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Document 31985R3716

Regolamento (CEE) n. 3716/85 della Commissione del 27 dicembre 1985 che stabilisce misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca nelle acque spagnole delle navi battenti bandiera degli altri stati membri, escluso il Portogallo

GU L 360 del 31.12.1985, p. 7–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3716/oj

31985R3716

Regolamento (CEE) n. 3716/85 della Commissione del 27 dicembre 1985 che stabilisce misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca nelle acque spagnole delle navi battenti bandiera degli altri stati membri, escluso il Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 360 del 31/12/1985 pag. 0007 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0077
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 4 pag. 0102
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0077
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 4 pag. 0102


V :

PASSERA AMERICANA ( HYPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES )

W :

CALAMARO ( ILLEX )

X :

LIMANDA ( LIMANDA FERRUGINEA )

Y :

MELU ( GADUS POUTASSOU )

Z :

TONNO ( THUNNIDAE )

AA :

MOLVA AZZURRA ( MOLVA DYPTERYGIA )

BB : ESSERE TENUTE A BORDO O SBARCATE .

CC :

PALOMBO ( SCYLIORHINUS RETIFER )

DD :

SQUALO ELEFANTE ( CETORHINIDAE )

EE :

SMERIGLIO ( LAMNA NASUS )

FF :

CALAMARO ( LOLIGO VULGARIS )

GG :

PESCE CASTAGNA ( BRAMA BRAMA )

HH :

SARDINA ( SARDINA PILCHARDUS )

II :

GAMBERETTO GRIGIO ( CRANGON CRANGON )

JJ :

ROMBO GIALLO ( LEPIDORHOMBUS )

KK :

ROSPO ( LOPHIUS SPP .)

LL :

SCAMPO ( NEPHROPS NORVEGICUS )

MM :

MERLUZZO GIALLO ( POLLACHIUS POLLACHIUS )

1.26 .

FATTE SALVE LE ISTRUZIONI CHE FIGURANO NEL GIORNALE DI BORDO DELLE COMUNITA EUROPEE, QUALSIASI RADIO MESSAGGIO TRASMESSO CONFORMEMENTE AI PUNTI 3, 4 E 5 SARA ISCRITTO IN DETTO GIORNALE DI BORDO .

7 .

AUTORITA NAZIONALI DI CONTROLLO COMPETENTI A RICEVERE LE COMUNICAZIONI DI CUI AI PUNTI 3 E 4 : //

SEGRETARIO GENERAL DE PESCA MARITIMA ( SEGEPESCA ) //

C/ORTEGA Y GASSET, 57 //

MADRID //

INDIRIZZO TELEX : 47457 SGPM E .

BROSMIO ( BROSME BROSME )

( 1 ) QUESTO ELENCO NON IMPLICA CHE LE SPECIE CITATE POSSANO*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3716/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1985

che stabilisce misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca nelle acque spagnole delle navi battenti bandiera degli altri stati membri, escluso il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 164, paragrafo 4,

considerando che occorre stabilire le modalità tecniche necessarie per determinare e controllare le navi degli stati membri esclusi il Portogallo e la Spagna, autorizzate ad esercitare simultaneamente le loro attività nelle acque spagnole;

considerando che l'atto di adesione prevede un regime di elenchi di navi autorizzate ad esercitare la loro attività nonché un regime di comunicazione dei movimenti delle navi e di comunicazione delle catture alla Commissione, a complemento delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2);

considerando che, a decorrere dal 1o gennaio 1986, conformemente all'articolo 164, paragrafo 2, dell'atto di adesione, le attività di pesca specializzate menzionate in detto articolo devono essere esercitate in base alle stesse modalità di controllo stabilite per le navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attività nella acque degli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo;

considerando che è pertanto necessario prevedere il rilascio di licenze di pesca da parte della Commissione e adottare alcune misure tecniche di conservazione delle risorse, applicabili fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che prevede alcune misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3625/84 (4);

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'atto di adesione, le istituzioni comunitarie possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 164 dell'atto, misure che entrano in vigore con riserva e alla data di entrata in vigore del suddetto atto;

considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure tecniche e di controllo previste dal presente regolamento si applicano, nelle acque dell'oceano Atlantico sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), alle navi battenti bandiera degli stati membri, escluso il Portogallo.

Articolo 2

1. Gli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, trasmettono ogni anno alla Commissione, al più tardi un mese prima che inizi il periodo di autorizzazione della pesca in causa, gli elenchi delle navi che possono esercitare le attività di pesca di cui all'articolo 164, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione.

È trasmesso un elenco distinto per ciascun tipo di pesca menzionato nell'allegato I.

Gli elenchi comprendono un numero di navi non superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 164, paragrafo 3, dell'atto di adesione.

2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere riveduti con effetto dal primo giorno di ogni mese; tutte le modifiche da apportare devono essere comunicate alla Commissione al più tardi il 15 del mese precedente.

3. Negli elenchi di cui al paragrafo 1 figurano, per ogni nave, le informazioni seguenti:

- nome della nave;

- numero d'immatricolazione;

- lettere e cifre d'identificazione esterna;

- porto d'immatricolazione;

- nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, ove si tratti di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti);

- stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

- potenza del motore;

- indicativo di chiamata e frequenza radio.

Articolo 3

1. Gli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, elaborano per ogni tipo di pesca indicato all'articolo 2 un progetto di elenco periodico in cui determinano le navi che possono esercitare simultaneamente le loro attività di pesca, conformemente all'articolo 164 dell'atto di adesione.

Gli elenchi sono trasmessi alla Commissione in base alle modalità seguenti:

a) per le navi di cui all'allegato I, punto 1 e punto 2, lettere a), b) e f), almeno 15 giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore; gli elenchi coprono un periodo di almeno un mese civile per le navi di cui all'allegato I, punto 1, e di almeno due mesi civili per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a), b) e f);

b) per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere c) e d), almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista per la loro entrata in vigore; gli elenchi coprono un periodo di un mese civile per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera c), e di almeno due settimane per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d);

c) per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera e), almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per la loro entrata in vigore; l'elenco copre un periodo di un giorno.

2. Gli elenchi periodici delle navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera c), determinano per ciascun giorno le navi autorizzate ad esercitare simultaneamente le loro attività di pesca; ogni nave deve figurare nell'elenco per almeno due giorni consecutivi.

3. Per le navi di cui all'allegato I, punti 1 e 2, lettere a), b), c) ed e), il numero totale delle navi comprese nell'elenco periodico non può superare il numero fissato dal Consiglio secondo la procedura prevista dall'articolo 164, paragrafo 3, dell'atto di adesione.

4. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d), l'elenco periodico comprende gruppi di navi costituiti da tre unità al massimo. Il numero di questi gruppi non può essere superiore a quello fissato dal Consiglio secondo la procedura prevista dall'articolo 164, paragrafo 3, dell'atto di adesione. Ciascuna nave può figurare soltanto in un gruppo e ogni gruppo può beneficiare soltanto di una licenza contemplata all'articolo 4.

5. Ciascun elenco periodico reca, per ogni nave, le informazioni seguenti:

- nome e numero d'immatricolazione della nave;

- indicativo di chiamata;

- nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, ove si tratti di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti);

- se del caso, coefficiente indicato all'articolo 158, paragrafo 2, dell'atto di adesione;

- periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione di pesca;

- metodo di pesca previsto;

- zona di pesca prevista.

6. La Commissione esamina i progetti di elenchi periodici di cui al paragrafo 1 e adotta gli elenchi medesimi che trasmette alle autorità degli stati membri interessati e alle competenti autorità di controllo spagnole:

- per le navi di cui al paragrafo 1, lettera a), almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista di entrata in vigore;

- per le navi di cui al paragrafo 1, lettera b), almeno due giorni lavorativi prima della data prevista di entrata in vigore;

- per le navi di cui al paragrafo 1, lettera c), almeno un giorno lavorativo prima della data prevista di entrata in vigore.

7. Qualora, per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere c), d), ed e), la Commissione non sia in possesso di un progetto di elenco periodico entro i termini di cui al paragrafo 1, le disposizioni valide per l'ultimo giorno del periodo in corso si applicano fino quando non sia stato adottato un nuovo elenco, secondo la procedura prevista dal presente articolo.

8. Le autorità degli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, possono chiedere alla Commissione la sostituzione di una nave compresa in un elenco periodico che, per causa di forza maggiore, non possa utilizzare la propria autorizzazione di pesca durante l'intero periodo previsto o parte di esso.

Le navi sostitutive devono figurare negli elenchi di cui all'articolo 2.

La Commissione comunica il più sollecitamente possibile alle competenti autorità di controllo spagnole di cui al paragrafo 6, nonché alle autorità competenti degli stati membri interessati, qualsiasi modifica degli elenchi periodici.

La nave sostitutiva è autorizzata a pescare unicamente a decorrere dalla data indicata nella comunicazione della Commissione.

Articolo 4

1. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a), b) e d), comprese in un elenco periodico approvato dalla Commissione, l'esercizio delle attività di pesca è subordinato alla presenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione su richiesta delle autorità degli stati membri.

Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a) e b), le domande di licenza sono presentate all'atto della comunicazione dei progetti di elenchi periodici di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d), le domande di licenza sono presentate all'atto della comunicazione dell'elenco di navi di cui all'articolo 2. 2. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a) e b), ciascuna licenza è rilasciata per tre navi al massimo, le cui caratteristiche segnaletiche sono indicate nella licenza.

3. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d), le licenze sono rilasciate in forma anonima per l'intero periodo di autorizzazione della pesca, entro i limiti del numero massimo specificato all'articolo 3, paragrafo 4; ogni nave che esercita un'attività di pesca deve essere provvista dell'apposita licenza.

4. Le licenze sono rilasciate per un periodo di almeno due mesi civili.

Articolo 5

Una nave può figurare in più di uno degli elenchi menzionati all'articolo 2. Una nave può figurare in un solo elenco periodico, fatta eccezione per le tonniere, le quali possono figurare anche nell'elenco delle navi che esercitano la pesca delle acciughe destinate a servire da esca viva.

Articolo 6

Le navi autorizzate a pescare il tonno non possono tenere a bordo alcun pesce o prodotto della pesca diverso dai tonnidi, salvo le acciughe destinate a servire da esca viva.

Articolo 7

I comandanti o, se del caso, i proprietari delle navi autorizzate a pescare devono rispettare le condizioni speciali previste dall'allegato II. Su richiesta delle autorità dello stato membro interessato, la Commissione adatta la designazione delle competenti autorità di controllo menzionate al punto 7 dell'allegato II.

Articolo 8

Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 171/83, alle navi di cui all'allegato I, punto 2, si applicano le seguenti misure tecniche:

a) è vietata la pesca con le reti da imbrocco;

b) le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzate;

c) ciascuna nave a palangari non può calare più di due palangari al giorno; la lunghezza massima di ciascun palangaro è fissata a 20 miglia nautiche; i braccioli devono distare l'uno dall'altro almeno 2,70 m.

Articolo 9

Anteriormente al 15 di ogni mese, gli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, notificano alla Commissione i quantitativi delle catture effettuate da ciascuna nave tonniera e i quantitativi sbarcati da queste navi in ciascun porto durante il mese precedente.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 169 del 28. 7. 1983, pag. 14.

(3) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.

(4) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 3.

ALLEGATO I

ATTIVITÀ DI PESCA DI CUI ALL'ARTICOLO 164, PARAGRAFI 1 E 2, DELL'ATTO DI ADESIONE

1.2 // // // Tipo di pesca // Zona // // // 1. Navi che esercitano le attività di pesca non specializzate // VIII c, IX // 2. Navi che esercitano le attività di pesca specializzate di cui all'articolo 164, paragrafo 2, dell'atto di adesione: // // a) Navi che esercitano la pesca delle sardine (inferiori a 100 tsl) // VIII c // b) Navi a palangari inferiori a 100 tsl // VIII c, IX // c) Navi non superiori a 50 tsl, operanti esclusivamente con canne da pesca // VIII c // d) Navi che esercitano la pesca delle acciughe a titolo principale // VIII c // e) Navi che esercitano la pesca delle acciughe da usare come pesca viva // VIII c // f) Tonniere // VIII c, IX // //

ALLEGATO II

CONDIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DEGLI STATI MEMBRI, AD ECCEZIONE DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO, AUTORIZZATE A PESCARE NELLE ACQUE SPAGNOLE

1.2 // // A. Condizioni applicabili a tutte le navi // 1. // Un esemplare delle presenti condizioni speciali e, se del caso, la licenza di pesca devono trovarsi a bordo della nave. // 2. // Le lettere e le cifre d'identificazione esterna della nave autorizzata a pescare devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile. // // Le lettere e le cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo e delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate. // // B. Condizioni supplementari applicabili a tutte le navi, salvo le navi tonniere e le navi di non oltre 50 tsl operanti esclusivamente con canne da pesca // 3. // Tutte le navi autorizzate a pescare comunicano alle competenti autorità di controllo nazionali menzionate al punto 7, per ogni movimento appresso specificato: // // - il nome della nave, il nome del comandante, l'indicativo radio, le lettere e le cifre d'identificazione esterna e, se del caso, il numero della licenza; // // - la data, l'ora, la posizione geografica e il riquadro CIEM: // 3.1.1. // al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste spagnole, e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca; // 3.1.2. // al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste spagnole, e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca; // 3.1.3. // al momento di ogni cambio di settore CIEM all'interno delle zone definite ai punti 3.1.1 e 3.1.2; // 3.1.4. // al momento di ogni ingresso in un porto spagnolo; // 3.1.5. // al momento di ogni uscita da un porto spagnolo; // 3.1.6. // prima dell'inizio delle operazioni di pesca (comunicare « attivo »); // 3.1.7. // alla fine delle operazioni di pesca (comunicare « passivo ».) // 4. // Tutte le navi autorizzate a pescare comunicano alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), ad ogni entrata e uscita dalle zone CIEM nelle quali sono autorizzate a pescare e ogni settimana a decorrere dalla data di inizio delle operazioni di pesca, le informazioni seguenti nell'ordine indicato: // // - il nome della nave; // // - l'indicativo radio; // // - le lettere e le cifre di identificazione esterna; // // - se del caso, il numero della licenza; // // - il numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa; // // - l'indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati al punto 3; // // - la posizione geografica e il riquadro CIEM; // // - i quantitativi catturati giacenti nelle stive, espressi in chilogrammi o ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 5.3; // // - i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie; // // - il riquadro CIEM in cui sono state effettuate le catture; // // - i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie; // // - il nome, il segnale di chiamata e, se del caso, l'identificazione esterna della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo; // // - il nome del comandante. // 5. // Le comunicazioni previste ai punti 3 e 4 devono essere trasmesse secondo le modalità seguenti: // 5.1. // Ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione radio indicata nell'elenco che segue: 1.2 // Nome della stazione radio // Segnale di chiamata // North Foreland // GNF // Humber // GKZ // Cullercoats // GCC // Wick // GKR // Portpatrick // GPK // Anglesey // GLV // Ilfracombe // GIL // Niton // GNI // Stonehaven // GND // Hebrides // GHD // Portshead // GKA // // GKB // // GKC // Land's End // GLD // Valentia // EJK // Malin Head // EJM // Boulogne // FFB // Brest // FFU // St. Nazaire // FFO // Bordeaux-Arcachon // FFC // Tarifa // EAC // Chipiona // Chipiona radio // Finisterre // EAF // Coruña // Coruña radio // Cabo Peñas // EAS // Machichaco // Machichaco radio 1.2 // 5.2. // Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave autorizzata a pescare, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima. // 5.3. // Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 4 (1): 1.2 // A: // gambero boreale (Pandalus borealis) // B: // nasello (Merluccius merluccius) // C: // ippoglosso nero (Reinbardtius hippoglossoides) // D: // merluzzo bianco (Gadus morhua) // E: // eglefino (Melanogrammus aeglefinus) // F: // ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus) // G: // sgombro (Scomber scombrus) // H: // suro (Trachurus trachurus) // I: // pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris) // J: // merluzzo carbonaro (Pollachius virens) // K: // merlano (Merlangus merlangus) // L: // aringa (Clupea harengus) // M: // cicerello (Ammodytes sp.) // N: // spratto (Clupea sprattus) // O: // passera di mare (Pleuronectes platessa) // P: // merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii) // Q: // molva (Molva molva) // R: // altri // S: // gamberetti (Pandalidae) // T: // acciughe (Engraulis encrasicholus) // U: // sebaste (Sebastes sp.) // V: // passera americana (Hypoglossoides platessoides) // W: // calamaro (Illex) // X: // limanda (Limanda ferruginea) // Y: // melù (Gadus poutassou) // Z: // tonno (Thunnidae) // AA: // molva azzurra (Molva essere tenute a bordo o sbarcate.

// CC: // palombo (Scyliorhinus retifer) // DD: // squalo elefante (Cetorhinidae) // EE: // smeriglio (Lamna nasus) // FF: // calamaro (Loligo vulgaris) // GG: // pesce castagna (Brama brama) // HH: // sardina (Sardina pilchardus) // II: // gamberetto grigio (Crangon crangon) // JJ: // rombo giallo (Lepidorhombus) // KK: // rospo (Lophius spp.) // LL: // scampo (Nephrops norvegicus) // MM: // merluzzo giallo (Pollachius pollachius) 1.2 // 6. // Fatte salve le istruzioni che figurano nel giornale di bordo delle Comunità europee, qualsiasi radio messaggio trasmesso conformemente ai punti 3, 4 e 5 sarà iscritto in detto giornale di bordo. // 7. // Autorità nazionali di controllo competenti a ricevere le comunicazioni di cui ai punti 3 e 4: // // Segretario General de Pesca Marítima (Segepesca) // // c/Ortega y Gasset, 57 // // Madrid // // Indirizzo telex: 47457 SGPM E. dypterygia) // BB: // brosmio (Brosme brosme)

(1) Questo elenco non implica che le specie citate possano

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