Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982R1443

    Regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero

    GU L 158 del 9.6.1982, p. 17–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2002; abrogato da 32002R0314

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1443/oj

    31982R1443

    Regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero

    Gazzetta ufficiale n. L 158 del 09/06/1982 pag. 0017 - 0021
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0142
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0142
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0014
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0014


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1443/82 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 giugno 1982

    che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3, l'articolo 28, paragrafo 7, l'articolo 29, paragrafo 5, e l'articolo 39,

    visto il regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 11,

    considerando che con l'entrata in vigore recentemente del nuovo regime di quote previsto dal regolamento (CEE) n. 1785/81 si rendono necessari vari adattamenti delle modalità d'applicazione esistenti in materia; che tali adattamenti e quelli già intervenuti relativi al regolamento (CEE) n. 700/73 della Commissione, del 12 marzo 1973, che stabilisce talune modalità necessarie per l'applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero (4), rendono necessario un rifacimento completo di detto regolamento;

    considerando che un'applicazione corretta del regime delle quote nel settore dello zucchero e in particolare degli articoli da 26 a 29 del regolamento (CEE) n. 1785/81 necessita una definizione rigorosa della nozione di produzione di zucchero o d'isoglucosio di un'impresa, nonché della nozione di consumo interno della Comunità; che si deve considerare a tale scopo come produzione di un'impresa la totalità dei quantitativi di zucchero bianco, di zucchero greggio, di zucchero invertito e di sciroppi o, secondo il caso, d'isoglucosio, realmente prodotti dall'impresa considerata; che occorre restringere a dei casi specifici le possibilità di attribuire una parte della produzione di un'impresa ad un'altra impresa che ha fatto produrre detto zucchero nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto; che occorre determinare tali casi, fatti salvi i casi di forza maggiore, in maniera da evitare conseguenze finanziarie per il settore dello zucchero;

    considerando che, al fine di permettere un'applicazione armonica ed efficace del regime delle quote nella Comunità, si deve fissare il metodo di constatazione di produzione sia per gli sciroppi di saccarosio sia per l'isoglucosio;

    considerando che i contributi alla produzione previsti dall'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81 possono essere calcolati soltanto dopo la fine della campagna di commercializzazione, tenuto conto dei dati che devono servire per stabilirli; che tuttavia gli impegni per lo zucchero da esportare vengono assunti in gran parte nel secondo trimestre di detta campagna; che pertanto, onde rendere operante il più presto possibile la responsabilità finanziaria dei produttori, occorre prevedere, anteriormente alla fine della campagna di commercializzazione, il pagamento di acconti sui contributi calcolati in base a previsioni; che, poiché la maggior parte della produzione d'isoglucosio B si effettua in generale soltanto negli ultimi mesi della campagna, è opportuno applicare solo il contributo alla produzione di base quale acconto, per quanto riguarda la produzione di isoglucosio effettuata anteriormente al 1o marzo della campagna di commercializzazione in causa;

    considerando che la fissazione degli importi dei contributi, e dunque la loro riscossione, può avvenire soltanto dopo l'acquisizione di dati i più esatti possibili, segnatamente di quelli relativi al consumo;

    considerando che è necessario prevedere modalità di pagamento di un supplemento di prezzo per le barbabietole qualora i contributi alla produzione restino inferiori agli importi massimi di quest'ultimi e prevedere inoltre un pagamento supplementare tenuto conto in particolare del periodo compreso tra la fabbricazione dello zucchero e la data del pagamento da parte del fabbricante dei contributi alla produzione;

    considerando che si devono fissare i termini necessari per la constatazione della produzione e per l'invio della comunicazione dei dati afferenti, onde permettere una buona gestione del regime delle quote, e prevedere eventualmente misure appropriate di controllo da parte degli Stati membri;

    considerando che l'adozione tardiva delle misure d'applicazione in materia di quote non permette di applicarle integralmente per quanto riguarda, in particolare, talune date di calcolo, di fissazione e di riscossione dei contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 1981/1982; che occorre quindi prevedere un calendario appropriato a tale scopo;

    considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. A norma degli articoli da 26 a 29 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per produzione di zucchero si intende la quantità totale, espressa in zucchero bianco, di:

    a) zucchero bianco,

    b) zucchero greggio,

    c) zucchero invertito,

    d) - sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 70 % e ottenuti da barbabietole da zucchero,

    - sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 75 % e ottenuti da canne da zucchero,

    in appresso denominati « sciroppi ».

    2. Tuttavia, non entrano nel calcolo della quantità di cui al paragrafo 1

    a) le quantità di zucchero bianco prodotte da:

    - zucchero greggio

    o

    - sciroppi,

    che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero bianco,

    b) le quantità di zucchero bianco prodotte da:

    - zucchero greggio,

    - sciroppi

    oppure

    - zucchero spazzato di ricupero,

    che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui tale zucchero bianco è stato fabbricato,

    c) le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero greggio,

    d) le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui tale zucchero greggio è stato fabbricato,

    e) le quantità di zucchero greggio che è trasformato in zucchero bianco durante la campagna di commercializzazione in causa nell'impresa che lo ha prodotto,

    f) le quantità di zucchero invertito e di sciroppi che sono trasformate in alcole o in rum,

    g) le quantità di sciroppi che sono trasformate in zucchero o in zucchero invertito durante la campagna di commercializzazione in causa nell'impresa che le ha prodotte,

    h) le quantità di sciroppi da spalmare e da trasformare in « Rinse appelstroop »,

    i) le quantità di zucchero, di zucchero invertito e di sciroppi prodotte in regime di traffico di perfezionamento,

    j) le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero invertito,

    k) le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui tale zucchero invertito è stato fabbricato.

    3. La produzione è espressa in zucchero bianco:

    a) nel caso che si tratti della produzione di zucchero bianco, senza tener conto delle differenze di qualità,

    b) nel caso che si tratti della produzione di zucchero greggio, in funzione del suo rendimento determinato in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (1),

    c) nel caso che si tratti della produzione di zucchero invertito, applicando a quest'ultima il coefficiente 1,

    d) nel caso che si tratti della produzione di sciroppi da considerare come prodotto intermedio, in funzione del loro tenore in zucchero estraibile determinato in conformità delle disposizioni del paragafo 5, secondo comma,

    e) nel caso che si tratti della produzione di sciroppi da non considerare come prodotto intermedio, in funzione del loro tenore in zucchero espresso in saccarosio in conformità delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione (2).

    4. Lo zucchero spazzato di ricupero proveniente da una campagna di commercializzazione precedente è espresso in zucchero bianco in funzione del suo tenore in saccarosio.

    5. La purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore di zuccheri totali per il tenore di sostanze secche.

    Il tenore in zucchero estraibile è calcolato sottraendo dal grado di polarizzazione dello sciroppo in causa il prodotto della moltiplicazione del coefficiente 1,70 per la differenza tra il tenore di sostanze secche e il grado di polarizzazione di tale sciroppo. Il tenore di sostanze secche è determinato secondo il metodo areometrico.

    Tuttavia, il tenore in zucchero estraibile è determinato secondo la resa reale degli sciroppi qualora lo Stato membro si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione (3).

    Articolo 2

    Ai sensi degli articoli da 26 a 29 del regolamento (CEE) n. 1785/81 si intende, per produzione di isoglucosio, la quantità totale di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, di un tenore in peso allo stato secco di almeno 10 % di fruttosio:

    a) con qualsiasi tenore di fruttosio oltre questo limite,

    e

    b) espressa in sostanza secca determinata secondo il metodo rifrattometrico.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri stabiliscono, anteriormente al 15 febbraio di ogni anno, la produzione saccarifera provvisoria della campagna di commercializzazione in corso di ciascuna impresa situata nel loro territorio. Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, tale data è sostituita da quella del 15 maggio.

    2. Ciascuna impresa produttrice di isoglucosio comunica allo Stato membro nel cui territorio è avvenuta la sua produzione, anteriormente al giorno 15 di ogni mese, i quantitativi, espressi in sostanza secca, effettivamente prodotti durante il mese civile precedente.

    Gli Stati membri stabiliscono in base a dette comunicazioni per ogni mese e al più tardi il quindicesimo giorno del secondo mese successivo, la produzione di isoglucosio di ciascuna impresa interessata.

    I quantitativi di isoglucosio prodotti in base al regime di perfezionamento attivo non sono presi in considerazione per la determinazione della produzione di cui al secondo comma.

    3. Gli Stati membri, anteriormente al 1o ottobre di ogni anno, stabiliscono, per la campagna di commercializzazione precedente, la produzione definitiva di zucchero e di isoglucosio realizzata da ciascuna impresa.

    4. Qualora, dopo aver stabilito la produzione definitiva per lo zucchero di cui al paragrafo 3, si accertino in seguito delle divergenze, queste ultime sono prese in considerazione per stabilire la produzione definitiva per la campagna di commercializzazione durante la quale è accertata la divergenza.

    Articolo 4

    1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, s'intende, a norma degli articoli da 26 a 29 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per produzione di zucchero o produzione di isoglucosio di un'impresa, la quantità di zucchero o la quantità di isoglucosio realmente fabbricata da tale impresa.

    2. La produzione totale di zucchero di una campagna di commercializzazione è la produzione di cui al paragrafo 1, maggiorata del quantitativo di zucchero riportato a tale campagna e diminuita della quantità di zucchero riportata alla successiva campagna.

    3. La quantità di zucchero prodotta nell'ambito di un contratto di lavorazione da un impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata « trasformatore », per il conto di un'altra impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata « committente », è considerata come produzione del committente, su domanda da presentare per iscritto e debitamente firmata e indirizzata allo Stato membro interessato dai due fabbricanti in causa, se la produzione totale di zucchero stabilita conformemente al paragrafo 2:

    a) del trasformatore, è inferiore alla sua quota A,

    o

    b) del trasformatore, è superiore alla sua quota A, ma inferiore alla somma della sua quota A e della sua quota B e se la produzione totale di zucchero del committente stabilita conformemente al paragrafo 2 è superiore alla quota A di quest'ultimo;

    o

    c) del trasformatore e del committente, è superiore alla somma delle loro rispettive quote A e B.

    4. Qualora lo zuccherificio del committente e quello del trasformatore si trovino in Stati membri differenti, la domanda di cui al paragrafo 3 deve essere indirizzata ai due Stati membri interessati. In tal caso, questi Stati membri si concertano sulla risposta da fornire e adottano le misure necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

    5. La quantità di zucchero prodotta da un trasformatore può essere considerata, secondo la procedura prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81, come produzione del committente se un caso di forza maggiore rende necessaria la trasformazione in zucchero delle barbabietole, delle canne o del melasso in un'impresa diversa da quella del committente.

    Articolo 5

    1. Anteriormente al 1o aprile per la campagna di commercializzazione in corso si procede:

    a) ad una stima per lo zucchero, in conformità dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81, del contributo alla produzione di base e del contributo B;

    b) alla fissazione, secondo la procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81, degli importi unitari, determinati in conformità dell'articolo 6, che il fabbricante di zucchero e il fabbricante di isoglucosio devono pagare come acconti di contributo. 2. Anteriormente al 15 aprile della campagna di commercializzazione in corso, gli Stati membri stabiliscono per ciascuna impresa produttrice di zucchero e per ciascuna impresa produttrice di isoglucosio gli acconti di contributo da pagare.

    Per quanto riguarda lo zucchero, l'acconto da pagare è calcolato:

    a) applicando alla produzione provvisoria di zucchero A e di zucchero B, stabilita in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, l'importo unitario fissato per l'acconto sul contributo alla produzione di base

    e

    b) applicando alla produzione provvisoria di zucchero B, stabilita in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, l'importo unitario fissato per l'acconto sul contributo B.

    Per quanto riguarda l'isoglucosio, l'acconto da pagare è determinato applicando alla produzione effettuata dal 1o luglio sino alla fine del mese di febbraio successivo, per la campagna di commercializzazione in corso, l'importo unitario fissato per l'acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio.

    3. Gli Stati membri riscuotono tali acconti anteriormente al 1o maggio successivo.

    4. Per i fabbricanti di zucchero dei dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, le date del 15 aprile e del 1o maggio di cui ai paragrafi 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle date del 15 agosto e del 1o settembre.

    5. Per constatare il quantitativo di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1785/81 dalla somma:

    a) dei quantitativi di zucchero e di isoglucosio smerciati nella Comunità per il consumo diretto e per il consumo dopo trasformazione da parte delle industrie utilizzatrici,

    e

    b) dei quantitativi di zucchero denaturati,

    e

    c) dei quantitativi di zucchero e di isoglucosio importati dai paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati,

    sono dedotti i quantitativi di zucchero e di isoglucosio esportati verso i paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati.

    Inoltre, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono considerati come impegni all'esportazione in conto della campagna di commercializzazione in corso:

    a) tutti i quantitativi di zucchero da esportare come tale, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati mediante gare aperte per detta campagna,

    b) tutti i quantitativi di zucchero e di isoglucosio da esportare come tale, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati periodicamente sulla base di titoli d'esportazione rilasciati durante detta campagna,

    c) tutte le esportazioni prevedibili di zucchero e di isoglucosio sotto forma di prodotti trasformati, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati a tale scopo durante detta campagna, previa ripartizione dei quantitativi in causa in modo uniforme su tutta la campagna.

    Articolo 6

    1. Quando per lo zucchero la stima del contributo alla produzione di base rappresenta:

    a) un importo pari o superiore al 60 % dell'importo massimo in questione previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo unitario dell'acconto è pari al 50 % del predetto importo massimo;

    b) un importo inferiore al 60 % dell'importo massimo precitato, l'importo unitario dell'acconto è pari all'80 % dell'importo della suddetta stima.

    2. Una norma identica a quella di cui al paragrafo 1 si applica per la determinazione dell'importo unitario dell'acconto sul contributo B per lo zucchero, tenuto conto dell'importo massimo in questione previsto dall'articolo 28, paragrafo 4 o 5, del regolamento (CEE) n. 1785/81.

    3. L'importo unitario dell'acconto sul contributo alla produzione di base da prendere in considerazione per l'isoglucosio è pari al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base stimato per lo zucchero in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

    Articolo 7

    1. Anteriormente al 1o novembre, per la campagna di commercializzazione precedente, sono fissati, secondo la procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli importi del contributo alla produzione di base e del contributo B per lo zucchero e per l'isoglucosio.

    2. Per ciascuna impresa produttrice di zucchero e per ciascuna impresa produttrice di isoglucosio, gli Stati membri stabiliscono, anteriormente al 15 dicembre per la campagna di commercializzazione precedente e considerati gli acconti riscossi a norma dell'articolo 5, le somme residue per il pagamento dei saldi dei contributi.

    I saldi dovuti dall'impresa o dallo Stato membro sono pagati anteriormente al 15 gennaio successivo. Articolo 8

    1. Gli importi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati contemporaneamente agli importi dei contributi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e seconda la stessa procedura.

    2. Allorquando il fabbricante di zucchero ha pagato al venditore di barbabietole un prezzo inferiore al prezzo di base della barbabietola, tale fabbricante è tenuto a far partecipare il venditore di barbabietole, nel limite di tale differenza, al beneficio del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e/o alla valorizzazione dello zucchero in causa al prezzo d'intervento.

    Ai fini di tale partecipazione, il fabbricante tiene conto:

    a) dei periodi compresi tra la fabbricazione dello zucchero e le date del pagamento previste per gli acconti e i saldi relativi ai contributi alla produzione,

    b) della parte delle spese finanziarie presa in considerazione per stabilire l'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio,

    c) della percentuale di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81,

    d) della resa delle barbabietole in causa, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81.

    3. Il fabbricante di zucchero paga al venditore di barbabietole gli importi di cui al paragrafo 1 e l'importo risultante dalla partecipazione di cui al paragrafo 2 entro quattro settimane dalla data di fissazione dei contributi di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

    4. Un accordo interprofessionale può derogare ai paragrafi 2 e 3.

    Articolo 9

    Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per instaurare i controlli indispensabili alla constatazione della produzione dei prodotti di cui al presente regolamento.

    Articolo 10

    Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, la data di cui all'articolo 5:

    a) paragrafo 1, è sostituita da quella del 1o luglio 1982,

    b) paragrafo 2, primo comma, è sostituita da quella del 15 luglio 1982.

    c) paragrafo 3, è sostituita da quella del 1o agosto 1982.

    Articolo 11

    1. Il regolamento (CEE) n. 700/73 è abrogato.

    2. In tutti gli atti comunitari, i richiami al regolamento (CEE) n. 700/73 sono da intendersi riferiti agli articoli corrispondenti del presente regolamento.

    3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    4. L'articolo 2 è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1982/1983.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1982.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

    (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

    (3) GU n. L 47 del 23. 2. 1968, pag. 1.

    (4) GU n. L 67 del 14. 3. 1973, pag. 12.

    (1) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

    (2) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

    (3) GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5.

    Top