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Document 31983R2334

Regolamento (CEE) n. 2334/83 della Commissione dell'11 agosto 1983 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 90.28 A II a) della tariffa doganale comune

GU L 224 del 17.8.1983, pp. 14–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/10/1993; abrogato da 31993R2914

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2334/oj

31983R2334

Regolamento (CEE) n. 2334/83 della Commissione dell'11 agosto 1983 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 90.28 A II a) della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 17/08/1983 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0004
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0061


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2334/83 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 1983

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 90.28 A II a) della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, sulle disposizioni da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre adottare delle disposizioni relative alla classificazione doganale di apparecchi elettronici, denominati integratori, che:

- mediante detettori e contatori elettronici incorporati paragonano con i dati programmati in anticipo i risultati delle analisi (percepire e valutare le altezze e le aree dei picchi, determinare il numero delle altezze e l'estensione delle aree dei picchi), che essi ricevono sotto forma di segnali elettrici analogici da analizzatori esterni quali cromatografi o spettrometri,

- trattano i risultati di tale comparazione, convertiti in segnali elettrici digitali, in elaboratori incorporati,

- esprimono i risultati delle analisi sotto forma di rapporto o sotto forma di grafici,

e

- si compongono essenzialmente delle seguenti parti:

1. una tastiera alfanumerica per l'inserimento del programma e dei dati e per richiedere i risultati parziali;

2. alcuni tasti per l'introduzione del programma e per il funzionamento dell'apparecchio;

3. un convertitore da analogico a digitale per trasformare i segnali in entrata analogici in segnali digitali;

4. amplificatori elettronici (amplificatori di entrata, amplificatore logaritmico, amplificatore integrato) per l'amplificazione dei segnali;

5. una memoria di informazione per memorizzare i dati ed i programmi;

6. alcuni contatori elettronici per determinare il numero dei picchi e l'estensione delle superfici dei picchi;

8. alcuni microelaboratori per calcolare i punti principali (inizio, fine, massimo dei picchi);

9. un alimentatore per la corrente elettrica;

10. una stampante termica ed un tracciatore di curve per l'uscita dei dati;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3000/82 (3), comprende nella voce 85.22 macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci del capitolo 85 e nella voce 90.28 strumenti elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi;

considerando che queste due voci sono prese in considerazione per la classificazione degli apparecchi di cui sopra;

considerando che per l'applicazione della nota 5 a) del capitolo 90, la voce 90.28 comprende gli strumenti e gli apparecchi per la misura di grandezze elettriche;

considerando che il raffronto dei risultati d'analisi (convertiti in grandezze elettriche) con i dati programmati, costituisce un'operazione di misura;

considerando che la sezione XVI, in cui è inclusa la voce 85.22, non comprende gli articoli del capitolo 90;

considerando che gli apparecchi di cui sopra non potrebbero, conseguentemente, rientrare nella voce 85.22, bensì devono essere classificati nella voce 90.28 e, trattandosi di apparecchi elettronici ai sensi della nota complementare 2 al capitolo 90, rientrano nella sottovoce 90.28 A II a);

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conforme al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli apparecchi elettronici, denominati integratori, che:

- mediante detettori e contatori elettronici incorporati paragonano con i dati programmati in anticipo i risultati di analisi (percepire e valutare le altezze e le aree dei picchi, determinare il numero delle altezze e l'estensione delle aree dei picchi), che essi ricevono sotto forma di segnali elettrici analogici da analizzatori esterni quali cromatografi o spettrometri,

- trattano le conclusioni di tale comparazione, convertendo segnali elettrici numerici in microelaboratori incorporati,

- esprimono i risultati delle analisi sotto forma di rapporto o sotto forma di grafici,

e

- si compongono essenzialmente delle seguenti parti:

1. una tastiera alfanumerica per l'inserimento del programma e dei dati e per richiedere i risultati parziali;

2. alcuni tasti per l'introduzione del programma e per il funzionamento dell'apparecchio;

3. un convertitore da analogico a digitale per trasformare i segnali in entrata analogici in segnali digitali;

4. amplificatori elettronici (amplificatori di entrata, amplificatore logaritmico, amplificatore integrato) per l'amplificazione dei segnali;

5. una memoria di informazione, per memorizzare i dati ed i programmi;

6. alcuni detettori elettronici per riconoscere e valutare l'altezza e le superfici dei picchi;

7. alcuni contatori elettronici per determinare il numero dei picchi e l'estensione delle superfici dei picchi;

8. alcuni microelaboratori per calcolare i punti principali (inizio, fine, massimo dei picchi);

9. un alimentatore per la corrente elettrica;

10. una stampante termica ed un tracciatore di curve per l'uscita dei dati;

sono classificati nella tariffa doganale comune nella sottovoce:

90.28 Strumenti ed apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolamentazione o di analisi:

A. Strumenti e apparecchi elettronici:

II. altri:

a) specialmente costruiti per la tecnica delle telecomunicazioni (ipsometri, kerdometri, neperometri, distorsiometri, psofometri e apparecchi simili);

per la misura e la rivelazione delle radiazioni ionizzanti;

altri apparecchi di misura con dispositivo registratore a compensazione;

altri apparecchi di misura per le grandezze elettriche.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 318 del 15. 11. 1982, pag. 1.

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