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Document 31983L0191

    Seconda direttiva 83/191/CEE della Commissione del 30 marzo 1983 per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV e V della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici

    GU L 109 del 26.4.1983, p. 25–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/191/oj

    31983L0191

    Seconda direttiva 83/191/CEE della Commissione del 30 marzo 1983 per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV e V della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici

    Gazzetta ufficiale n. L 109 del 26/04/1983 pag. 0025 - 0027
    edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0124
    edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0124
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0171
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0171


    ++++

    SECONDA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 30 marzo 1983

    per l ' adeguamento al progresso tecnico degli allegati II , III , IV e V della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernento il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

    ( 83/191/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio , del 27 luglio 1976 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 82/368/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 2 ,

    considerando che , sulla base degli studi condotti possono essere autorizzati le lacche , i pigmenti o i sali di bario , stronzio e zirconio di un numero limitato di coloranti ;

    considerando che , sulla base delle attuali conoscenze scientifiche , l ' uso nei prodotti cosmetici di metil-6-cumarina può essere autorizzato a determinate condizioni ;

    considerando che , ai fini della salvaguardia della sanità pubblica , occorre adottare delle disposizioni concernenti il nitrato d ' argento ;

    considerando che , sulla base delle informazioni ricevute , taluni complessi di zirconio possono essere autorizzati , a determinate condizioni , come antisudoriferi ;

    considerando che negli allegati , in francese ed in italiano , della direttiva 76/768/CEE , sono stati constatati taluni errori tipografici che è opportuno correggere ;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte alla soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La direttiva 76/768/CE è modificata come appresso :

    1 . Nell ' allegato II , la decrizione della sostanza n . 46 è sostituita dalla descrizione seguente :

    « 46 . Bario ( sali di ) , esclusi il solfato di bario , il solfuro di bario alle condizioni previste nell ' allegato III ( parte prima ) , le lacche , i pigmenti e i sali dei coloranti indicati con il riferimento ( 5 ) nell ' elenco degli allegati III ( parte seconda ) e IV ( parte seconda ) » .

    2 . Nell ' allegato III , parte prima , è aggiunto :

    Numero d ' ordine * Sostanze * Restrizioni * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbigatoriamente sull ' etichetta *

    a * b * c * d * e * f *

    « 46 * metil-6-cumarina * Prodotti per l ' igiene della bocca * 0,003 % * * » *

    3 . L 'allegato III , parte seconda , è modificato come segue :

    - sono soppressi i numeri del color index :

    15 630 : 1 ( Ba )

    15 630 : 3 ( Sr )

    15 865 : 3 ( Sr )

    - è soppressa la specificazione tra parentesi al numero 45 170 : 1 ( Ba ) ;

    - è aggiunto il riferimento ( 5 ) davanti ai numeri del color index :

    12 085 * 10 316 * 42 051 *

    15 585 * 12 075 * *

    15 630 * 15 510 * *

    15 850 * 15 985 * *

    15 865 * 19 140 * *

    16 255 * * *

    45 170 * * *

    45 370 * * *

    45 380 * * *

    45 410 * * *

    45 430 * * *

    - è aggiunta in calce la seguente nota :

    « ( 5 ) sono altresi autorizzati le lacche , i pigmenti o i sali di bario , stronzio e zirconio , insolubili , di tali coloranti . Essi debbono superare il test di insolubilità che verrà determinato seconda la procedura di cui all ' articolo 8 » .

    4 . Nell ' allegato IV , parte prima , sono aggiunte le indicazioni seguenti :

    Numero d ' ordine * Sostanze * Restrizioni * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta *

    a * b * c * d * e * f *

    « 6 * Nitrato d ' argento * Unicamente per i prodotti destinati alla colorazione delle ciglia e delle sopacciglia * 4 % * * - Contiene nitrato d ' argento *

    * * * * * - Se il prodotto viene a contato con gli occhi , sciacquarli immediatamente *

    7 * Idrossicloruro di alluminio e di zirconio idrati Al , Zr ( OH ) , Cl , e loro complesso con la glicina * Antisudoriferi * 20 % di idrossicloruro di alluminio e di zirconio anidro 5,4 % di zirconio * 1 . Il rapporto tra il numero di atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 10 * *

    * * * * 2 . Il rapporto tra il numero di atomi di atomi ( Al + Zr ) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,1 * *

    * * * * 3 . Vietato nei generatori aerosol ( spray ) » * *

    5 . L ' allegato IV , parte seconda , è modificato come segue :

    - sono soppressi i numeri del color index :

    15 585 : 1 ( Ba )

    - è aggiunto il riferimento ( 5 ) davanti al numero del color index : 27 290

    è aggiunta in calce la seguente nota :

    « ( 5 ) Sono altresi autorizzati le lacche , i pigmenti o i sali di bario , stronzio e zirconio , insolubili , di tali coloranti . Essi debbono superare il test di insolubilità che verrà determinato secondo la procedura di cui all ' articolo 8 » .

    6 . L ' allegato IV , parte terza , è modificato come segue :

    - nell ' elenco B , voce « Violetti , bruni , neri , bianchi » il disperse violet 23 è sostituito dal numero 60 724 .

    7 . Nell ' allegato V , i testi descrivitti delle sostanze nn . 5 e 6 sono sostituiti dai testi seguenti :

    « 5 . Stronzio e suoi composti , esclusi il solfuro di stronzio alle condizioni previste nell ' allegato III ( parte prima ) , le lacche , i pigmenti o i sali di stronzio dei coloranti che figurano con il riferimento ( 5 ) nell ' allegato III ( parte seconda ) e nell ' allegato IV ( parte seconda ) .

    6 . Zirconio e suoi composti , esclusi i complessi che figurano con il numero d ' ordine 7 nell ' allegato IV ( parte prima ) , le lacche , i pigmenti o i sali di zirconio dei coloranti che figurano con il riferimento ( 5 ) nell ' allegato III ( parte seconda ) e nell ' allegato IV ( parte seconda ) » .

    Articolo 2

    1 . La versione francese dell ' allegato IV , parte prima , della direttiva 76/768/CEE è rettificata come segue :

    - nella colonna « d » per la sostanza contrassegnata dal numero d ' ordine 4 , leggi « 35 % » anzichù « 3,5 % » ;

    - nella colonna « b » per la sostanza contrassegnata dal numero d ' ordine 5 , fra virgolette , leggi « Tribromsalan » anzichù « Tribomsalan » .

    2 . La versione italiana della nota ( 3 ) in calce all ' allegato III , parte prima , e all ' allegato IV , parte seconda , della direttiva 76/768/CEE è rettificata come segue :

    « ( 3 ) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall ' allegato II o non escluse dal campo di applicazione delle direttiva in base all ' allegato V » .

    Articolo 3

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 decembre 1984 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , il 30 marzo 1983 .

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 169 .

    ( 2 ) GU n . L 167 del 15 . 6 . 1982 , pag . 1 .

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