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Document 31985R3715

Regolamento (CEE) n. 3715/85 della Commissione del 27 dicembre 1985 che stabilisce misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque degli altri stati membri, esclusa la Spagna

GU L 360 del 31.12.1985, p. 1–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3715/oj

31985R3715

Regolamento (CEE) n. 3715/85 della Commissione del 27 dicembre 1985 che stabilisce misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque degli altri stati membri, esclusa la Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 360 del 31/12/1985 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0071
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 4 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0071
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 4 pag. 0096


NAVAL SUPERVISORY CENTRE HAULBOWLINE CORK TELEX : CORK 24924

REGNO UNITO :

MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD GREAT WESTMINSTER HOUSE HORSEFERRY ROAD LONDON SW 1P 2AE TELEX : LONDON 21274 FISHLN //

DEPARTEMENT OF AGRICULTURE AND FISHERIES FOR SCOTLAND CHESSER HOUSE GORGIE ROAD EDINBURGH EH11 3 AW TELEX : EDINBURGH 727696 SODAFS

BROSMIO ( BROSME BROSME )

( 1 ) QUESTO ELENCO NON IMPLICA CHE LE SPECIE CITATE POSSANO*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3715/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1985

che stabilisce misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque degli altri stati membri, esclusa la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 349, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6,

considerando che occorre stabilire le modalità tecniche necessarie per determinare e controllare le navi portoghesi autorizzate ad esercitare simultaneamente le loro attività nelle acque degli altri stati membri, esclusa la Spagna;

considerando che l'atto di adesione prevede un regime di elenchi di navi autorizzate ad esercitare la loro attività nonché un regime di comunicazione dei movimenti delle navi e di comunicazione delle catture alla Commissione, a complemento delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2);

considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1986, conformemente all'articolo 349, paragrafo 4 dell'atto di adesione, l'insieme delle disposizioni concernenti le attività di pesca specializzate di cui all'articolo 349, paragrafo 4, dell'atto di adesione deve essere conforme a quello applicabile alle navi contemplate all'articolo 160 di tale atto;

considerando che è quindi necessario adottare alcune misure tecniche di conservazione delle risorse, applicabili fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che prevede alcune misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3625/84 (4);

considerando che, in virtù dell'articolo 2 paragrafo 3, dell'atto di adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 349 dell'atto, misure che entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto atto;

considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure tecniche e di controllo previste dal presente regolamento si applicano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli stati membri, Spagna e Portogallo esclusi, e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), alle navi battenti bandiera del Portogallo e immatricolate e/o registrate in Portogallo.

Articolo 2

1. Le autorità portoghesi trasmettono ogni anno alla Commissione, al più tardi un mese prima che inizi il periodo di autorizzazione della pesca in causa, gli elenchi delle navi che possono esercitare le attività di pesca di cui all'articolo 349 dell'atto di adesione. È trasmesso un elenco distinto per ogni tipo delle attività di pesca, autorizzate dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 349 paragrafi 2 e 3, dell'atto di adesione, in particolare:

- pesca del melù,

- pesca del suro,

- pesca del tonno.

Il numero delle navi comprese negli elenchi non deve superare i limiti fissati annualmente secondo la procedura di cui all'articolo 349, paragrafi 2 e 3, dell'atto di adesione.

2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere riveduti con effetto dal primo giono di ogni mese; tutte le modifiche apportate devono essere comunicate alla Commissione al più tardi il 15 del mese precedente.

3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 recano, per ogni nave, le informazioni seguenti:

- nome della nave;

- numero d'immatricolazione;

- lettere e cifre d'identificazione esterna;

- porto d'immatricolazione;

- nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, nel caso di una persona giuridica o di un'associazione, nome dei rappresentanti;

- stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

- potenza del motore;

- indicativo di chiamata e frequenza radio.

Articolo 3

1. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione i progetti di elenchi periodici conformemente all'articolo 349, dell'atto di adesione, almeno 15 giorni prima della data prevista della loro entrata in vigore. È trasmesso un elenco distinto per ogni tipo di pesca contemplato dall'articolo 2.

Per le navi che esercitano la pesca del melù e del suro, gli elenchi coprono il periodo di un mese civile; per le navi che esercitano la pesca del tonno, gli elenchi coprono il periodo minimo di due mese civili.

2. Gli elenchi periodici mensili delle navi che esercitano la pesca del melù e del suro determinano per ciascun giorno le navi autorizzate ad esercitare simultaneamente le loro attività di pesca; ogni nave deve figurare nell'elenco per almeno sei giorni consecutivi.

Le autorità portoghesi adottano le disposizioni amministrative atte a garantire che le navi di cui al primo comma, comprese nell'elenco periodico, non possano lasciare il porto a partire dal quale vengono utilizzate prima della data corrispondente a quella stabilita nell'elenco periodico per la pesca nella zona prevista, tenendo conto della durata abituale del viaggio necessaria per raggiungere il limite geografico più vicino della zona suddetta. Esse si assicurano inoltre che le navi siano arrivate nel porto base dal quale operano nei termini dovuti. Esse cooperano inoltre con le autorità competenti degli stati membri interessati per assicurarsi che i movimenti delle stesse navi da un porto di un altro stato membro siano parimenti effettuati rispettando le autorizzazioni di pesca contemplate dal presente regolamento.

3. Ciascuno degli elenchi periodici reca, per ogni nave, le informazioni seguenti:

- nome e numero d'immatricolazione della nave;

- indicativo di chiamata;

- se del caso, coefficiente indicato all'articolo 158 paragrafo 2, dell'atto di adesione;

- nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, nel caso di una persona giuridica o di un'associazione, nome dei rappresentanti;

- periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione di pesca;

- metodo di pesca previsto;

- zona di pesca prevista.

4. La Commissione esamina i progetti di elenchi periodici di cui al paragrafo 1 e adotta gli elenchi periodici, che trasmette, almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista della loro entrata in vigore, alle autorità portoghesi e alle competenti autorità di controllo.

5. Le autorità portoghesi possono chiedere alla Commissione la sostituzione di una nave compresa in un elenco periodico, che, per causa di forza maggiore, non possa utilizzare l'autorizzazione di pesca per tutto o parte del periodo previsto. Le navi sostitutive devono figurare sugli elenchi di cui all'articolo 2.

La Commissione comunica il più sollecitamente possibile alle autorità portoghesi e alle competenti autorità di controllo di cui al paragrafo 4 qualsiasi modifica degli elenchi periodici.

La nave sostitutiva è autorizzata a pescare unicamente dopo la data indicata nella comunicazione della Commissione.

Articolo 4

Una nave può figurare in più di uno degli elenchi menzionati all'articolo 2. Una nave può figurare in un solo elenco periodico.

Articolo 5

Le navi autorizzate a pescare il tonno non possono tenere a bordo nessun pesce o prodotto della pesca diverso dai tonnidi, salvo le specie destinate a servire da esca viva, nei limiti dei quantitativi strettamente necessari a tale scopo.

Articolo 6

I comandanti o, se del caso, i proprietari delle navi autorizzate a pescare devono rispettare le condizioni speciali previste dall'allegato. La Commissione adegua, su richiesta dello stato membro interessato, la designazione delle autorità di controllo competenti menzionate al punto 7 dell'allegato.

Articolo 7

Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 171/83, alle navi battenti bandiera del Portogallo si applicano le seguenti misure tecniche:

a) è vietata la pesca con le reti da imbrocco;

b) le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzate; c) ciascuna nave a palangari non può calare più di due palangari al giorno; la lunghezza massima di ciascun palangaro è fissata a 20 miglia nautiche; i braccioli devono distare l'uno dall'altro almeno 2,70 m.

Articolo 8

Anteriormente al 15 di ogni mese, le autorità portoghesi notificano alla Commissione i quantitativi delle catture effettuate da ciascuna nave che esercita la pesca del tonno e i quantitativi sbarcati da queste navi in ciascun porto durante il mese precedente.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 169 del 28. 7. 1983, pag. 14.

(3) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.

(4) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 3.

ALLEGATO

CONDIZIONI SPECIALI PER LE NAVI PORTOGHESI AUTORIZZATE A PESCARE NELLE ACQUE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI, AD ECCEZIONE DELLA SPAGNA

1.2 // // A. Condizioni applicabili a tutte le navi // 1. // Un esemplare delle presenti condizioni speciali deve trovarsi a bordo della nave. // 2. // Le lettere e le cifre d'identificazione esterna della nave autorizzata a pescare devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile. Le lettere e le cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo e delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate. // // B. Condizioni supplementari applicabili a tutte le navi che esercitano la pesca del melù e del suro // 3. // Tutte le navi autorizzate a pescare comunicano alle competenti autorità di controllo nazionali menzionate al punto 7, per ogni movimento appresso specificato: // // - il nome della nave, il nome del comandante, l'indicativo radio, le lettere e le cifre d'identificazione esterna; // // - la data, l'ora, la posizione geografica e il riquadro CIEM: // 3.1.1. // al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli altri stati membri della Comunità, Spagna esclusa, e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca; // 3.1.2. // al momento di ogni uscita da quasiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli altri stati membri della Comunità, Spagna esclusa, e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca; // 3.1.3. // al momento di ogni cambio di settore CIEM all'interno delle zone definite ai punti 3.1.1 e 3.1.2; // 3.1.4. // al momento di ogni ingresso in un porto degli altri stati membri della Comunità; // 3.1.5. // al momento di ogni uscita da un porto degli stati membri della Comunità; // 3.1.6. // prima dell'inizio delle operazioni di pesca (comunicare « attivo »); // 3.1.7. // alla fine delle operazioni di pesca (comunicare « passivo »). // 4. // Le navi autorizzate a pescare comunicano alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), ad ogni entrata e uscita dalle zone CIEM nelle quali sono autorizzate a pescare e ogni settimana a decorrere dalla data di inizio delle operazioni di pesca, le informazioni seguenti nell'ordine indicato: // // - il nome della nave; // // - l'indicativo radio; // // - le lettere e le cifre di identificazione esterna; // // - il numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa; // // - l'indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati al punto 3; // // - la posizione geografica e il riquadro CIEM; // // - i quantitativi catturati giacenti nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 5.3; // // - i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie; // // - il riquadro CIEM in cui sono state effettuate le catture; // // - i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie; // // - il nome, il segnale di chiamata e, se del caso, l'identificazione esterna della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo; // // - il nome del comandante. // 5. // Le comunicazioni previste ai punti 3 e 4 devono essere trasmesse secondo le modalità seguenti: // 5.1. // Ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione radio indicata nell'elenco che segue: 1.2 // Nome della stazione radio // Segnale di chiamata // North Foreland // GNF // Humber // GKZ // Cullercoats // GCC // Wick // GKR // Portpatrick // GPK // Anglesey // GLV // Ilfracombe // GIL // Niton // GNI // Stonehaven // GND // Hebrides // GHD // Portshead // GKA // // GKB // // GKC // Land's End // GLD // Valentia // EJK // Malin Head // EJM // Boulogne // FFB // Brest // FFU // St. Nazaire // FFO // Bordeaux-Arcachon // FFC // Lisboa // CUL // S. Miguel // CUG // Madeira // CUB 1.2 // 5.2. // Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave autorizzata a pescare, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima. // 5.3. // Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 4 (1): 1.2 // A: // gambero boreale (Pandalus borealis) // B: // nasello (Merluccius merluccius) // C: // ippoglosso nero (Reinbardtius hippoglossoides) // D: // merluzzo bianco (Gadus morhua) // E: // eglefino (Melanogrammus aeglefinus) // F: // ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus) // G: // sgombro (Scomber scombrus) // H: // suro (Trachurus trachurus) // I: // pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris) // J: // merluzzo carbonaro (Pollachius virens) // K: // merlano (Merlangus merlangus) // L: // aringa (Clupea harengus) // M: // cicerello (Ammodytes sp.) // N: // spratto (Clupea sprattus) // O: // passera di mare (Pleuronectes platessa) // P: // merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii) // Q: // molva (Molva molva) // R: // altri // S: // gamberetti (Pandalidae) // T: // acciughe (Engraulis encrasicholus) // U: // sebaste (Sebastes sp.) // V: // passera americana (Hypoglossoides platessoides) // W: // calamaro (Illex) // X: // limanda (Limanda ferruginea) // Y: // melù (Gadus poutassou) // Z: // tonno (Thunnidae) // AA: // molva azzurra (Molva essere tenute a bordo o sbarcate.

// CC: // palombo (Scyliorhinus retifer) // DD: // squalo elefante (Cetorhinidae) // EE: // smeriglio (Lamna nasus) // FF: // calamaro (Loligo vulgaris) // GG: // pesce castagna (Brama brama) // HH: // sardina (Sardina pilchardus) // II: // gamberetto grigio (Crangon crangon) // JJ: // rombo giallo (Lepidorhombus) // KK: // rospo (Lophius sp.) // LL: // scampo (Nephrops norvegicus) // MM: // merluzzo giallo (Pollachius pollachius) 1.2 // 6. // Fatte salve le istruzioni che figurano nel giornale di bordo delle Comunità europee, qualsiasi radio messaggio trasmesso conformemente ai punti 3, 4 e 5 sarà iscritto in detto giornale di bordo. // 7. // Autorità nazionali di controllo competenti a ricevere le comunicazioni di cui al punto 3: 1.2 // FRANCIA: // Cross A Château la Garenne F-56410 Étel telex: CROSSAT 950519 // IRLANDA: // Naval Supervisory Centre Haulbowline Cork telex: Cork 24924 // REGNO UNITO: // Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Great Westminster House Horseferry Road London SW 1P 2AE telex: London 21274 FISHLN // // Departement of Agriculture and Fisheries for Scotland Chesser House Gorgie Road Edinburgh EH11 3 AW telex: Edinburgh 727696 SODAFS dypterygia) // BB: // brosmio (Brosme brosme)

(1) Questo elenco non implica che le specie citate possano

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