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Document 31985R2046

Regolamento (CEE) n. 2046/85 della Commissione del 24 luglio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1985/74, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe

GU L 193 del 25.7.1985, p. 15–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2046/oj

31985R2046

Regolamento (CEE) n. 2046/85 della Commissione del 24 luglio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1985/74, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 25/07/1985 pag. 0015 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0033
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 4 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0033
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 4 pag. 0005


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2046/85 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1985/74, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3655/84 (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione possono essere fissati prezzi di riferimento per le carpe; che detti prezzi possono essere differenziati per periodi da stabilirsi - nell'ambito delle singole campagne di commercializzazione - sulla base dell'andamento stagionale dei corsi;

considerando che, secondo l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1985/74 della Commissione, del 25 luglio 1974 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1701/78 (4), uno dei periodi per il quale è fissato un prezzo di riferimento si estende dal 1o dicembre al 31 luglio dell'anno successivo;

considerando che l'esperienza ha messo in luce la necessità di suddividere queste periodo in due parti; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1985/74;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1985/74 è modificato come segue:

« È fissato un prezzo di riferimento per le carpe, applicabile nei seguenti periodi:

- 1o agosto - 31 novembre,

- 1o dicembre - 31 dicembre,

- 1o gennaio - 31 luglio ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 30.

(4) GU n. L 195 del 20. 7. 1978, pag. 14.

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