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Document 31985R2220

Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli

GU L 205 del 3.8.1985, p. 5–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2012; abrogato da 32012R0282

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2220/oj

31985R2220

Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 03/08/1985 pag. 0005 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0055
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0055
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0206


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2220/85 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1985

recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafi 3 e 5 e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli ed altre disposizioni contenute nei regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato che, nelle loro modalità di applicazione, prevedono la costituzione di una cauzione,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (4), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1302/85 (6), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1462/84 (8), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982 (9), che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette ed i lupini dolci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 (10), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (11), in particolare l'articolo 12,

considerando che numerose disposizioni contenute in regolamenti agricoli comunitari esigono la costituzione di una cauzione per garantire il pagamento di una somma dovuta in caso di mancata osservanza di un obbligo; che, tuttavia, dall'esperienza acquisita è risultato che tale esigenza viene interpretata, nella prassi, in maniera molto differente; che pertanto, al fine di evitare disparità nelle condizioni di concorrenza, tali esigenze dovrebbero essere definite con maggiore precisione;

considerando che, in particolare, occorre definire la forma della cauzione;

considerando che parecchie disposizioni di regolamenti agricoli comunitari stabiliscono che la cauzione costituita viene incamerata in caso di mancato adempimento di un obbligo garantito da tale cauzione, senza fare alcuna distinzione tra il mancato adempimento di esigenze principali e esigenze secondarie e subordinate; che, ai fini di una maggiore equità, è necessario operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un'esigenza principale e le conseguenze di un mancato adempimento di un'esigenza secondaria o subordinata; che, in particolare, occorre prevedere disposizioni secondo cui, quando ciò è ammesso, venga incamerata solo una parte della cauzione se gli interessati hanno in realtà adempiuto all'esigenza principale, ma hanno superato di poco il termine all'uopo previsto, o se non hanno adempiuto ad un'esigenza subordinata;

considerando che non si deve operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un obbligo a seconda che un pagamento anticipato sia stato ricevuto o meno; che pertanto le cauzioni costituite in previsione di pagamenti anticipati sono soggette a norme particolari;

considerando che le spese relative alla costituzione di una cauzione, sostenute tanto dall'interessato che la costituisce quanto dall'autorità competente, possono non essere proporzionate alla somma il cui pagamento è garantito dalla cauzione, se tale somma è inferiore ad un certo limite; che quindi le autorità competenti devono avere la facoltà di non esigere una cauzione per il pagamento di una somma inferiore a tale limite; che inoltre, le autorità competenti debbono avere la facoltà di non esigere una cauzione quando la natura del responsabile dell'adempimento degli obblighi rende vacua tale esigenza;

considerando che le autorità competenti devono avere il diritto di rifiutare o sostituire una cauzione da esse ritenuta insoddisfacente;

considerando che, qualora non sia stato fissato altrove, è opportuno fissare un termine per fornire la prova richiesta per lo svincolo di una cauzione;

considerando che, in relazione al tasso rappresentativo da applicarsi per la conversione nella moneta nazionale dell'importo di una cauzione espresso in ECU, dovrebbe essere definito il fatto generatore di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1);

considerando che occorre stabilire la procedura da seguire non appena sia stata incamerata una cauzione;

considerando che la Commissione deve seguire l'attuazione delle disposizioni relative alle cauzioni;

considerando che il presente regolamento stabilisce le norme generali applicabili a tutti i settori e a tutti i prodotti, a meno che la normativa comunitaria specifica di un settore non stabilisca norme differenti; che le norme specifiche previste per ciascun settore continueranno ad essere applicate fintantoché non siano abrogate o modificate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Campo di applicazione

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le cauzioni previste dai seguenti regolamenti, o dai loro regolamenti di applicazione, salvo disposizione contraria dei regolamenti in causa:

a) regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli:

- n. 136/66 (CEE) (materie grasse) (2),

- (CEE) n. 804/68 (latte e prodotti lattiero- caseari) (3),

- (CEE) n. 805/68 (carni bovine) (4),

- (CEE) n. 727/70 (tabacco greggio) (5),

- (CEE) n. 2358/71 (sementi) (6),

- (CEE) n. 1035/72 (ortofrutticoli) (7),

- (CEE) n. 2727/75 (cereali),

- (CEE) n. 2759/75 (carni suine) (8),

- (CEE) n. 2771/75 (uova) (9),

- (CEE) n. 2777/75 (pollame) (10),

- (CEE) n. 1418/76 (riso) (11),

- (CEE) n. 516/77 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli) (12),

- (CEE) n. 1117/78 (foraggi essiccati) (13),

- (CEE) n. 337/79 (vino) (14),

- (CEE) n. 1837/80 (carni ovine e caprine) (15),

- (CEE) n. 1785/81 (zucchero) (16),

- (CEE) n. 3796/81 (prodotti della pesca) (17);

b) regolamento (CEE) n. 525/77 (conserve di ananassi);

c) regolamento (CEE) n. 1079/77 (prelievo di corresponsabilità);

d) regolamento (CEE) n. 2169/81 (regime di aiuto per il cotone);

e) regolamento (CEE) n. 1431/82 (misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci);

f) regolamento (CEE) n. 1677/85 (misure agromonetarie).

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle cauzioni costituite per garantire il pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione, definiti agli articoli 1 e 10 della direttiva 79/623/CEE del Consiglio (18).

Articolo 3

Ai sensi del presente regolamento:

a) per « cauzione » s'intende la garanzia che, in caso di mancato adempimento di un particolare obbligo, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.

Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui i regolamenti indicati all'articolo 1 prevedono una cauzione corrispondente alla definizione di cui sopra, anche se designata con termini diversi da « cauzione »;

b) per « cauzione cumulativa » s'intende la cauzione costituita presso l'organismo competente per garantire l'adempimento di più obblighi;

c) per « obbligo » s'intende l'esigenza o le esigenze imposte da un regolamento, di eseguire o astenersi dall'eseguire una determinata azione;

d) per « organismo competente » s'intende l'organismo autorizzato a ricevere una cauzione o l'organismo autorizzato a decidere, in conformità della regolamentazione applicabile, se una cauzione deve essere svincolata o incamerata.

TITOLO II

Obbligo di cauzione

Articolo 4

La cauzione deve essere costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.

Articolo 5

1. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la cauzione qualora l'importo garantito sia inferiore a 100 ECU.

2. Qualora si applichi il disposto del paragrafo 1, l'interessato si impegna per iscritto a pagare una somma equivalente a quella che avrebbe dovuto corrispondere se avesse costituito una cauzione e se quest'ultima fosse stata successivamente, in tutto o in parte, incamerata.

3. Il presente articolo non si applica quando la cauzione riguarda titoli d'importazione o di esportazione o di fissazione anticipata.

Articolo 6

L'organismo competente può rinunciare ad esigere una cauzione qualora la persona tenuta all'adempimento degli obblighi sia:

a) un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica,

b) un organismo privato che esercita tali funzioni sotto controllo della stato.

Articolo 7

1. Il tasso rappresentativo da applicare per la conversione in moneta nazionale di una cauzione il cui importo è espresso in ECU, è fissato come segue:

a) cauzioni per pagamenti anticipati: stesso tasso di quello preso in considerazione per il calcolo dell'anticipo;

b) cauzioni per offerte presentate nell'ambito di una procedura comunitaria di gara: tasso in vigore l'ultimo giorno del termine utile per la presentazione delle offerte;

c) tutte le altre cauzioni: tasso in vigore il giorno in cui la cauzione prende effetto.

2. Se viene costituita una cauzione cumulativa, il tasso da applicare per una particolare operazione è quello in vigore il giorno in cui la cauzione avrebbe dovuto prendere effetto qualora non fosse stata costituita la cauzione cumulativa.

TITOLO III

Tipo di cauzione

Articolo 8

1. Una cauzione può essere costituita:

a) in contanti, in conformità degli articoli 13 e 14, e/o

b) sotto forma di garanzia prestata da un garante ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1.

2. L'organismo competente può autorizzare la costituzione di una cauzione nelle seguenti forme:

a) ipoteca, e/o

b) deposito bancario, e/o

c) credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente rango su qualsiasi altro, e/o

d) titolo negoziabile nello stato membro interessato, a condizione che sia emesso o garantito da detto stato e/o

e) obbligazione emessa da un istituto di credito ipotecario quotata in borsa e in vendita sul mercato libero, a condizione che abbia rango pari a quello delle obbligazioni del tesoro.

3. Gli organismi competenti possono stabilire condizioni supplementari per l'accettazione delle cauzioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 9

L'organismo competente non accetta o chiede di sostituire una cauzione che, a suo giudizio, sia inadeguata o insoddisfacente o non offra una garanzia per un sufficiente periodo di tempo. Articolo 10

1. a) Al momento della costituzione della cauzione, i beni ipotecati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o i titoli o le obbligazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere d) e e) devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115 % del valore della cauzione richiesta;

b) il valore realizzabile dei titoli negoziabili o delle obbligazioni deve essere calcolato in base all'ultima quotazione disponibile;

c) l'organismo competente può accettare le cauzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), d) o e), soltanto se l'interessato si impegna per iscritto a costituire una cauzione complementare o a sostituire la cauzione originaria qualora il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di tre mesi, inferiore al 105 % del valore della cauzione richiesta. Questo impegno scritto non è necessario qualora lo preveda la legislazione nazionale. L'organismo competente verifica regolarmente il valore dei beni, titoli ed obbligazioni.

2. a) Il valore realizzabile di una cauzione del tipo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), d) e e) va calcolato dall'organismo competente tenendo conto delle spese di realizzo previste;

b) a richiesta dell'organismo competente, la persona che costituisce la cauzione deve comprovare il valore realizzabile della cauzione.

Articolo 11

1. Una cauzione può essere sostituita da un'altra.

Tuttavia, la sostituzione della cauzione è subordinata all'autorizzazione dell'organismo competente qualora:

a) la cauzione sia acquisita ma non ancora incamerata, o

b) la cauzione di sostituzione rientri in uno dei tipi di cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Una cauzione cumulativa può essere sostituita da un'altra cauzione cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della cauzione cumulativa iniziale che è destinata al momento della sostituzione della cauzione a garantire l'adempimento di uno o più obblighi.

Articolo 12

La cauzione deve essere costituita o espressa nelle moneta dello stato membro in cui ha sede l'organismo competente.

Articolo 13

Una cauzione depositata in contanti a mezzo trasferimento non si considera costituita sino a che l'organismo competente non abbia accertato che può disporre dell'importo versato.

Articolo 14

1. È considerato deposito in contanti l'assegno il cui pagamento sia garantito da un organismo finanziario a tal uopo abilitato dallo stato membro in cui ha sede l'organismo competente interessato. L'organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia.

2. Un assegno diverso da quello di cui al paragrafo 1 può costituire una cauzione solo quando l'organismo competente ha accertato che può disporre dell'importo versato.

3. Le spese richieste dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la cauzione.

Articolo 15

Una cauzione depositata in contanti non produce interessi a favore della persona che l'ha costituita.

Articolo 16

1. Il garante deve avere la residenza normale o essere stabilito nella Comunità e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, essere accettato dall'organismo competente dello stato membro in cui è costituita la cauzione. Il garante è vincolato da una garanzia scritta.

2. La garanzia scritta deve almeno precisare:

a) l'obbligo o, nel caso di una cauzione cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;

b) l'importo massimo che il garante accetta di pagare;

c) che il garante si impegna congiuntamente e solidamente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell'incameramento di una cauzione.

3. L'organismo competente puù accettare un telescritto del garante per costituire una cauzione scritta. In tal caso, l'organismo competente prende le misure adeguate per assicurarsi dell'autenticità.

4. Quando la garanzia cumulativa scritta è già stata presentata, l'organismo competente stabilisce la procedura da seguire per destinare parte o la totalità della garanzia cumulativa a una determinata operazione. Articolo 17

Non appena una parte della cauzione cumulativa è impegnata in relazione ad un particolare obbligo, va annotato il saldo disponibile.

TITOLO IV

Pagamenti anticipati

Articolo 18

Le disposizioni del presente titolo:

- si applicano ogniqualvolta una regolamentazione specifica preveda la possibilità di anticipare una determinata somma prima che un obbligo sia stato adempiuto;

- si applicano al pagamento anticipato ai sensi del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (1).

Articolo 19

1. La cauzione è svincolata quando:

a) è accertato il diritto all'assegnazione dell'importo, o

b) l'importo assegnato, maggiorato della percentuale stabilita dalla regolamentazione comunitaria, è stato rimborsato.

2. Quando il termine stabilito per provare definitivamente il diritto all'assegnazione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente applica immediatamente la procedura di cui all'articolo 29.

Tuttavia, nei casi in cui la normativa comunitaria lo prevede, la prova può essere presentata dopo il termine suddetto, contro rimborso parziale della cauzione.

3. Se nella normativa comunitaria le disposizioni in materia di forza maggiore consentono di limitare il rimborso all'importo dell'anticipo, esse sono completate dalle seguenti condizioni supplementari:

a) le circostanze invocate come casi di forza maggiore sono notificate all'organismo competente entro 30 giorni; questo termine comincia a decorrere dal giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza delle circostanze che potrebbero giustificare un caso di forza maggiore;

b) l'interessato rimborsa l'anticipo e la parte in causa dell'anticipo entro i 30 giorni successivi a quelli in cui l'organismo competente gli ha comunicato la domanda di rimborso.

Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono adempiute, le condizioni di rimborso sono quelle vigenti quando non si ha caso di forza maggiore.

TITOLO V

Svincolo ed incameramento delle cauzioni diverse da quelle di cui al titolo IV

Articolo 20

1. Un obbligo può comprendere esigenze principali, secondarie o subordinate.

2. Per esigenza principale s'intende l'esigenza, essenziale ai fini del regolamento che lo impone, di eseguire o di astenersi dall'eseguire un'azione.

3. Per esigenza secondaria s'intende l'esigenza di rispettare il termine prescritto per soddisfare un'esigenza principale.

4. Per esigenza subordinata s'intende ogni altra esigenza imposta da un regolamento.

5. Il presente titolo non si applica quando la normativa comunitaria specifica non ne abbia definito la esigenza o le esigenze principali.

Articolo 21

La cauzione è svincolata non appena sia stata fornita la prova richiesta a tale effetto che tutte le esigenze principali, secondarie e subordinate sono state soddisfatte.

Articolo 22

1. La cauzione è interamente incamerata per il quantitativo per il quale un'esigenza principale non è stata soddisfatta.

2. Un'esigenza principale è considerata non soddisfatta se la relativa prova non è fornita entro il termine prescritto, salvo caso di forza maggiore.

In tal caso, è immediatamente avviata la procedura di cui all'articolo 29 per l'incameramento della cauzione.

3. Se entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2, viene presentata la prova che l'esigenza o le esigenze principali sono state soddisfatte, l'85 % della somma incamerata viene rimborsata. Se la prova del rispetto dell'esigenza o delle esigenze principali è stata soddisfatta entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2 e se l'esigenza secondaria ad essa relativa non è stata soddisfatta, la somma rimborsata è pari a quella che sarebbe stata svincolata in caso di applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, diminuita del 15 % della parte relativa alla cauzione.

4. Nessun rimborso è dovuto se la prova è presentata oltre i 18 mesi dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3.

Articolo 23

1. Se, entro il termine prescritto, viene fornita la prova corrispondente che l'esigenza o le esigenze principali sono state soddisfatte, ma non è stata soddisfatta un'esigenza secondaria, la cauzione viene parzialmente svincolata e la somma restante incamerata. In tal caso è immediatamente avviata la procedura di cui all'articolo 29 per l'incameramento della somma dovuta.

2. La percentuale di svincolo della garanzia corrisponde alla garanzia che copre la parte in questione, deduzion fatta:

a) del 15 % dell'importo garantito e

b) - del 10 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno:

- di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o inferiore a 40 giorni,

- di inosservanza di un termine minimo pari o inferiore a 40 giorni;

- del 5 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno:

- di inosservanza di un termine minimo compreso tra 41 e 80 giorni;

- del 2 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno:

- di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o superiore a 80 giorni,

- di inosservanza di un termine minimo pari o superiore a 81 giorni.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai termini prescritti per la presentazione delle domande di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata e per l'utilizzazione dei titoli stessi, né ai termini concernenti la fissazione mediante gara dei prelievi all'importazione e all'esportazione e delle restituzioni all'esportazione.

Articolo 24

1. Qualora non siano state soddisfatte una o più esigenze subordinate, viene immediatamente incamerata una somma pari al 15 % della parte relativa alla cauzione.

2. La procedura di cui all'articolo 29 per recuperare la somma incamerata viene immediatamente esperita.

3. Il presente articolo non si applica quando interviene l'articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 25

Se viene fornita la prova che tutte le esigenze principali sono state soddisfatte, ma non lo sono state un'esigenza secondaria e un'esigenza subordinata, si applicano gli articoli 23 e 24 e la somma da incamerare è pari all'importo incamerato a norma dell'articolo 23, aumentato del 15 % dell'importo che sarebbe stato svincolato se tutte le esigenze subordinate fossero state soddisfatte.

Articolo 26

La somma dovuta non può in alcun caso superare il 100 % della parte relativa alla cauzione.

Articolo 27

1. La cauzione viene parzialmente svincolata, a richiesta, quando è fornita la prova prevista relativamente ad una parte dei prodotti, a condizione che tale parte non sia inferiore ad un minimo stabilito indicato nel regolamento che impone l'obbligo della cauzione.

Se la regolamentazione comunitaria specifica non stabilisce un minimo, l'organismo competente può limitare il numero degli svincoli parziali per qualsiasi importo vincolato o fissare l'importo minimo degli svincoli.

2. Prima di svincolare la totalità o parte di una cauzione, l'organismo competente puù esigere che gli sia presentata una domanda scritta di svincolo.

3. Nel caso di cauzioni che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, hanno un valore superiore al 100 % della cauzione richiesta, la parte di cauzione eccedente il 100 % viene svincolata quando la parte restante è definitivamente svincolata o incamerata.

Articolo 28

1. Qualora non sia previsto alcun limite di tempo per la presentazione delle prove occorrenti per ottenere lo svincolo della cauzione, è prescritta la seguente:

a) dodici mesi a decorrere dal termine stabilito per soddisfare l'esigenza o le esigenze principali, oppure

b) ove non sia stato fissato un tale termine, dodici mesi a decorrere dalla data alla quale sono state soddisfatte l'esigenza o le esigenze principali.

2. Salvo caso di forza maggiore, il termine stabilito al paragrafo 1 non puù superare i tre anni a decorrere dalla data in cui la cauzione è stata costituita per l'obbligo assunto.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 29

Quando ha avuto conoscenza degli elementi che determinano l'incameramento totale o parziale della cauzione, l'organismo competente chiede senza indugio alla persona tenuta ad adempiere l'obbligo il pagamento dell'importo della cauzione incamerata, concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta. Se il pagamento non viene effettuato entro tale termine, l'organismo competente:

a) incassa senza indugio definitivamente la cauzione di cui all'articolo 8 paragrafo 1, lettera a),

b) chiede senza indugio il pagamento al garante di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine di 30 giorni dalla data della richiesta,

c) adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché:

i) le cauzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), siano convertite in denaro in modo da poter ottenere la somma dovuta,

ii) i depositi bancari siano trasferiti sul proprio conto.

L'organismo competente puù incassare definitivamente la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato.

Articolo 30

In conformità della procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e degli articoli corrispondenti di altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato, la Commissione può derogare alle disposizioni di cui sopra.

TITOLO VII

Comunicazioni

Articolo 31

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, gli stati membri trasmettono alla Commissione per l'anno precedente, il numero totale e l'importo totale delle cauzioni incamerate, indipendentemente dalla fase raggiunta dalla procedura di cui all'articolo 29, indicando separatamente quelle accreditate allo stato membro e quelle accreditate alla Commissione.

2. I dati di cui al paragrafo 1 saranno comunicati per ognuna delle disposizioni comunitarie a norma delle quali le cauzioni sono state costituite.

3. I dati relativi a cauzioni non superiori a 1 000 ECU non sono comunicati.

4. I dati comunicati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati sia le somme recuperate mediante il realizzo di una cauzione.

5. La Commissione trasmette agli stati membri un riepilogo dei dati comunicati a norma del presente articolo.

Articolo 32

1. Gli stati membri notificano alla Commissione i tipi di istituti abilitati a prestare garanzie e i requisiti che devono possedere. Deve essere altresì notificata qualsiasi modifica riguardante i tipi di istituti abilitati e i requisiti necessari. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri stati membri.

2. Gli stati membri i cui organismi competenti si avvalgono del disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, comunicano alla Commissione le forme di cauzioni accettate in virtù di tali disposizioni e le condizioni imposte.

Articolo 33

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986.

Esso si applica alle cauzioni fornite a decorrere da questa data, come pure alle cauzioni cumulative che sono utilizzate da detta data per assicurare il rispetto di uno o più obblighi particolari.

Previa domanda dell'interessato, esso si applica alle cauzioni costituite prima di questa data non ancora liberate e incamerate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

(4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

(5) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(6) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 9.

(7) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

(8) GU n. L 142 del 29. 5. 1984, pag. 1.

(9) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(10) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.

(11) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(6) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

(7) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. pag. 1.

(8) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(9) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(10) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(11) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(12) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(13) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2.

(14) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(15) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(16) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(17) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(18) GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 31.

(1) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

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