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Document 31984D0383

    84/383/CEE: Decisione del Consiglio del 23 luglio 1984 recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità

    GU L 208 del 3.8.1984, p. 53–54 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/383/oj

    31984D0383

    84/383/CEE: Decisione del Consiglio del 23 luglio 1984 recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 208 del 03/08/1984 pag. 0053 - 0054
    edizione speciale finlandese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0034
    edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0106
    edizione speciale svedese/ capitolo 10 tomo 1 pag. 0034
    edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0106


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 23 luglio 1984

    recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità

    (84/383/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la decisione 83/200/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1983, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2,

    vista la proposta della Commissione (2),

    visto il parere del Parlamento europeo (3),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

    considerando che le domande di prestito approvate dalla Commissione rappresentano più dei due terzi della prima quota di prestiti autorizzata dal Consiglio con la decisione 83/308/CEE (5);

    considerando che è essenziale garantire la continuità dell'azione del nuovo strumento comunitario a favore di progetti di investimenti nei settori dell'energia e dei lavori di infrastruttura, nonché del finanziamento degli investimenti, principalmente delle piccole e medie imprese, nell'industria e negli altri settori produttivi;

    considerando che è quindi opportuno autorizzare una nuova quota di assunzione di prestiti e mutui nel quadro della decisione 83/200/CEE e di mantenere gli stessi settori di applicazione previsti dalla decisione 83/308/CEE;

    considerando che un'azione comunitaria in questi settori contribuirà particolarmente alla realizzazione degli obiettivi della Comunità che mirano alla riduzione delle disparità regionali, all'aumento del tasso di crescita, all'adeguamento delle strutture di produzione e alla soluzione durevole del problema dell'occupazione;

    considerando che dovrebbe essere autorizzata l'assunzione di prestiti per un importo pari a 1 400 milioni di ECU in capitale,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È autorizzata una quota di prestiti per un importo non superiore all'equivalente di 1 400 milioni di ECU in capitale.

    Articolo 2

    Il ricavato dei prestiti di cui all'articolo 1 è destinato, sotto forma di prestiti, al finanziamento di progetti di investimento da realizzare nel territorio della Comunità e conformi agli obiettivi prioritari della Comunità nei settori dell'energia e dei lavori di infrastruttura, nonché al finanziamento degli investimenti principalmente delle piccole e medie imprese, dell'industria e degli altri settori produttivi.

    Articolo 3

    La Commissione decide sull'ammissibilità dei progetti in conformità delle seguenti priorità e linee direttrici:

    - i progetti d'investimento, principalmente delle piccole e medie imprese, nell'industria e nei servizi ad essa direttamente connessi, in particolare per la diffusione dell'innovazione e delle nuove tecnologie, la cui realizzazione contribuisca direttamente o indirettamente alla creazione di posti di lavoro;

    - l'impiego razionale dell'energia, la sostituzione del petrolio con altre fonti di energia in tutti i settori e le infrastrutture che consentono tale sostituzione;

    - le infrastrutture che sono connesse allo sviluppo delle attività produttive, che contribuiscono allo sviluppo regionale o che rivestono un interesse comunitario, fra cui le telecomunicazioni, comprese le tecnologie d'informazione, e di trasporti, compresi i trasporti di energia;

    - i progetti e la loro realizzazione debbono essere conformi al trattato ed al diritto derivato, in particolare in materia di concorrenza, ed alle norme e politiche comunitarie applicabili nei relativi settori.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1984.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. O'KEEFFE

    (1) GU n. L 112 del 28. 4. 1983, pag. 26.

    (2) GU n. C 48 del 21. 2. 1984, pag. 3.

    (3) GU n. C 117 del 30. 4. 1984, pag. 64.

    (4) GU n. C 140 del 28. 5. 1984, pag. 16.

    (5) GU n. L 164 del 23. 6. 1983, pag. 31.

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