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Document 31982D0730

82/730/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l' elenco degli stabilimenti della Repubblica d' Austria autorizzati all' esportazione di carni fresche verso la Comunità

GU L 311 del 8.11.1982, pp. 1–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/1994; abrogato da 31994D0453

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/730/oj

31982D0730

82/730/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l' elenco degli stabilimenti della Repubblica d' Austria autorizzati all' esportazione di carni fresche verso la Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 08/11/1982 pag. 0001 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0097
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0097


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1982

recante l ' elenco degli stabilimenti della Repubblica d ' Austria autorizzati all ' esportazione di carni fresche verso la Comunità

( 82/730/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , e l ' articolo 18 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità , gli stabilimenti situati nei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;

considerando che , conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE , l ' Austria ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all ' esportazione di carni fresche verso la Comunità ;

considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato , mediante ispezione comunitaria in loco , che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi in un primo elenco , stabilito conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 1 , della suddetta direttiva , degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l ' importazione di carni fresche ;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dall ' Austria deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi alle loro norme igieniche ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ;

considerando che nel frattempo , per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto , tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l ' esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle ;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e , se del caso , modificata ;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario , particolarmente in materia di polizia sanitaria , ivi comprese le disposizioni speciali concernenti la Danimarca , l ' Irlanda e il Regno Unito ;

considerando che le condizioni d ' importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell ' allegato restano soggette alle dispozioni adottate in campo veterinario nonchù al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che , in particolare , l ' importazione in provenienza dai paesi terzi e la riesportazione verso altri Stati membri di certe categorie di carni , quali le carni in pezzi inferiori a tre chilogrammi o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata , restano soggette alla legislazione dello Stato membro destinatario ;

considerando che , in mancanza di un parere conforme del comitato veterinario permanente , la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa proposte in materia , conformemente alla procedura prevista all ' articolo 29 della direttiva 72/462/CEE ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Gli stabilimenti dell ' Austria che figurano in allegato sono autorizzati all ' esportazione di carni fresche verso la Comunità .

2 . Le importazioni in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette alle disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario , particolarmente in materia di polizia sanitaria .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri vietano l ' importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell ' allegato .

2 . Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica tuttavia soltanto a decorrere dal 1° agosto 1983 agli stabilimenti che non figurano nell ' allegato , ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità austriache alla data del 30 settembre 1982 ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE , salvo decisione contraria adottata al loro riguardo , ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , anteriormente al 1° agosto 1983 .

La Commissione trasmette agli Stati membri la lista di detti stabilimenti .

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983 .

Articolo 4

La presente decisione sarà riesaminata e , se del caso , modificata anteriormente al 1° marzo 1983 .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Lussemburgo , addì 18 ottobre 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

N . A . KOFOED

( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 .

ALLEGATO

LISTA DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL ' ARTICOLO 1

Numero d ' autorizzazione * Stabilimento * Indirizzo *

I . CARNE BOVINA

A . Macelli

0 6 * Welser Schlachthof GmbH & Co . KG * 4600 Wels *

S 1 * Staedtischer Schlachthof * 5020 Salzburg *

St 7 * Alpenfleisch KG * Stainach *

St 21 * Rudolf Joebstl * 8472 Strass *

W 2 * Markt - und Schlachtbetrieb St . Marx * 1030 Wien *

B . Laboratori di sezionamento

0 15 * Zerlegungsbetrieb Josef Handlbauer * 4600 Wels *

W 19 * Zerlegungsbetrieb Frigoscandia GmbH * 1030 Wien *

II . CARNE SUINA

A . Macelli

0 6 * Welser Schlachthof GmbH & Co . KG * 4600 Wels *

S 1 * Staedtischer Schlachthof * 5020 Salzburg *

St 21 * Rudolf Joebstl * 8472 Strass *

W 2 * Markt - und Schlachtbetrieb St . Marx * 1030 Wien *

B . Laboratori di sezionamento

0 15 * Zerlegungsbetrieb Josef Handlbauer * 4600 Wels *

W 19 $ Zerlegungsbetrieb Frigoscandia GmbH * 1030 Wien *

III . DEPOSITI FRIGORIFERI

W 19 * Frigoscandia GmbH , Wiener Kuehlhaus * 1030 Wien

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