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Document 31982R3577
Commission Regulation (EEC) No 3577/82 of 23 December 1982 amending Regulation No 67/67/EEC on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of exclusive distribution agreements
Regolamento (CEE) n. 3577/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che modifica il regolamento n. 67/67/CEE relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva d
Regolamento (CEE) n. 3577/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che modifica il regolamento n. 67/67/CEE relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva d
GU L 373 del 31.12.1982, p. 58–58
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1983
Regolamento (CEE) n. 3577/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che modifica il regolamento n. 67/67/CEE relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva d
Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1982 pag. 0058 - 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0109
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0109
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3577/82 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1982 che modifica il regolamento n. 67/67/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 19/65/CEE della Commissione, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e di pratiche concordate (1), modificato dagli atti relativi alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 22 gennaio 1972 (2) e del 24 maggio 1979 (3), in particolare l'articolo 1, dopo aver pubblicato il progetto di regolamento (4), dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, considerando che, in base al regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di pratiche concordate bilaterali che rientrino nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1; considerando che la validità del regolamento n. 67/67/CEE della Commissione, del 22 marzo 1967, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2591/72 (6), e dagli atti relativi alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati del 22 gennaio 1972 (7) e del 24 maggio 1979 (8), è limitata al 31 dicembre 1982; considerando che il 10 luglio 1982 la Commissione ha pubblicato: - un progetto di regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva, - un progetto di regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi esclusivi di acquisto, invitando gli ambienti interessati a prendere posizione al riguardo entro il 6 settembre 1982 al più tardi (9); considerando che il numero e l'importanza delle prese di posizione ricevute dalla Commissione hanno evidenziato la necessità di procedere ad un esame complementare dei problemi in esse menzionati e che tale esame non potrà essere ultimato in un termine di tempo che consenta l'adozione e la pubblicazione della nuova regolamentazione prima del 31 dicembre 1982; considerando che è pertanto necessario prorogare di sei mesi la durata di validità del regolamento n. 67/67/CEE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 67/67/CEE modificato dal regolamento (CEE) n. 2591/72, la data del 31 dicembre 1982 è sostituita dalla data del 30 giugno 1983. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione (1) GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65. (2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 92. (3) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 94. (4) GU n. C 297 del 13. 11. 1982, pag. 3. (5) GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67. (6) GU n. L 276 del 9. 12. 1972, pag. 15. (7) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 93. (8) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 94. (9) GU n. C 172 del 10. 7. 1982, pag. 2.