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Document 31984R0411
Commission Regulation (EEC) No 411/84 of 17 February 1984 amending for the second time Regulation (EEC) No 612/77 laying down rules for the application of the special import arrangements in respect of certain young male bovine animals for fattening
Regolamento (CEE) n. 411/84 della Commissione del 17 febbraio 1984 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 612/77, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime speciale all' importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all' ingrasso
Regolamento (CEE) n. 411/84 della Commissione del 17 febbraio 1984 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 612/77, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime speciale all' importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all' ingrasso
GU L 48 del 18.2.1984, p. 12–12
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995
Regolamento (CEE) n. 411/84 della Commissione del 17 febbraio 1984 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 612/77, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime speciale all' importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all' ingrasso
Gazzetta ufficiale n. L 048 del 18/02/1984 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0073
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0294
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0073
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0294
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 411/84 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 1984 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 612/77, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime speciale all'importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all'ingrasso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), considerando che il regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1384/77 (3), ha stabilito le modalità di applicazione del regime speciale all'importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all'ingrasso; che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento prevede che l'operatore, oltre a costituire una cauzione, deve impegnarsi a versare un importo supplementare per gli animali importati per i quali non sia stata addotta la prova prevista dall'articolo 1, paragrafo 3; considerando che, nel caso della sospensione parziale del prelievo all'importazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, tale importo raggiunge un livello che non sembra giustificato sul piano economico; che è pertanto necessario modificare le modalità del calcolo dell'importo supplementare in questione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 612/77 il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo: « 5. L'importo supplementare è pari al prelievo più elevato applicabile alle importazioni di bovini nel periodo compreso tra il giorno dell'importazione e l'ultimo giorno in cui può essere addotta la prova di cui al paragrafo 3, detratto: - nel caso della sospensione totale del prelievo all'importazione, l'importo della cauzione non svincolata, - nel caso della sospensione parziale del prelievo all'importazione, l'importo della cauzione non svincolata e l'importo del prelievo realmente riscosso all'importazione. Tale importo è versato a titolo di prelievo ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18. (3) GU n. L 157 del 28. 6. 1977, pag. 16.