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Document 31986D0474

86/474/CEE: Decisione della Commissione dell'11 settembre 1986 relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

GU L 279 del 30.9.1986, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/474/oj

31986D0474

86/474/CEE: Decisione della Commissione dell'11 settembre 1986 relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 30/09/1986 pag. 0055 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0005


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1986

relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

(86/474/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dei paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 6,

considerando che, con la decisione 83/196/CEE dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), la Commissione ha fissato in maniera provvisoria le modalità dei controlli comunitari; che, vista l'esperienza soddisfacente acquisita nel corso dei controlli in luogo, è necessario stabilire definitivamente le modalità di tali controlli;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli di polizia sanitaria sul posto intesi ad accertare l'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva 74/462/CEE, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 2. Tali controlli vengono effettuati ogni tre anni in ciascuno dei paesi indicati nell'elenco stabilito in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva.

Tuttavia, se motivi di ordine sanitario lo giustificano, la Commissione può, previa consultazione degli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente, rinviare o anticipare determinati controlli ovvero effettuare controlli supplementari.

2. Sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano nel paese terzo o nei paesi terzi interessati un controllo di polizia sanitaria sul posto prima che venga presentata al comitato veterinario permanente una proposta di decisione intesa a completare l'elenco stabilito in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE.

3. A richiesta, in particolare, di uno Stato membro, sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione possono effettuare nel paese o nei paesi terzi interessati un controllo di polizia sanitaria sul posto prima che venga presentata al comitato veterinario permanente una proposta di decisione:

- intesa a modificare l'elenco stabilito in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE,

- intesa ad autorizzare la ripresa delle importazioni di animali o di carni fresche in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 72/462/CEE,

- relativa alle misure da adottare qualora i risultati di un controllo di polizia sanitaria all'importazione di bovini o di suini ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 72/462/CEE o di carni fresche ai sensi degli articoli 23 e 24 della stessa direttiva o qualsiasi altra indicazione pervenuta alla Commissione rivelino che le disposizioni di detta direttiva o le relative misure di applicazione non sono più rispettate o rimettono in causa il mantenimento dell'autorizzazione.

Articolo 2

1. Sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli sanitari sul posto intesi ad accertare l'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva 72/462/CEE, in particolare dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché della direttiva 77/96/CEE. Tali controlli vengono effettuati almeno una volta all'anno in ogni macello, labora

torio di sezionamento o deposito frigorifero situato fuori di un macello o di un laboratorio di sezionamento, compresi in uno degli elenchi stabiliti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE o dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE.

Tuttavia, se motivi sanitari lo giustificano, la Commissione può, previa consultazione degli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente:

- rinviare o anticipare determinati controlli ovvero effettuare controlli supplementari;

- sostituire detti controlli sistematici con dei controlli per sondaggio.

2. Sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione possono effettuare nello stabilimento o negli stabilimenti interessati un controllo sanitario sul posto prima che venga presentata al comitato veterinario permanente una proposta di decisione intesa a completare uno degli elenchi stabiliti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE o dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE.

3. A richiesta, in particolare, di uno Stato membro, sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione possono effettuare nello stabilimento o negli stabilimenti interessati un controllo sanitario sul posto prima che venga presentata al comitato veterinario permanente una proposta di decisione:

- intesa a modificare uno degli elenchi stabiliti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE o dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/96/CEE,

- relativa alle misure da adottare qualora i risultati del controllo sanitario effettuato all'importazione in conformità dell'articolo 24 della direttiva 72/462/CEE o qualsiasi altra indicazione pervenuta alla Commissione rivelino che le disposizioni delle direttive 72/462/CEE e 77/96/CEE o le relative misure di applicazione non sono più rispettate o rimettono in causa il mantenimento dell'autorizzazione.

Articolo 3

La Commissione decide, caso per caso, se necessario previa consultazione degli Stati membri, in merito al numero e alla qualifica degli esperti veterinari da essa incaricati dei controlli di cui agli articoli 1, 2 e 4. Almeno un esperto degli Stati membri partecipa alle missioni destinate ad effettuare i controlli previsti dagli articoli 1, 2 e 4, paragrafo 2.

Articolo 4

1. I controlli previsti agli articoli 1 e 2 possono essere effettuati da esperti veterinari distaccati sul posto per una durata massima di tre anni.

2. Almeno una volta all'anno essi sono assistiti da altri esperti veterinari, per l'effettuazione di una parte dei controlli previsti.

Articolo 5

1. Gli esperti veterinari degli Stati membri, che sono designati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 5, terzo comma, della direttiva 72/462/CEE, agiscono sotto la direzione della Commissione. Essi non possono in alcun caso fare uso a fini personali delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza in occasione dei controlli ovvero divulgarle a persone estranee ai servizi competenti.

2. Le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti veterinari degli Stati membri sono sostenute dalla Commissione, in conformità della regolamentazione vigente in materia di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno alle persone non appartenenti alla Commissione e da essa invitate in qualità di esperti.

Articolo 6

La Commissione informa gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, mediante relazioni scritte, sui risultati dei controlli, in particolare qualora questi indichino che occorre modificare o completare, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 30 della direttiva 72/462/CEE, l'elenco o gli elenchi previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE o dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 77/96/CEE.

In casi urgenti gli Stati membri possono essere informati verbalmente o mediante telescritto.

Articolo 7

La presente decisione è riesaminata anteriormente al 1o gennaio 1992.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

(4) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

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