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Document 31984L0424

Direttiva 84/424/CEE del Consiglio del 3 settembre 1984 che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammesso e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

GU L 238 del 6.9.1984, p. 31–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/424/oj

31984L0424

Direttiva 84/424/CEE del Consiglio del 3 settembre 1984 che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammesso e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 06/09/1984 pag. 0031 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0204
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 16 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0204
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 16 pag. 0042


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 settembre 1984

che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammesso e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

(84/424/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 70/157/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 81/334/CEE (5), prevede in allegato i limiti del livello sonoro dei veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbiano almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e delle macchine agricole, e delle macchine operatrici;

considerando che la protezione della popolazione in ambiente urbano contro l'inquinamento acustico richiede adeguati provvedimenti per ridurre il livello sonoro dei veicoli a motore e che siffatta riduzione è resa possibile dal progresso tecnico registrato nella costruzione automibilistica;

considerando che a tale scopo è opportuno modificare l'allegato I della direttiva 70/157/CEE riducendo i valori espressi in dB (A) del livello sonoro per ciascuna categoria di veicoli di cui all'allegato suddetto:

considerando che questa riduzione costituisce un passo importante per il miglioramento dell'ambiente; che pertanto è opportuno rivedere successivamente le relative disposizioni in base ai risultati dei lavori della Commissione nel quadro di un'impostazione globale che tenga contemporaneamente conto di tutti gli aspetti principali della normativa comunitaria nel settore dei veicoli a motore, in particolare di quelli relativi alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e del risparmio energetico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato I della direttiva 70/157/CEE il testo del punto 5.2.2.1 è sostituito dal seguente:

1.2,3 // « 5.2.2.1. // Valori limite // // Il livello sonoro misurato conformemente ai punti da 5.2.2.2 a 5.2.2.5 incluso del presente allegato non deve superare i seguenti limiti: 1.2.3 // // // // // Categoria di veicoli // Valori limite espressi in dB (A) // // // // 5.2.2.1.1. // Veicoli per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente // 77 // 5.2.2.1.2. // Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente, con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t: // // 5.2.2.1.2.1. // - con motore di potenza inferiore a 150 kW // 80 // 5.2.2.1.2.2. // - con motore di potenza pari o superiore a 150 kW // 83 // 5.2.2.1.3. // Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente; veicoli per il trasporto di merci: // // 5.2.2.1.3.1. // - con massa massima autorizzata non superiore a 2 t // 78 // 5.2.2.1.3.2. // - con massa massima autorizzata superiore a 2 t ma non superiore a 3,5 t // 79 // 5.2.2.1.4. // Veicoli per il trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t: // // 5.2.2.1.4.1. // - con motore di potenza inferiore a 75 kW // 81 // 5.2.2.1.4.2. // - con motore di potenza pari o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW // 83 // 5.2.2.1.4.3. // - con motore di potenza pari o superiore a 150 kW // 84 // // // 1.2,3 // // Tuttavia, // // - per i veicoli delle categorie 5.2.2.1.1 e 5.2.2.1.3 che siano muniti di un motore diesel a iniezione diretta, i valori limite sono aumentati di 1 dB (A); // // - per i veicoli aventi una massa massima autorizzata superiore a 2 tonnellate e concepiti per essere utilizzati come fuoristrada, i valori limite sono aumentati di 1 dB (A), qualora siano muniti di un motore con una potenza inferiore a 150 kW e di 2 dB (A), qualora siano muniti di un motore con una potenza pari o superiore a 150 kW. ».

Articolo 2

1. Con decorrenza 1o gennaio 1985, gli Stati membri non possono, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scappamento,

- né rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE (2), oppure l'omologazione di portata nazionale,

- né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di detto tipo di veicolo o dei veicoli di cui trattasi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. Con decorrenza 1o ottobre 1988, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva;

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Tuttavia, per i veicoli della categoria 5.2.2.1.3 di cui all'articolo 1, purché muniti di motore diesel, e per i veicoli della categoria 5.2.2.1.4, la data 1o ottobre 1988 è sostituita dalla data 1o ottobre 1989.

3. Con decorrenza 1o ottobre 1989, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Per i veicoli della categoria 5.2.2.1.3 di cui all'articolo 1, purché muniti di motore diesel, e per i veicoli della categoria 5.2.2.1.4, la data 1o ottobre 1989 è sostituita dalla data 1o ottobre 1990.

Articolo 3

Entro e non oltre il 31 dicembre 1990, il Consiglio decide un'ulteriore revisione della direttiva 70/157/CEE sulla base di una relazione della Commissione riguardante le nuove misure possibili nella regolamentazione del settore dell'automobile, elaborate tenendo simultaneamente conto degli aspetti della sicurezza, della tutela dell'ambiente e del risparmio energetico.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1o gennaio 1985 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 settembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

(1) GU n. C 200 del 27. 7. 1983, pag. 5.

(2) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 157.

(3) GU n. 358 del 31. 12. 1983, pag. 4.

(4) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16.

(5) GU n. L 131 del 18. 5. 1981, pag. 6.

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 34.

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