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Document 31982R2938

Regolamento (CEE) n. 2938/82 della Commissione, del 3 novembre 1982, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1842/81 relativo alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche

GU L 308 del 4.11.1982, p. 12–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2938/oj

31982R2938

Regolamento (CEE) n. 2938/82 della Commissione, del 3 novembre 1982, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1842/81 relativo alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 04/11/1982 pag. 0012 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0094
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0094


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2938/82 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1982

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1842/81 relativo alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/81 prevede che, per la determinazione dei quantitativi di cereali messi sotto controllo e del coefficiente, sono esclusi i quantitativi di cereali soggetti al regime di perfezionamento attivo, onde evitare che beneficino di una restituzione all'esportazione cereali per i quali il prelievo all'importazione non è dovuto;

considerando tuttavia che i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo possono essere constatati soltanto quando le importazioni nel quadro di tale regime hanno avuto luogo; che il coefficiente non può essere fissato anteriormente al 1o agosto di ciascun anno, qualora si ricorra al regime di perfezionamento attivo durante la campagna nella quale si applica il coefficiente;

considerando che il summenzionato inconveniente può essere eliminato, pur garantendo in pari tempo che l'obiettivo della misura sarà conseguito, anche se si prendono in considerazione, per la determinazione del coefficiente, i quantitativi di whisky ottenuti nel quadro del regime di perfezionamento attivo, a condizione che sia assicurato che, in caso di ricorso al regime di perfezionamento attivo, un certo quantitativo di cereali importati venga utilizzato per la fabbricazione di bevande alcoliche senza formare oggetto della dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1842/81 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2440/82 (5); che in tal caso, all'atto dell'autorizzazione di importazione nel quadro del regime di perfezionamento attivo, gli Stati membri interessati devono applicare ai quantitativi di cereali presentati alle autorità doganali un coefficiente identico a quello di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1842/81; che, per l'insieme di tali operazioni, la modifica del modo di calcolo di quest'ultimo coefficiente è neutralizzata dalla modifica del modo di determinazione determinato del quantitativo cui si applica;

considerando che, qualora si modifichi sostanzialmente il rapporto tra i cereali che rispondono alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato ed i cereali soggetti al regime di perfezionamento attivo, oppure qualora venga abolita la restituzione per talune destinazioni, il suddetto metodo di determinazione del coefficiente darà un risultato inesatto; considerando che tale metodo deve essere autorizzato soltanto quando non sia necessario applicare le disposizioni concernenti dette eventualità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1842/81 è modificato come segue:

1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81 si intendono:

a) per "quantitativi totali esportati", i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, esportati verso una destinazione per la quale è applicabile la restituzione. Le prove da apportare sono quelle di cui all'articolo 12;

b) per "quantitativi totali commercializzati", i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, usciti definitivamente dagli impianti di produzione o di magazzinaggio ai fini della loro immissione in consumo.

2. Tuttavia, qualora gli Stati membri, nell'autorizzare un'importazione a titolo del regime di perfezionamento attivo:

- applicano al quantitativo di cereali presentato alle autorità doganali il coefficiente di cui all'articolo 9, e

- vigilano a che il quantitativo di cereali, messi in libera circolazione in seguito a detto controllo, venga utilizzato anche per la fabbricazione di bevande alcoliche di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1188/81,

per "quantitativi totali esportati" e "quantitativi totali commercializzati" intendono i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 1, cui si aggiungono le bevande alcoliche che si ritiene abbiano subito tutte le operazioni del regime di perfezionamento attivo.

3. Il paragrafo 2, primo trattino, non si applica se le condizioni per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1188/81 non sono osservate.

4. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano l'adattamento del coefficiente al fine di garantire il pagamento dei prelievi all'importazione per i sottoprodotti del regime di perfezionamento attivo, non destinati all'esportazione.

5. Quando si applica il paragrafo 2 i cereali messi in libera circolazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, non beneficiano della restituzione all'esportazione ».

2. All'articolo 16 viene aggiunto il seguente paragrafo:

« 4. Gli Stati membri che applicano l'articolo 6, paragrafo 2, comunicheranno, unitamente alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, tutte le indicazioni concernenti il quantitativo di cereali di cui al secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 2 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.

(4) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 10.

(5) GU n. L 261 del 9. 9. 1982, pag. 15.

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