984, pag. 7.

    (2)GU n. C 262 del 14. 10. 1985, pag. 20, e GU n. C 36 del 17. 2. 1986, pag. 155.

    (3)GU n. C 248 del 17. 9. 1984, pag. 4.

    ALLEGATO ORIENTAMENTI TECNICI

    1.VIE DI EVACUAZIONE 1.1.Generalità distribuite da sfociare in modo indipendente in una strada oppure in uno spazio libero abbastanza ampio da potersi allontanare dall'edificio e da consentire un'evacuazione rapida e sicura delle persone verso l'esterno.

    1.1.2.Le porte, le scale, le uscite e gli accessi che conducono alle vie di evacuazione debbono essere segnalati con simboli di sicurezza normalizzati, visibili di giorno e di notte.

    A tal fine si ricorre in particolare all'uso dei segnali destinati ad informare il pubblico, stabiliti dalla norma ISO/DIS 6309.2 dell'11 dicembre 1985.

    1.1.3.Le porte non utilizzabili dal pubblico in caso di incendio, qualora diano sulle vie di evacuazione e non siano normalmente chiuse a chiave debbono essere mantenute chiuse o munite di fermo e recare un apposito segnale normalizzato.

    1.2.Senso di apertura delle porte - ostruzione delle vie di evacuazione 1.2.1.Nei limiti del possibile, le porte situate sulle vie di evacuazione debbono aprirsi nel senso previsto per l'evacuazione stessa.

    1.2.2.La porta di uscita di una via di evacuazione deve sempre potersi aprire facilmente dall'interno da una persona che voglia fuggire dall'albergo.

    1.2.3.Una porta girevole o scorrevole deve essere abbinata ad una porta che si apra nel senso previsto per l'evacuazione.

    1.2.4.Nelle vie di evacuazione è vietato collocare ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare la circolazione o costituiscano un rischio di propagazione.

    1.2.5.Nelle vie di evacuazione è vietato disporre specchi che possano trarre in inganno gli occupanti sulla direzione delle uscite e delle uscite e delle scale.

    1.3.Numero di scale 1.3.1.Per valutare se il numero di scale di cui dispone un albergo esistente sia sufficiente, si può ricorrere a vari criteri :

    1.3.1.1.il numero totale di persone che possono trovarsi nell'albergo ;

    1.3.1.2.la distanza da percorrere per raggiungere le scale.

    1.3.2.Se il criterio applicato è quello del numero di persone, gli alberghi su due o più piani fuoriterra che ospitano complessivamente oltre 50 persone debbono disporre di almeno due scale.

    1.3.3.Se si applica il criterio della distanza da percorrere :

    1.3.3.1.la lunghezza dei corridoi ciechi non deve superare 10 m ;

    1.3.3.2.se l'albergo dispone di più scale, la distanza da percorrere da un punto qualsiasi di una via di evacuazione per raggiungere una scala non deve superare 35 m.

    1.3.4.Di massima, un albergo già esistente a più di tre piani fuoriterra deve avere almeno due scale.

    1.3.5.Le lunghezze massime di 10 m per i corridoi ciechi e di 35 m per le distanze da percorrere per raggiungere una scala debbono essere rispettate in ogni caso.

    1.3.6.Una scala esterna può essere ammessa quale seconda scala purché offra condizioni di sicurezza soddisfacenti.

    1.3.7.Le scale esistenti in un albergo debbono avere ciascuna una larghezza sufficiente affinché l'evacuazione degli eventuali occupanti possa svolgersi in modo soddisfacente. Se però, per la portezione di un albergo già esistente, dovesse risultare necessaria la costruzione di scale supplementari, ciascuna di queste nuove scale dovrà avere una larghezza minima di 0,80 m.

    2.CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 2.1.È necessario vigilare affinché le caratteristiche costruttive degli alberghi già esistenti rispondano ai requisiti seguenti :

    2.1.1.in caso di incendio, la resistenza al fuoco degli elementi portanti deve garantire la stabilità strutturale complessiva per un tempo sufficiente ;

    2.1.2.la tramezzatura deve opporre alla propagazione del fuoco e dei fumi una barriera che conta l'accessibilità e la praticabilità per un tempo sufficiente delle vie di evacuazione.

    2.1.3.di massima, la situazione deve essere valutata caso per caso in base alle prescrizioni minime indicate qui di seguito.

    2.2.Strutture degli edifici 2.2.1.Negli edifici con un massimo di tre piani fuori terra la resistenza al fuoco (R) della struttura dell'edificio deve essere equivalente ad almeno 30 minuti (R 30), fatti salvi gli edifici su un unico piano senza scantinato.

    2.2.2.Negli altri edifici con più di tre piani fuori terra la resistenza al fuoco (R) della struttura dell'edificio deve essere equivalente ad almeno 60 minuti (R 60).

    2.3.Solai 2.3.1.Negli edifici con un massimo di tre piani fuori terra la resistenza al fuoco (REI) dei solai deve essere equivalente ad almeno 30 minuti (REI 30).

    2.3.2.Negli altri edifici con più di tre piani fuori terra la resistenza al fuoco (REI) dei solai deve essere equivalente ad almeno 60 minuti (REI 60).

    2.4.Ingabbiamento delle scale 2.4.1.Di massima, negli alberghi già esistenti con più di due piani fuori terra le scale devono essere ingabbiate.

    2.4.1.1.Le pareti della gabbia delle scale debbono avere una resistenza al fuoco (REI) equivalente ad almeno 30 minuti (REI 30).

    2.4.1.2.Le porte, compreso il telaio, d'accesso alle gabbie delle scale debbono avere una resistenza al fuoco (RE) equivalente ad almeno 30 minuti (RE 30), essere munite di un apposito fermo e recare un'indicazione che prescriva che le porte debbono essere tenute chiuse.

    2.4.2.Ove uno stesso vano scala permetta di servire tanto i piani accessibili al pubblico, quanto gli scantinati, la sua gabbia deve essere concepita in modo che sia possibile isolare gli scantinati dal resto del vano scala.

    2.4.3.La parte superiore di ogni vano scala deve essere munita di un telaio o di una finestra dotata di vetro sottile, con una superficie di circa 1 m2, corredati, se non direttamente accessibili, con un dispositivo che ne consenta un'agevole apertura dal pianoterra.

    2.4.4.I vani scala di servizio, accessibili unicamente al personale dell'esercizio debbono essere protetti secondo principi identici a quelli applicati per i vani scala accessibili al pubblico.

    2.5.Tramezzi 2.5.1.Di massima, i tramezzi (da solaio a solaio) che separano le camere dalle vie di evacuazione debbono avere una resistenza al fuoco (REI) equivalente ad almeno 30 minuti (REI 30) ; le loro porte e i relativi telai debbono avere una resistenza al fuoco (RE) equivalente ad almeno 15 minuti (RE 15).

    2.5.2.Di massima, le strutture (solai, tramezzi da solaio a solaio e soffitti) che separano le camere e le vie di evacuazione dai locali che presentano speciali pericoli di incendio debbono avere una resistenza al fuoco (REI) equivalente ad almeno 60 minuti (REI 60) ; le loro porte e i relativi telai debbono avere una resistenza al fuoco (RE) equivalente ad almeno 60 minuti (RE 60), essere munite di un apposito fermo e recare un'indicazione che prescriva che le porte debbono essere tenute chiuse.

    3.RIVESTIMENTI INTERNI E DECORAZIONI 3.1.Negli alberghi già esistenti i rivestimenti interni e le decorazioni debbono presentare caratteristiche di reazione al fuoco tali da non presentare speciali rischi capaci di contribuire eventualmente alla progagazione dell'incendio e alla produzione di fumi.

    3.1.1.Questa esigenza riguarda in special modo le parti dell'edificio quali :

    3.1.1.1.vie di evacuazione, in particolare corridoi, scale e disimpegni quali gli atri ;

    3.1.1.2.locali accessibili al pubblico, in particolare ai clienti dell'albergo, tranne le camere.

    3.1.2.Nei locali di cui al punto 3.1.1 i rivestimenti interni e le decorazioni cui specificamente si allude sono in particolare :

    3.1.2.1.i rivestimenti del pavimento,

    3.1.2.2.i rivestimenti e le decorazioni murali,

    3.1.2.3.i rivestimenti e le decorazioni dei soffitti.

    3.1.3.Dato che, al momento attuale, i metodi di prova e di classificazione dei materiali dal punto di vista della loro reazione al fuoco non sono armonizzati, i requisiti minimi ai quali debbono rispondere i rivestimenti interni e le decorazioni negli alberghi già esistenti vengono espressi con riferimento alle disposizioni nazionali in materia.

    3.2.Rivestimenti e decorazioni nelle vie di evacuazione 3.2.1.Per i rivestimenti interni e le decorazioni presenti lungo le vie di evacuazione degli alberghi già esistenti, sono ritenuti corrispondenti al livello minimo di sicurezza richiesto le classificazioni di materiali elencate nella seguente tabella.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3.2.2.La tabella precedente fa riferimento alle seguenti disposizioni nazionali :

    a)Germania Norma DIN 4107, prima parte Comportamento al fuoco dei materiali e degli elementi per l'edilizia.

    b)Danimarca Codice edilizio 1977 allegato 3.

    c)Francia Decreto 4 giugno 1973,

    che classifica i materiali e gli elementi per l'edilizia per categorie secondo il loro comportamento al fuoco, nonché la descrizione dei metodi di prova (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 26 luglio 1973).

    d)Italia Decreto ministeriale 26 giugno 1984.

    Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 25 agosto 1984).

    e)Paesi Bassi Norma NEN 3883.

    f)Regno Unito Norma RS 476, sesta parte, 1981 Prova di propagazione del fuoco per i prodotti,

    Norma BS 476, settima parte, 1971 Prova di propagazione in superficie del fuoco per i materiali.

    g)Irlanda 1.Norma BS 4790, 1972 Determinazione degli effetti di un focolaio ridotto sui materiali tessili per pavimentazione (metodo cosiddetto « hot nut ») valutato in base alla norma BS 5287, 1976.

    2.Norma BS 5867, seconda parte, 1980 prescrizioni in materia di accensione - Specificazione per fibre per tende e tappezzerie.

    3.Norma BS 5852, prima parte, 1979 Norma BS 5852, seconda parte, 1982 Metodo di prova per l'infiammabilità dei sedili imbottiti.

    3.3.Rivestimenti e decorazioni nei locali accessibili al pubblico, tranne le camere 3.3.1.Quando il locale risponde ai requisiti del punto 2.5.2, i rivestimenti interni e le decorazioni debbono essere conformi alle disposizioni nazionali vigenti, tenuto conto della destinazione del locale.

    3.3.2.Quando il locale non risponde ai requisiti del punto 2.5.2, i rivestimenti interni e le decorazioni debbono essere conformi alle disposizioni stabilite al punto 3.2 che sono d'applicazione per le vie di evacuazione.

    3.3.3.Per i locali accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al punto 3.1.1, le vie di evacuazione indipendenti devono soddisfare almeno alle disposizioni che si applicano alle vie di evacuazione previste per l'albergo, adeguandole di volta in volta alla situazione riscontrata.

    4.ILLUMINAZIONE ELETTRICA 4.1.Sistema di illuminazione principale 4.1.1.Il sistema d'illuminazione principale di un esercizio alberghiero deve essere costituito da un sistema di illuminazione elettrica.

    4.1.2.L'impianto elettrico di un esercizio alberghiero già esistente e il suo impiego debbono essere tali da evitare in particolare l'insorgere e la propagazione di incendi. L'impianto deve essere provvisto di messa a terra.

    4.1.3.Il punto 4.1.2 è d'applicazione anche qualora l'alimentazione elettrica dell'esercizio sia fornita da una fonte autonoma.

    4.2.Sistema d'illuminazione di sicurezza 4.2.1.Ciascun esercizio alberghiero deve essere dotato di un sistema adeguato d'illuminazione elettrica di sicurezza che entri in funzione quando venga a mancare l'illuminazione del sistema principale.

    4.2.2.Il sistema di illuminazione di sicurezza di un esercizio alberghiero deve essere in grado di funzionare durante un periodo sufficiente a consentire l'evacuazione di tutte le persone che si trovano nell'esercizio quando venga a mancare l'illuminazione del sistema principale.

    5.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 5.1.Norma generale 5.1.1.Il riscaldamento avviene tramite generatori di calore collettivi ovvero tramite generatori di calore individuali fissi.

    5.1.2.L'impianto di riscaldamento di un esercizio alberghiero già esistente e il suo impiego debbono essere tali da evitare in particolare l'insorgere e la propagazione di incendi.

    5.2.Vano caldaia Quando un generatore di calore a combustione ha una potenza utile tale da dover essere installato in un locale separato dagli altri e comunque sempre nel caso di un generatore di potenza pari o superiore a 70 kW, occorre rispettare quanto segue.

    5.2.1.questo locale deve essere progettato e realizzato in conformità della normativa nazionale vigente ;

    5.2.2.le pareti del vano caldaia debbono avere una resistenza al fuoco (REI) equivalente ad almeno 60 minuti ; le porte, compreso il telaio, debbono avere una resistenza al fuoco (RE) equivalente ad almeno 60 minuti (RE 60), essere munite di un apposito fermo e recare un'indicazione che prescriva che le porte debbono essere tenute chiuse.

    5.3.Distribuzione del fluidi combustibili 5.3.1.Fatto salvo il punto 5.1.2, l'arrivo dei fluidi combustibili liquidi o gassosi che alimentano i generatori di calore si deve poter interrompere mediante almeno un dispositivo di chiusura a comando manuale.

    5.3.1.1.Per i generatori di calore individuali fissi questo dispositivo di chiusura deve essere situato in prossimità dell'apparecchio.

    5.3.1.2.Per i generatori di calore collettivi installati all'interno di un vano caldaia questo dispositivo di chiusura deve essere posto all'esterno del vano stesso in un punto di facile accesso e perfettamente segnalato.

    5.3.2.Quando l'edificio nel quale è situato l'esercizio alberghiero è provvisto di una tubazione di alimentazione generale del gas, quest'ultima deve essere munita di almeno un dispositivo di chiusura manuale situato direttamente all'arrivo della tubazione nell'edificio e perfettamente segnalato.

    5.3.3.Nel caso di combustibili liquidi, se il serbatoio è situato all'interno di un locale, questo deve essere progettato in modo da soddisfare almeno a quanto disposto al punto 5.2.2 e da contenere le eventuali perdite di combustibile.

    5.3.4.Per il gas di petrolio liquefatto, il serbatoio deve essere collocato all'esterno.

    5.4.Generatore di calore individuale fisso 5.4.1.Fatte salve le disposizioni del punto 5.1.2, quando l'uso di generatori di calore individuali fissi è autorizzato negli alberghi già esistenti, questi generatori debbono essere installati in modo da prevenire il rischio di incendio e non presentare pericolo per gli occupanti dei locali nei quali si trovano.

    5.4.2.Questi generatori di calore individuali fissi debbono formare oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso debbono essere chiaramente indicate.

    6.SISTEMI DI VENTILAZIONE 6.1.Se un albergo già esistente è munito di un sistema di ventilazione, devono essere prese misure per evitare in particolare la propagazione dell'incendio, dei gas e dei fumi caldi tramite i condotti di distribuzione di un sistema del genere.

    6.2.I sistemi di ventilazione debbono essere muniti di un interruttore d'arresto generale situato in un punto di facile accesso e perfettamente segnalato.

    7.MEZZI DI SOCCORSO, DI ALLARME E DI CHIAMATA DI SOCCORSO 7.1.Mezzi di primo intervento 7.1.1.I mezzi di primo intervento hanno lo scopo di combattere un principio d'incendio ; essi debbono essere distinti dai mezzi più importanti destinati a combattere un incendio esteso e che vengono generalmente usati da specialisti dell'intervento contro il fuoco.

    7.1.2.I mezzi di primo intervento sono costituiti da estintori portatili o da dispositivi equivalenti fissi. Essi debbono essere concepiti in conformità della normativa nazionale in vigore o, ove esistano, delle relative norme europee.

    7.1.3.I mezzi di primo intervento debbono essere collocati a ogni piano in prossimità degli accessi alle scale o delle uscite, nelle vie di evacuazione a una distanza massima di 25 m l'uno dall'altro, nonché in prossimità dei locali che presentano un rischio speciale.

    7.1.4.I mezzi di primo intervento debbono essere facilmente accessibili e mantenuti in buono stato di funzionamento.

    7.2.Allarme 7.2.1.Gli esercizi alberghieri debbono essere muniti di un valido sistema di allarme sonoro, la cui tonalità sia distinta dalla suoneria del telefono.

    7.2.2.Questo sistema, di qualunque tipo esso sia, deve presentare un funzionamento adeguato alle caratteristiche costruttive dell'esercizio e consentire di avvertire in tempo, in caso di sinistro, tutte le persone che si trovino nelle varie parti dell'albergo.

    7.3.Chiamata di soccorso 7.3.1.I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente sia mediante la rete telefonica pubblica, sia mediante linea diretta, sia mediante qualsiasi altro mezzo analogo adeguato.

    7.3.2.La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata immediatamente a fianco di qualsiasi punto dal quale questa chiamata è possibile.

    Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata del centro di soccorso ed eventualmente il suo indirizzo debbono essere esposti bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

    7.4.Addestramento del personale 7.4.1.La direzione dell'albergo deve provvedere affinché in caso di incendio il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

    7.4.2.In caso di incendio il personale di un esercizio alberghiero deve essere in grado :

    7.4.2.1.di applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto ;

    7.4.2.2.di contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'albergo.

    7.4.3.Tenendo conto delle condizioni di esercizio ed eventualmente del ritmo stagionale, il personale di un esercizio alberghiero deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile.

    8.ISTRUZIONI DI SICUREZZA 8.1.Nell'ingresso dell'albergo 8.1.1.Le istruzioni precise relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro debbono essere esposte bene in vista.

    8.1.2.Una pianta dell'edificio per informare le squadre di soccorso deve indicare in particolare la posizione :

    -delle scale e delle vie di evacuazione,

    -dei mezzi di estinzione disponibili,

    -del dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità,

    -dell'eventuale dispositivo di arresto del sistema di ventilazione,

    -dell'eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme,

    -degli eventuali impianti e locali che presentano un rischio speciale.

    8.2.A ciascun piano Nel caso di alberghi su due o più piani, per ciascun piano una piantina d'orientamento semplificata deve essere collocata all'accesso.

    8.3.In ciascuna camera 8.3.1.Istruzioni precise esposte bene in vista debbono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio ; oltre che nelle lingue nazionali queste istruzioni debbono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale dell'albergo.

    8.3.2.Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una piantina semplificata del piano che indichi schematicamente le posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale e/o alle uscite.

    8.4.Le istruzioni debbono soprattutto attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso d'incendio, fatti salvi quelli appositamente protetti e riservati esclusivamente all'evacuazione degli invalidi.

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