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Document 31984R0876

Regolamento (CEE) n. 876/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 relativo al regime d' importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine durante gli ultimi tre trimestri del 1984

GU L 90 del 1.4.1984, p. 47–48 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/876/oj

31984R0876

Regolamento (CEE) n. 876/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 relativo al regime d' importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine durante gli ultimi tre trimestri del 1984

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 01/04/1984 pag. 0047 - 0048


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 876/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

relativo al regime d ' importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine durante gli ultimi tre trimestri del 1984

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1837/80 del Consiglio , del 27 giugno 1980 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 871/84 ( 3 ) , ha istituito un regime applicabile agli scambi con i paesi terzi in detto settore ; che tale regime comporta , fra l ' altro , la riscossione di un prelievo all ' importazione ;

considerando che la Comunità ha concluso accordi di autolimitazione con la grande maggioranza dei paesi terzi esportatori di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ; che , ai sensi dell ' articolo 34 del regolamento ( CEE ) n . 1837/80 , il Consiglio può modificare , anteriormente al 1° aprile 1984 , i diversi regimi che disciplinano il mercato dei prodotti in oggetto ;

considerando che , in attesa di poter concludere accordi con gli altri paesi terzi che esportano tradizionalmente i prodotti in oggetto verso la Comunità e di conoscere le eventuali modifiche apportate agli accordi di autolimitazione vigenti , con il regolamento ( CEE ) n . 2977/83 ( 4 ) il Consiglio ha limitato , durante il primo trimestre 1984 , la riscossione del prelievo e il rilascio dei titoli d ' importazione per taluni prodotti provenienti da tali paesi ;

considerando che è probabile che i negoziati attualmente in corso sull ' eventuale modifica degli accordi di autolimitazione in vigore non possano concludersi prima del 1° aprile 1984 ; che nessuna delle parti firmatarie ha risolto gli accordi esistenti , che restano pertanto in vigore ;

considerando che appare opportuno prorogare sino alla fine del 1984 la validità del regime d ' importazione applicabile ai paesi che non hanno stipulato accordi di tal genere ;

considerando che è opportuno autorizzare le importazioni negli Stati membri tenendo conto delle correnti commerciali tradizionali ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per gli ultimi tre trimestri del 1984 , il prelievo da riscuotere all ' importazione per i prodotti figuranti qui di seguito è al massimo pari al 10 % ad valorem , entro i limiti dei quantitativi sotto indicati , espressi in tonnellate equivalente carcassa per paese terzo interessato e per categoria :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Paese terzo interessato e quantitativo * Cile * Spagna * Altri paesi terzi ( a ) *

01.04 * Animali vivi delle specie ovina e caprina : * * * *

* B . altri ( b ) * 0 * 0 * 75 *

02.01 * Carni e frattaglie commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * * * *

$ * A . Carni : * * * *

* IV . delle specie ovina e caprina : * * * *

* a ) fresche o refrigerate * 0 * 375 * 75 *

* b ) congelate * 1 115 * 0 * 75 *

( a ) Eccetto Argentina , Australia , Austria , Bulgaria , Ungheria , Islanda , Nuova Zelanda , Polonia , Romania , Cecoslovacchia , Uruguay e Iugoslavia . *

( b ) Per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune , il coefficiente di conversione massa netta ( peso vivo )/massa carcassa ( peso equivalente carcassa ) da prendere in considerazione è 1,47 . *

2 . Gli Stati membri possono essere autorizzati a rilasciare titoli d ' importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1 nei limiti dei quantitativi corrispondenti alle loro importazioni tradizionali in provenienza dai paesi terzi interessati .

Articolo 2

Per i prodotti ed i paesi terzi di cui all ' articolo 1 , il rilascio dei titoli d ' importazione ai sensi dell ' articolo 16 del regolamento ( CEE ) n . 1837/80 ha luogo , per gli ultimi tre trimestri del 1984 , nei limiti dei quantitativi specificati all ' articolo 1 . Tuttavia , i quantitativi previsti dal regolamento ( CEE ) n . 2977/83 che eventualmente non fossero esauriti sono aggiunti ai quantitativi che possono essere importati per il quarto trimestre .

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 1837/80 .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1984 fino all ' entrata in vigore di accordi di autolimitazione con i paesi terzi interessati e , comunque , non oltre il 31 dicembre 1984 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . ROCARD

( 1 ) Parere reso il 15 marzo 1984 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 2 ) GU n . L 183 del 16 . 7 . 1980 , pag . 1 .

( 3 ) GU Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale .

( 4 ) GU n . L 294 del 26 . 10 . 1983 , pag . 1 .

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