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Document 31985R3717

    Regolamento (CEE) n. 3717/85 della Commissione del 27 dicembre 1985 che stabilisce alcune misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque della Spagna

    GU L 360 del 31.12.1985, p. 14–19 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/05/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3717/oj

    31985R3717

    Regolamento (CEE) n. 3717/85 della Commissione del 27 dicembre 1985 che stabilisce alcune misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque della Spagna

    Gazzetta ufficiale n. L 360 del 31/12/1985 pag. 0014 - 0019
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0084
    edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 4 pag. 0109
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0084
    edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 4 pag. 0109


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3717/85 DELLA COMMISSIONE

    del 27 dicembre 1985

    che stabilisce alcune misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque della Spagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione delle Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 165, paragrafo 7,

    considerando che occorre stabilire le modalità tecniche necessarie per determinare e controllare le navi portoghesi autorizzate ad esercitare le loro attività nelle acque della Spagna;

    considerando che l'atto di adesione prevede un regime di elenchi di navi autorizzate ad esercitare la loro attività nonché un regime di comunicazione dei movimenti delle navi e di comunicazione delle catture, a complemento delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2);

    considerando che il numero delle navi autorizzate alla pesca del tonno bianco sarà fissato prima del 1o marzo 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 165, paragrafo 6, dell'atto di adesione;

    considerando che è necessario adottare alcune misure tecniche di conservazione delle risorse, applicabili fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che prevede alcune misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3625/84 (4);

    considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'atto di adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 165 dell'atto, misure che entrano in vigore con riserva e alla data di entrata in vigore del suddetto atto;

    considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca, non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le misure tecniche e di controllo previste dal presente regolamento si applicano, alle navi battenti bandiera del Portogallo, nelle acque sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque di competenza del comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) in cui si applica la politica comune della pesca.

    Articolo 2

    1. Le autorità portoghesi trasmettono ogni anno alla Commissione, al più tardi un mese prima che inizi il periodo di autorizzazione della pesca in causa, gli elenchi delle navi, detti « elenchi di base », che possono esercitare le attività di pesca di cui all'articolo 165, paragrafo 2, dell'atto di adesione. È trasmesso un elenco distinto per ciascuna delle seguenti categorie di navi:

    - navi che esercitano la pesca del nasello, di altre specie demersali e del suro a nord della frontiera Rio Minho;

    - navi che esercitano la pesca del nasello, di altre specie demersali e del suro ad est della frontiera Rio Guardiana;

    - navi che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno (pesce spada, verdesca, fieto);

    - navi che esercitano la pesca del tonno bianco.

    2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere riveduti con effetto dal primo giorno di ogni mese: tutte le modifiche apportate devono essere comunicate alla Commissione al più tardi il 15 del mese precedente.

    3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 recano, per ogni nave, le informazioni seguenti:

    - nome della nave;

    - numero d'immatricolazione;

    - lettere e cifre d'identificazione esterna;

    - porto d'immatricolazione;

    - nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, nel caso di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti);

    - stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

    - potenza del motore;

    - indicativo di chiamata e frequenza radio.

    Articolo 3

    1. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione e, a titolo informativo, alle autorità di controllo spagnole menzionate al punto 7 dell'allegato, i progetti di elenchi di navi, detti « elenchi periodici », di cui all'articolo 165, paragrafo 2, dell'atto di adesione, applicando i coefficienti di conversione definiti all'articolo 158 dell'atto di adesione, nei quali sono indicate le navi autorizzate a esercitare simultaneamente le loro attività di pesca, conformemente all'articolo 165 dell'atto di adesione.

    È trasmesso un elenco distinto per ciascuna delle categorie di navi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

    2. Fatta eccezione per l'elenco delle navi che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno e per quello delle navi che esercitano la pesca del tonno bianco, gli elenchi sono trasmessi via telex ogni settimana prima delle ore 12 (tempo universale) del giovedì.

    Essi sono in vigore dalle ore 0 (tempo universale) della domenica fino alle ore 24 (tempo universale) del sabato successivo.

    L'elenco delle navi che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno e quello delle navi che esercitano la pesca del tonno bianco sono trasmessi almeno 15 giorni lavorativi prima della data della loro entrata in vigore; essi coprono un periodo di almeno due mesi civili. Il numero di navi indicato nell'elenco delle navi che esercitano la pesca del tonno bianco non può essere superiore al numero fissato dal Consiglio secondo la procedura prevista dall'articolo 165, paragrafo 6, dell'atto di adesione.

    3. Ciascuno degli elenchi periodici reca, per ogni nave, le informazioni seguenti:

    - nome e numero d'immatricolazione della nave;

    - indicativo di chiamata;

    - nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, nel caso di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti);

    - coefficiente menzionato all'articolo 158, paragrafo 2, dell'atto di adesione;

    - metodo di pesca previsto;

    - zona di pesca prevista;

    - per le navi che esercitano la pesca del tonno bianco e di altri grandi migratori, periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione di pesca.

    4. La Commissione esamina i progetti di elenchi periodici di cui al paragrafo 1 e adotta gli elenchi periodici, che trasmette alle autorità portoghesi e alle autorità di controllo spagnole:

    - prima delle ore 12 (tempo universale) del venerdì successivo, fatta eccezione per l'elenco delle navi che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno e per quello delle navi che esercitano la pesca del tonno bianco;

    - almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista per la loro entrata in vigore, per l'elenco delle navi che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno e per quello delle navi che esercitano la pesca del tonno bianco.

    5. Qualora la Commissione non sia in possesso di un nuovo elenco periodico entro i termini stabiliti al paragrafo 2, le disposizioni valide l'ultimo giorno del periodo in corso di applicano sino a quando non sia stato adottato un nuovo elenco, conformemente alla procedura prevista dal presente articolo.

    6. Le autorità portoghesi possono chiedere alla Commissione la sostituzione di una nave compresa in un elenco periodico che, per causa di forza maggiore, non possa pescare nel corso dell'intero o di parte del periodo previsto e, qualora l'elenco periodico comprenda un numero di navi inferiore al numero massimo autorizzato ad esercitare simultaneamente le proprie attività, l'aggiunta di una o più navi entro i limiti di tale numero massimo.

    Le navi sostitutive o supplementari devono figurare negli elenchi di cui all'articolo 2.

    Le domande di sostituzione o di aggiunta vanno indirizzate via telex alla Commissione, trasmettendone copia alle autorità di controllo spagnole menzionate.

    La Commissione comunica il più sollecitamente possibile alle autorità portoghesi e alle autorità di controllo spagnole qualsiasi modifica degli elenchi periodici.

    La nave sostitutiva o supplementare è autorizzata a pescare unicamente dopo la data indicata nella comunicazione della Commissione.

    Articolo 4

    Una nave può figurare in diversi elenchi base, ma in non più di un elenco periodico.

    Articolo 5

    1. Le navi autorizzate a pescare il tonno bianco non possono tenere a bordo alcun pesce o prodotto della pesca diverso dai tonnidi, salvo le acciughe destinate a servire da esca viva nei limiti dei quantitativi strettamente necessari a tale scopo.

    2. Le navi autorizzate a pescare il pesce castagna non possono tenere a bordo alcun pesce o prodotto della pesca diverso da questa specie, salvo le specie destinate a servire da esca viva, nei limiti dei quantitativi strettamente necessari a tale scopo.

    Articolo 6

    I comandanti o, se del caso, i proprietari delle navi autorizzate a pescare devono rispettare le condizioni speciali previste dall'allegato. A richiesta dello stato membro interessato, la Commissione modifica la designazione delle competenti autorità di controllo menzionate al punto 7 dell'allegato. Articolo 7

    Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 171/83, ed escluse le navi che esercitano la pesca del nasello, di altre specie demersali e del suro, alle navi battenti bandiera del Portogallo si applicano le seguenti misure tecniche:

    a) la pesca con le reti da imbrocco è vietata;

    b) le navi non possono tenere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzate;

    c) ciascuna nave a palangari non può calare più di due palangari al giorno; la lunghezza massima di ciascun palangaro è fissata a 20 miglia marine; i braccioli devono distare l'uno dall'altro almeno 2,70 m;

    d) le navi che esercitano la pesca del pesce castagna non possono tenere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso dai palangari da superficie.

    Articolo 8

    Anteriormente al 15 di ogni mese, le autorità portoghesi notificano alla Commissione i quantitativi delle catture effettuate da ciascuna nave che esercita la pesca del tonno bianco e i quantitativi sbarcati da queste navi in ciascun porto nel mese precedente.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore dell'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

    (2) GU n. L 169 del 28. 7. 1983, pag. 14.

    (3) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.

    (4) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 3.

    ALLEGATO

    CONDIZIONI SPECIALI PER LE NAVI PORTOGHESI AUTORIZZATE A PESCARE NELLE ACQUE DELLA SPAGNA

    1.2 // // A. Condizioni applicabile a tutte le navi // 1. // Un esemplare delle presenti condizioni speciali deve trovarsi a bordo della nave. // 2. // Le lettere e le cifre d'identificazione esterna della nave autorizzata a pescare devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile. // // Le lettere e le cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo e delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate. // // B. Condizioni supplementari applicabili a tutte le navi, ad eccezione di quelle che esercitano la pesca del tonno bianco e dei grandi migratori diversi dal tonno // 3. // Tutte le navi autorizzate a pescare comunicano alle competenti autorità di controllo nazionali menzionate al punto 7 le informazioni di cui al punto 4, secondo il ritmo seguente: // 3.1.1. // al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste della Spagna; // 3.1.2. // al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste della Spagna; // 3.1.3. // al momento di ogni cambio di settore CIEM o Copace all'interno delle zone definite ai punti 3.1.1 e 3.1.2; // 3.1.4. // al momento di ogni ingresso in un porto della Spagna; // 3.1.5. // al momento di ogni uscita da un porto della Spagna; // 3.1.6. // prima dell'inizio delle operazioni di pesca (comunicare « attivo »); // 3.1.7. // alla fine delle operazioni di pesca (comunicare « passivo »); // 3.1.8. // ogni settimana a decorrere dalla data d'ingresso nelle zone di cui al punto 3.1.1 o a decorrere dalla data di uscita dal porto di cui al punto 3.1.5. // 4. // Le comunicazioni trasmesse in virtù del punto 3 devono contenere i dati seguenti: // // - data e ora della trasmissione; // // - nome della nave; // // - indicativo radio; // // - lettere e cifre di identificazione esterna; // // - numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa; // // - indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati al punto 3; // // - posizione geografica e riquadro CIEM o copace; // // - quantitativi catturati giacenti nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 5.3; // // - quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie; // // - riquadro CIEM o Copace in cui sono state effettuate le catture; // // - quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie; // // - nome, segnale di chiamata e, se del caso, identificazione esterna della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo; // // - nome del comandante. // 5. // Le comunicazioni previste ai punti 3 e 4 devono essere trasmesse secondo le modalità seguenti: // 5.1. // ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione radio indicata nell'elenco che segue: 1.2 // Nome della stazione radio // Segnale di chiamata // Lisboa // CUL // S. Miguel // CUG // Madeira // CUB // Tarifa // EAC // Chipiona // Chipiona radio // Finisterre // EAF // Coruña // Coruña radio // Cabo Peñas // EAS // Machichaco // Machichaco radio 1.2 // 5.2. // Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave autorizzata a pescare, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima. // 5.3. // Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 4 (1): 1.2 // A: // gambero boreale (Pandalus borealis) // B: // nasello (Merluccius merluccius) // C: // ippoglosso nero (Reinbardtius hippoglossoides) // D: // merluzzo bianco (Gadus morhua) // E: // eglefino (Melanogrammus aeglefinus) // F: // ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus) // G: // sgombro (Scomber scombrus) // H: // suro (Trachurus trachurus) // I: // pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris) // J: // merluzzo carbonaro (Pollachius virens) // K: // merlano (Merlangus merlangus) // L: // aringa (Clupea harengus) // M: // cicerello (Ammodytes sp.) // N: // spratto (Clupea sprattus) // O: // passera di mare (Pleuronectes platessa) // P: // merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii) // Q: // molva (Molva molva) // R: // altri // S: // gamberetti (Pandalidae) // T: // acciughe (Engraulis encrasicholus) // U: // sebaste (Sebastes sp.) // V: // passera americana (Hypoglossoides platessoides) // W: // calamaro (Illex) // X: // limanda (Limanda ferruginea) // Y: // melù (Gadus poutassou) // Z: // tonno (Thunnidae) // AA: // molva azzurra (Molva dypterygia) // BB: // brosmio (Brosme brosme) // CC: // palombo (Scyliorhinus retifer) // DD: // squalo elefante (Cetorbinidae) // EE: // smeriglio (Lamna nasus) // FF: // calamaro (Loligo vulgaris) // GG: // pesce castagna (Brama brama) // HH: // sardina (Sardina pilchardus) // II: // gamberetto grigio (Crangon crangon) // JJ: // rombo giallo (Lepidorhombus) // KK: // rospo (Lophius sp.) // LL: // scampo (Nephrops norvegicus) // MM: // merluzzo giallo (Pollachius pollachius) 1.2 // 6. // Fatte salve le istruzioni che figurano nel giornale di bordo delle Comunità europee, qualsiasi radio messaggio trasmesso conformemente ai punti 3, 4 essere tenute a bordo o sbarcate.

    // 7. // Autorità nazionali di controllo competenti a ricevere le comunicazioni di cui ai punti 3 e 4: // // Segretario General de Pesca Maritima (SEGEPESCA) c/Ortega y Gasset, 57 Madrid Telex: 47457 SGPM E. e 5 sarà iscritto in detto giornale di bordo.

    (1) Questo elenco non implica che le specie citate possano

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