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Document 31982D0730
82/730/EEC: Council Decision of 18 October 1982 on the list of establishments in the Republic of Austria approved for the purposes of exporting fresh meat to the Community
82/730/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l' elenco degli stabilimenti della Repubblica d' Austria autorizzati all' esportazione di carni fresche verso la Comunità
82/730/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l' elenco degli stabilimenti della Repubblica d' Austria autorizzati all' esportazione di carni fresche verso la Comunità
GU L 311 del 8.11.1982, pp. 1–3
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 29/06/1994; abrogato da 31994D0453
82/730/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l' elenco degli stabilimenti della Repubblica d' Austria autorizzati all' esportazione di carni fresche verso la Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 311 del 08/11/1982 pag. 0001 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0097
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0097
++++ CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 1982 recante l ' elenco degli stabilimenti della Repubblica d ' Austria autorizzati all ' esportazione di carni fresche verso la Comunità ( 82/730/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , e l ' articolo 18 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , vista la proposta della Commissione , considerando che , per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità , gli stabilimenti situati nei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ; considerando che , conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE , l ' Austria ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all ' esportazione di carni fresche verso la Comunità ; considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato , mediante ispezione comunitaria in loco , che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi in un primo elenco , stabilito conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 1 , della suddetta direttiva , degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l ' importazione di carni fresche ; considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dall ' Austria deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi alle loro norme igieniche ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ; considerando che nel frattempo , per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto , tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l ' esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle ; considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e , se del caso , modificata ; considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario , particolarmente in materia di polizia sanitaria , ivi comprese le disposizioni speciali concernenti la Danimarca , l ' Irlanda e il Regno Unito ; considerando che le condizioni d ' importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell ' allegato restano soggette alle dispozioni adottate in campo veterinario nonchù al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che , in particolare , l ' importazione in provenienza dai paesi terzi e la riesportazione verso altri Stati membri di certe categorie di carni , quali le carni in pezzi inferiori a tre chilogrammi o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata , restano soggette alla legislazione dello Stato membro destinatario ; considerando che , in mancanza di un parere conforme del comitato veterinario permanente , la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa proposte in materia , conformemente alla procedura prevista all ' articolo 29 della direttiva 72/462/CEE , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 1 . Gli stabilimenti dell ' Austria che figurano in allegato sono autorizzati all ' esportazione di carni fresche verso la Comunità . 2 . Le importazioni in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette alle disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario , particolarmente in materia di polizia sanitaria . Articolo 2 1 . Gli Stati membri vietano l ' importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell ' allegato . 2 . Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica tuttavia soltanto a decorrere dal 1° agosto 1983 agli stabilimenti che non figurano nell ' allegato , ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità austriache alla data del 30 settembre 1982 ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE , salvo decisione contraria adottata al loro riguardo , ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , anteriormente al 1° agosto 1983 . La Commissione trasmette agli Stati membri la lista di detti stabilimenti . Articolo 3 La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983 . Articolo 4 La presente decisione sarà riesaminata e , se del caso , modificata anteriormente al 1° marzo 1983 . Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Lussemburgo , addì 18 ottobre 1982 . Per il Consiglio Il Presidente N . A . KOFOED ( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 . ALLEGATO LISTA DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL ' ARTICOLO 1 Numero d ' autorizzazione * Stabilimento * Indirizzo * I . CARNE BOVINA A . Macelli 0 6 * Welser Schlachthof GmbH & Co . KG * 4600 Wels * S 1 * Staedtischer Schlachthof * 5020 Salzburg * St 7 * Alpenfleisch KG * Stainach * St 21 * Rudolf Joebstl * 8472 Strass * W 2 * Markt - und Schlachtbetrieb St . Marx * 1030 Wien * B . Laboratori di sezionamento 0 15 * Zerlegungsbetrieb Josef Handlbauer * 4600 Wels * W 19 * Zerlegungsbetrieb Frigoscandia GmbH * 1030 Wien * II . CARNE SUINA A . Macelli 0 6 * Welser Schlachthof GmbH & Co . KG * 4600 Wels * S 1 * Staedtischer Schlachthof * 5020 Salzburg * St 21 * Rudolf Joebstl * 8472 Strass * W 2 * Markt - und Schlachtbetrieb St . Marx * 1030 Wien * B . Laboratori di sezionamento 0 15 * Zerlegungsbetrieb Josef Handlbauer * 4600 Wels * W 19 $ Zerlegungsbetrieb Frigoscandia GmbH * 1030 Wien * III . DEPOSITI FRIGORIFERI W 19 * Frigoscandia GmbH , Wiener Kuehlhaus * 1030 Wien