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Document 31984R0876
Council Regulation (EEC) No 876/84 of 31 March 1984 concerning the import system applicable to certain non-member countries in the sheepmeat and goatmeat sector in the last three quarters of 1984
Regolamento (CEE) n. 876/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 relativo al regime d' importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine durante gli ultimi tre trimestri del 1984
Regolamento (CEE) n. 876/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 relativo al regime d' importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine durante gli ultimi tre trimestri del 1984
GU L 90 del 1.4.1984, p. 47–48
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984
Regolamento (CEE) n. 876/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 relativo al regime d' importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine durante gli ultimi tre trimestri del 1984
Gazzetta ufficiale n. L 090 del 01/04/1984 pag. 0047 - 0048
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 876/84 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1984 relativo al regime d ' importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine durante gli ultimi tre trimestri del 1984 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1837/80 del Consiglio , del 27 giugno 1980 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 871/84 ( 3 ) , ha istituito un regime applicabile agli scambi con i paesi terzi in detto settore ; che tale regime comporta , fra l ' altro , la riscossione di un prelievo all ' importazione ; considerando che la Comunità ha concluso accordi di autolimitazione con la grande maggioranza dei paesi terzi esportatori di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ; che , ai sensi dell ' articolo 34 del regolamento ( CEE ) n . 1837/80 , il Consiglio può modificare , anteriormente al 1° aprile 1984 , i diversi regimi che disciplinano il mercato dei prodotti in oggetto ; considerando che , in attesa di poter concludere accordi con gli altri paesi terzi che esportano tradizionalmente i prodotti in oggetto verso la Comunità e di conoscere le eventuali modifiche apportate agli accordi di autolimitazione vigenti , con il regolamento ( CEE ) n . 2977/83 ( 4 ) il Consiglio ha limitato , durante il primo trimestre 1984 , la riscossione del prelievo e il rilascio dei titoli d ' importazione per taluni prodotti provenienti da tali paesi ; considerando che è probabile che i negoziati attualmente in corso sull ' eventuale modifica degli accordi di autolimitazione in vigore non possano concludersi prima del 1° aprile 1984 ; che nessuna delle parti firmatarie ha risolto gli accordi esistenti , che restano pertanto in vigore ; considerando che appare opportuno prorogare sino alla fine del 1984 la validità del regime d ' importazione applicabile ai paesi che non hanno stipulato accordi di tal genere ; considerando che è opportuno autorizzare le importazioni negli Stati membri tenendo conto delle correnti commerciali tradizionali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Per gli ultimi tre trimestri del 1984 , il prelievo da riscuotere all ' importazione per i prodotti figuranti qui di seguito è al massimo pari al 10 % ad valorem , entro i limiti dei quantitativi sotto indicati , espressi in tonnellate equivalente carcassa per paese terzo interessato e per categoria : Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Paese terzo interessato e quantitativo * Cile * Spagna * Altri paesi terzi ( a ) * 01.04 * Animali vivi delle specie ovina e caprina : * * * * * B . altri ( b ) * 0 * 0 * 75 * 02.01 * Carni e frattaglie commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * * * * $ * A . Carni : * * * * * IV . delle specie ovina e caprina : * * * * * a ) fresche o refrigerate * 0 * 375 * 75 * * b ) congelate * 1 115 * 0 * 75 * ( a ) Eccetto Argentina , Australia , Austria , Bulgaria , Ungheria , Islanda , Nuova Zelanda , Polonia , Romania , Cecoslovacchia , Uruguay e Iugoslavia . * ( b ) Per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune , il coefficiente di conversione massa netta ( peso vivo )/massa carcassa ( peso equivalente carcassa ) da prendere in considerazione è 1,47 . * 2 . Gli Stati membri possono essere autorizzati a rilasciare titoli d ' importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1 nei limiti dei quantitativi corrispondenti alle loro importazioni tradizionali in provenienza dai paesi terzi interessati . Articolo 2 Per i prodotti ed i paesi terzi di cui all ' articolo 1 , il rilascio dei titoli d ' importazione ai sensi dell ' articolo 16 del regolamento ( CEE ) n . 1837/80 ha luogo , per gli ultimi tre trimestri del 1984 , nei limiti dei quantitativi specificati all ' articolo 1 . Tuttavia , i quantitativi previsti dal regolamento ( CEE ) n . 2977/83 che eventualmente non fossero esauriti sono aggiunti ai quantitativi che possono essere importati per il quarto trimestre . Articolo 3 Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 1837/80 . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1984 fino all ' entrata in vigore di accordi di autolimitazione con i paesi terzi interessati e , comunque , non oltre il 31 dicembre 1984 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 . Per il Consiglio Il Presidente M . ROCARD ( 1 ) Parere reso il 15 marzo 1984 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 2 ) GU n . L 183 del 16 . 7 . 1980 , pag . 1 . ( 3 ) GU Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale . ( 4 ) GU n . L 294 del 26 . 10 . 1983 , pag . 1 .