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Document 31984R1708

    Regolamento (CEE) n. 1708/84 della Commissione del 19 giugno 1984 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 65/82 che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva

    GU L 162 del 20.6.1984, p. 7–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; abrog. impl. da 32006R0967

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1708/oj

    31984R1708

    Regolamento (CEE) n. 1708/84 della Commissione del 19 giugno 1984 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 65/82 che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva

    Gazzetta ufficiale n. L 162 del 20/06/1984 pag. 0007 - 0007
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0052
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0052
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0160
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0160


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1708/84 DELLA COMMISSIONE

    del 19 giugno 1984

    recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 65/82 che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

    considerando che l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'inizio del periodo di magazzinaggio dello zucchero riportato alla campagna di commercializzazione successiva possa variare in rapporto al momento in cui lo zucchero in causa è stato prodotto; che il regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 948/82 (4), stabilisce all'articolo 2 che il periodo di magazzinaggio decorre dalla data comunicata dall'impresa interessata; che la data indicata nella comunicazione può essere anteriore a quest'ultima, il che permette all'impresa di conferire alla propria comunicazione un carattere retroattivo che il suddetto articolo 27 non aveva previsto; che è quindi opportuno disporre che d'ora innanzi la data d'inizio del periodo di magazzinaggio non possa precedere la data di ricezione della comunicazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 2, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 65/82 è modificato come segue:

    « Sempreché la condizione indicata al primo comma sia soddisfatta il periodo di magazzinaggio dello zucchero riportato, di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 decorre dalla data comunicata dall'impresa all'organismo competente dello Stato membro in causa. Tale data non può tuttavia precedere la data di arrivo della comunicazione presso detto organismo. Se la domanda indica una data anteriore alla data di ricezione della comunicazione, il periodo di magazzinaggio decorre dalla data di ricezione ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1984.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

    (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

    (3) GU n. L 9 del 14. 1. 1982, pag. 14.

    (4) GU n. L 113 del 27. 4. 1982, pag. 7.

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