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Document 31985R3520
Council Regulation (ECSC, EEC, Euratom) No 3520/85 of 12 December 1985 amending Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 549/69 determining the categories of officials and other servants of the European Communities to whom the provisions of Article 12, the second paragraph of Article 13 and Article 14 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the Communities apply
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3520/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 recante modifica del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3520/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 recante modifica del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
GU L 335 del 13.12.1985, p. 60–60
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In force
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3520/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 recante modifica del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 335 del 13/12/1985 pag. 0060 - 0060
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0057
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 5 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0057
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 5 pag. 0033
***** REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3520/85 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1985 recante modifica del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28, primo comma, visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 22, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere della Corte di giustizia, considerando che occorre modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2152/82 (3), per tener conto dei regolamenti seguenti: - regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85 del Consiglio, del 19 giugno 1985, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di determinati funzionari delle Comunità europee appartenenti ai quadri scientifico e tecnico (4); - regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti (5), - regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (6), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 sono aggiunte le lettere seguenti: « i) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio dall'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom), n. 1679/85; j) i beneficiari dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti, nel testo previsto dall'articolo 33 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85; k) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dalle funzioni dall'articolo 4 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85. ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui all'articolo 1. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. GOEBBELS (1) GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 97. (2) GU n. L 74 del 27. 3. 1969, pag. 1. (3) GU n. L 228 del 4. 8. 1982, pag. 5. (4) GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1. (6) Vedi pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale.