This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31983R3334
Commission Regulation (EEC) No 3334/83 of 25 November 1983 amending for the second time Regulation (EEC) No 2425/81 laying down detailed rules for the application of the system of aid for dried grapes and dried figs
Regolamento (CEE) n. 3334/83 della Commissione del 25 novembre 1983 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2425/81, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per le uve secche e i fichi secchi
Regolamento (CEE) n. 3334/83 della Commissione del 25 novembre 1983 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2425/81, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per le uve secche e i fichi secchi
GU L 330 del 26.11.1983, p. 18–18
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1984
Regolamento (CEE) n. 3334/83 della Commissione del 25 novembre 1983 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2425/81, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per le uve secche e i fichi secchi
Gazzetta ufficiale n. L 330 del 26/11/1983 pag. 0018 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0052
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0052
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3334/83 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1983 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2425/81, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per le uve secche e i fichi secchi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1088/83 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3009/83 (4), in particolare l'articolo 14, considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2425/81 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 291/83 (6), possono essere presentate per ogni campagna due domande; che tale situazione dà luogo a ritardi nel pagamento dell'aiuto; che si dovrebbe ovviare a tale situazione consentendo al trasformatore di presentare più domande di aiuti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2425/81 è sostituito dal seguente testo: « 1. Il trasformatore può presentare per ogni campagna quattro domande di aiuti: a) la prima per i prodotti ottenuti sino alla fine di novembre, b) la seconda per i prodotti ottenuti sino alla fine di febbraio, c) la terza per i prodotti ottenuti sino alla fine di maggio, e d) la quarta per i prodotti ottenuti o acquistati durante il restante periodo della campagna di commercializzazione in corso. Entro 60 giorni dalla fine dei periodi suindicati, la domanda di aiuto è presentata all'organismo designato dalla Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione. Qualora l'ammasso sia autorizzato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2194/81, sino alla campagna di commercializzazione successiva e i prodotti ammassati siano stati venduti a fini di trasformazione, la domanda di aiuto può essere estesa anche ai prodotti ottenuti da materia prima proveniente dalla campagna precedente ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1983/1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 5. 8. 1983, pag. 16. (3) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 296 del 28. 10. 1983, pag. 1. (5) GU n. L 240 del 24. 8. 1981, pag. 1. (6) GU n. L 33 del 4. 2. 1983, pag. 12.