Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982R3577

Regolamento (CEE) n. 3577/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che modifica il regolamento n. 67/67/CEE relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva d

GU L 373 del 31.12.1982, p. 58–58 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3577/oj

31982R3577

Regolamento (CEE) n. 3577/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che modifica il regolamento n. 67/67/CEE relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva d

Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1982 pag. 0058 - 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0109
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0109


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3577/82 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1982

che modifica il regolamento n. 67/67/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE della Commissione, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e di pratiche concordate (1), modificato dagli atti relativi alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 22 gennaio 1972 (2) e del 24 maggio 1979 (3), in particolare l'articolo 1,

dopo aver pubblicato il progetto di regolamento (4),

dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando che, in base al regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di pratiche concordate bilaterali che rientrino nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1;

considerando che la validità del regolamento n. 67/67/CEE della Commissione, del 22 marzo 1967, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2591/72 (6), e dagli atti relativi alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati del 22 gennaio 1972 (7) e del 24 maggio 1979 (8), è limitata al 31 dicembre 1982;

considerando che il 10 luglio 1982 la Commissione ha pubblicato:

- un progetto di regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva,

- un progetto di regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi esclusivi di acquisto,

invitando gli ambienti interessati a prendere posizione al riguardo entro il 6 settembre 1982 al più tardi (9);

considerando che il numero e l'importanza delle prese di posizione ricevute dalla Commissione hanno evidenziato la necessità di procedere ad un esame complementare dei problemi in esse menzionati e che tale esame non potrà essere ultimato in un termine di tempo che consenta l'adozione e la pubblicazione della nuova regolamentazione prima del 31 dicembre 1982;

considerando che è pertanto necessario prorogare di sei mesi la durata di validità del regolamento n. 67/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 67/67/CEE modificato dal regolamento (CEE) n. 2591/72, la data del 31 dicembre 1982 è sostituita dalla data del 30 giugno 1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

(1) GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 92.

(3) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 94.

(4) GU n. C 297 del 13. 11. 1982, pag. 3.

(5) GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.

(6) GU n. L 276 del 9. 12. 1972, pag. 15.

(7) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 93.

(8) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 94.

(9) GU n. C 172 del 10. 7. 1982, pag. 2.

Top